Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 41 del 28 aprile 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 494 del 14 aprile 2017

Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2017.

Note per la trasparenza

Il provvedimento fornisce disposizioni regionali applicative per l’anno 2017 in materia di Condizionalità, in recepimento del Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101, e sulla base delle indicazioni nazionali individuate dal Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, che abroga il Decreto ministeriale 8 febbraio 2016, n. 3536. Le disposizioni di Condizionalità per l’anno 2017 sono cogenti per tutti i soggetti beneficiari di pagamenti diretti, i beneficiari di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e i programmi di sostegno per la vendemmia verde, i beneficiari di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali.

L'Assessore Giuseppe Pan,  riferisce quanto segue.

Il regime di “Condizionalità”, istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell’ambito dello sviluppo rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO) sono volti ad incorporare anche nella Organizzazione Comune di Mercato (OCM) vitivinicola una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale. Diversamente, le norme relative alle “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all’eventuale ritiro dalla produzione o all’abbandono delle terre agricole, in quanto gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più uti-lizzate a fini produttivi - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Appare opportuno ricordare che nel regime di Condizionalità, dall’anno 2015, in coerenza con quanto disposto dall’Allegato II e dal Titolo VI – Condizionalità – del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101, si sono riorganizzati, ed in parte accorpati, gli “Atti” (ora CGO) e gli “Standard e le Norme” (ora BCAA) di Condizionalità. Infatti, l’articolo 93, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, nel dettare le nuove regole di Condizionalità, elenca i tre “Settori” in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA di Condizionalità:

  • ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
  • sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
  • benessere degli animali, a loro volta suddivisi in 9 temi: acque; suolo e stock di carbonio; biodiversità; livello di mantenimento minimo dei paesaggi; sicurezza alimentare; identificazione e registrazione degli animali; malattie degli animali; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

Il cambiamento intervenuto in ambito europeo per la programmazione 2014-2020 (Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 640/2014, n. 808/2014 e n. 809/2014) ha comportato che, a differenza di quanto previsto dal precedente Regolamento (CE) n. 65/2001, i Requisiti Minimi non sono più da considerarsi criteri di Condizionalità (e quindi non sono più connessi, rispettivamente, ai settori di Condizionalità “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno” e “Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali”, di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 e smi), bensì sono divenuti obblighi dello Sviluppo Rurale.

Per questo motivo le disposizioni regionali in materia di controllo e sanzioni per il rispetto dei Requisiti Minimi sono contenute nel provvedimento della Giunta regionale che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze nei Programmi di Sviluppo Rurale (DGR n. 992 del 29 giugno 2016 e smi).

I vincoli e gli impegni di Condizionalità che devono trovare applicazione nell’anno 2017 sono dettagliati nell’Allegato A al presente provvedimento, che riporta la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun “Criterio di Gestione Obbligatorio” (CGO) e “Buona Condizione Agronomica e Ambientale” (BCAA), i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione e le sanzioni valevoli nella Regione del Veneto per l’anno 2017.

Il presente provvedimento di attuazione della Condizionalità è incardinato, sia per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) che per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), sui contenuti del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, che abroga il Decreto Ministeriale n. 3536/2016; il medesimo DM n. 2490/2017, approvato d’intesa con le Regioni nella seduta straordinaria del 22 dicembre 2016 e pubblicato in GU in data 29 marzo 2017, tiene conto del nuovo quadro normativo relativo alla PAC 2014-2020 e degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito nazionale nell’anno 2016.

Più nel dettaglio, il Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, oltre ad elencare i criteri di gestione obbligatori e definire le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici, ai sensi del Regolamento (UE) n. 809/2014 e del Regolamento (UE) n. 640/2014, nonché definisce i Requisiti Minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da applicare ai pagamenti agro-climatico-ambientali e dell’agricoltura biologica, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ove non definiti dalle Regioni e Province Autonome nei programmi cofinanziati dal FE-ASR.

Ai sensi delle disposizioni regolamentari riportate all’art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, riprese nel Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017, i CGO e le BCAA di Condizionalità si applicano a tutti i soggetti beneficiari di:

  1. pagamenti diretti del Regoalamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV)
  2. pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
  3. premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
  4. premi annuali previsti dall’articolo 39 “Pagamenti agroambientali” e 43 “Imboschimento di terreni agricoli” del Regolamento (CE) n. 1698/2005
  5. pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Si precisa che gli articoli 30 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per i quali è regolamentato il rispetto della disciplina di Condizionalità, non sono stati attivati nel PSR Veneto 2014-2020, di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 3482 del 26 maggio 2015 e smi.

Si precisa inoltre che, ai sensi quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 1 del Decreto MiPAAF n. 2490/2017, gli impegni e le sanzioni amministrative di Condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori, di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai beneficiari del sostegno previsto alla conservazione, nonché all’uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all’articolo 28, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Linea di intervento 10.2 - Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura).

