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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 09 maggio 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 436 del 06 aprile 2017

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Proposta di modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per l'introduzione degli strumenti finanziari. Deliberazione/CR n. 129 del 30 dicembre 2016.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva la terza modifica al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

L'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del PSR 2014-2020 ha successivamente subito ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n.  n. 214 del 03/03/2016.

Da ultimo, con DGR n. 80/CR del 09/08/2016 è stata proposta una ulteriore modifica del PSR, approvata dalla Commissione Europea con la Decisione di esecuzione C(2016)7896 del 29.11.2016.

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, all’articolo 37 disciplina la possibilità di attivare strumenti finanziari che possono fruire del sostegno dei fondi SIE e tra questi del Feasr.

In particolare, il Regolamento (UE) 1303/2015 prevede che il sostegno di strumenti finanziari sia basato su una valutazione ex ante, redatta secondo l’articolo 37, che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere.

Con DGR n. 668 adottata il 17 maggio 2016 è stato approvato il Rapporto di valutazione ex ante per il sostegno a strumenti finanziari nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 di cui all’art. 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il Rapporto è stato successivamente aggiornato per considerare tra gli strumenti attivabili anche il fondo di garanzia multiregionale proposto dal FEI. La versione aggiornata del Rapporto è approvata dalla Giunta regionale.

La valutazione ex ante (VEXA) degli strumenti finanziari utilizzabili nell’ambito del PSR 2014-2020 ha confermato la necessità di supportare le imprese agricole e le imprese agroalimentari con strumenti finanziari adeguati a migliorare le condizioni per l’accesso al credito, alla luce del