I piccoli agricoltori che accedono ai pagamenti agro-climatico-ambientali, di cui all’art. 28 e ai pagamenti a superficie del metodo biologico, di cui all’art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definiti dal programma di Sviluppo Rurale del Veneto sono, comunque, soggetti ai Requisiti Minimi relativi all’uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.Da ultimo, ai sensi quanto stabilito dall’art. 3, comma 4 e dall’art. 4, comma 2 del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017, per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) - Misura 8.1 “Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli”.

Per quanto riguarda gli impegni assunti con le Misure del PSR 2007-2013, l’art. 42 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce che in relazione agli obblighi di Condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal medesimo Regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Re-golamento (UE) n. 1306/2013. Per questo motivo tali beneficiari sono soggetti al rispetto delle BCAA e CGO di Condizionalità di cui al presente provvedimento, con riferimento alle percentuali di riduzione individuate negli Allegati 4 e 6 del Decreto MiPAAF n. 2490/2017; i richiamati beneficiari sono inoltre soggetti ai Requisiti Minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all’Allegato 7 del medesimo Decreto ministeriale.

L’art. 43 del Regolamento delegato n. 640/2014 stabilisce che i Regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011, pur essendo abrogati a partire dal 1° gennaio 2015, continuano ad applicarsi al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di Condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Per questo motivo i beneficiari di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la ri-conversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione sono soggetti al rispetto delle BCAA e CGO di cui al presente provvedimento.

Per quanto attiene le modifiche maggiormente significative intervenute nel corso del 2016, si precisa che per quanto riguarda il CGO 1, relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è stato approvato il Decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, inerente i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016).

Novità importanti riguardano il CGO 3, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a seguito dell’approvazione delle Misure di Conservazione regionali - con DGR n. 786/2016 - ora vigenti nelle aree ZSC della Rete Natura 2000, e che hanno motivato il recepimento nelle presenti disposizioni regionali.

Sulla BCAA 7 di Condizionalità, relativa al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, si è reso più chiaro ed evidente che il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio, nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, va dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale vigente.

Per il CGO 10, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, invece, gli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito nazionale nel 2016 hanno fatto sì che gli impegni non si differenzino più in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. Modifiche applicative riguardano anche l’obbligo di possesso del certificato di abilitazione (patentino) per i soggetti che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.

Infine, per il 2017 non sono più valevoli le regole di Condizionalità riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti (BCAA 8), in quanto pertinenti solo per gli anni 2015 e 2016 (art. 93, comma 3 del Regolamento (UE) n. 1306/2013).

Sulla base del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 e degli specifici recepimenti normativi regionali, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli, con propria circolare - sentite le Regioni, le Provincie Autonome e il Comitato Paritetico di cui all’articolo 11 del DM – sta ora individuando i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità 2017.

L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA, una volta predisposta la circolare AGEA di controllo Condizionalità per l’anno 2017, potrà approvare, sentita la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca per le parti di competenza, il manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità e le check-list di controllo dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco della Condizionalità nella campagna 2017.

Considerato che le Regioni debbono recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, rendendole applicative per il corrente anno solare, si rende pertanto necessario procedere all’approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità per la campagna 2017, così come definite nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che al titolo VI “Condizionalità” definisce le regole di Condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i premi annuali previsti da specifici articoli del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla Condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la Condizionalità;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE e smi, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il DM 260/2010 “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo Decreto legislativo”, con cui sono stati definiti i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, recante “Norme in materia ambientale”, attraverso cui si è proceduto al recepimento della Direttiva 2000/60/CE e si sono forniti i criteri per costruire il percorso necessario per garantire il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici;

VISTO il Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 (GU 29.3.2017), contenente la disciplina del regime di Condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

VISTO il DM 22 gennaio 2014 - Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTO il Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato» che sostituisce e abroga il DM 7 aprile 2006;

VISTA la DGR n. 1835 del 25.11.2016 «Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto»;

VISTA la DGR n. 786 del 27.5.2016 «Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000»;

VISTA la nota MiPAAF n. 11020 del 29.05.2015, in cui sono riportate alcune importanti precisazioni relative al regime di Condizionalità e di sviluppo rurale, ed in cui, tra l’altro, è sancito il passaggio dei Requisiti Minimi concernenti l’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari dalla Condizionalità agli obblighi dello sviluppo rurale;

VISTO il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

VISTO il DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante “ Disposizioni modificative ed integrative del Decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

VISTA la DGR n. 1236 del 15 luglio 2014 riguardante l’approvazione dello schema di convenzione operativa fra la Regione del Veneto – Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare e l’Organismo Pagatore regionale Avepa, per la definizione delle modalità di effettuazione e di trasmissione dei controlli in loco nel campo della sanità, salute e benessere degli animali effettuati dai Servizi Veterinari regionali delle Aziende ULSS;

VISTO il DDR n. 16 del 15 marzo 2016 della Sezione Agroambiente che fornisce indicazioni applicative riguardo all’impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla BCAA1 di Condizionalità, in funzione della qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali monitorati da ARPAV;

DATO ATTO che gli impegni dell’agricoltore riportati nell’Allegato A del presente provvedimento sono coerenti con quanto indicato nell’Allegato 1 del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 23(1) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017, le Regioni e Province autonome specificano, con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo DM, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 3 e dell’Allegato I del DM n. 2490/2017;

DATO ATTO di aver ottemperato a quanto previsto dall’art. 23(2) del sopra citato DM, che prevede che ciascuna Regione trasmetta al MiPAAF la propria bozza di lavoro, al fine di armonizzare le proprie disposizioni regionali di Condizionalità con quelle del richiamato Decreto ministeriale;

VISTO il parere favorevole del MiPAAF del 03/04/2014 prot. n. 0011316, in merito alla proposta di provvedimento di Condizionalità della Regione del Veneto per l’anno 2017;

RITENUTO, pertanto, necessario dettare disposizioni urgenti per la definizione per l’anno 2017 del regime di Condizionalità per la Regione del Veneto, al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), nonché successivamente istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale ove tali requisiti non siano rispettati;

DATO ATTO dell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella seduta del 22 dicembre 2016;

VISTO l’art. 42 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 “Norme transitorie in materia di Condizionalità”, il quale stabilisce, tra l’altro, che in relazione agli obblighi di Condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal medesimo Regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Rego-lamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO l’art. 43 del Regolamento (UE) 640/2014, che abroga il Regolamento (CE) 1122/2009 e smi della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo ma ne mantiene vigenti le disposizioni per gli agricoltori che si avvalgono delle opportunità disciplinate dall’OCM vitivinicola con il Regolamento 1234/2007, art. 85 unvicies e 103 septvicies;

VISTO l’articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di dare atto che le disposizioni di cui al Capo II “Condizionalità” del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, si applicano ai beneficiari:
    1. di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (titoli III e IV);
    2. di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
    3. dei premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
    4. dei premi annuali previsti dall’articolo 39 “Pagamenti agroambientali” e 43 “Imboschimento di terreni agricoli” del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
    5. di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi;
  2. di dare atto che, ai sensi del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, articolo 2(1) si definiscono:
    1. “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO): ciascun Regolamento o Direttiva così come elencati nell’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell’Allegato 1 del DM n. 2490/2017;
    2. “Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali” (BCAA): le norme così come elencate nell’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell’Allegato 1 al DM n. 2490/2017;
    3. “Settori di Condizionalità” l’insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti ambiti: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;
    4. “attività agricola”:
      • la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
      • il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015;
      • lo svolgimento di un’attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, definita con Decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;
  3. di stabilire, pertanto, che il nuovo regime di Condizionalità 2017 si applica sia ai beneficiari con impegni assunti con il PSR del Veneto 2014-2020, sia ai beneficiari con impegni ancora in essere, con le Sottomisure 214 a, d e i3 e con la Misura 221 del PSR del Veneto 2007-2013, laddove tali impegni vengono mantenuti e confermati nel 2017;
  4. di stabilire, ai sensi dell’articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai sensi dell’art. 1(3) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, gli impegni e le sanzioni di Condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori, di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai beneficiari del sostegno previsto alla conservazione, nonché all’uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all’articolo 28, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
  5. di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle superfici dell’azienda beneficiaria, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione di CGO e BCAA di Condizionalità, sono di seguito indicate:
    1. superfici a seminativo, come definite ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
    2. superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
    3. prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati “prato permanente”), come già definiti dal Regolamento n. 1120/2009, art. 2, lettera c), ripresi all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e come definiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera x) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017;
    4. qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria, comprese le superfici agricole, nonché quelle dei pagamenti diretti di cui al precedente punto 1. del disposto del presente provvedimento. Sulle superfici forestali, tuttavia, ai sensi quanto stabilito dall’art. 3(4) e dall’art. 4(2) del Decreto Mi-PAAF n. 2490/2017, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a) – Misura 8.1 “Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli”;
  6. di approvare, per quanto esposto in premessa, l’Allegato A, che elenca i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, conformemente a quanto disposto dal Titolo VI – Condizionalità – del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101;
  7. di precisare che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all’uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli definiti dall’Allegato 7 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 - ove non definiti dalle Regioni e Province Autonome nei programmi cofinanziati dal FEASR - ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell’applicazione regionale per l’anno 2017;
  8. di prevedere che l’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura – AVEPA adotti, in accordo con la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ed in base al contenuto del documento relativo agli indici di verifica e alla graduazione del livello di violazione della Condizionalità redatto da AGEA per il 2017, il Decreto contenente gli indicatori di verifica da applicare in relazione ai contenuti del citato Allegato A, nonché le modalità di eventuale collaborazione con gli Enti che possono essere delegati al controllo in ambito regionale dei CGO e delle BCAA;
  9. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca al successivo eventuale perfezionamento dell’Allegato A, qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio per l’applicazione della Condizionalità per l’anno 2017;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

494_AllegatoA_343682.pdf

Torna indietro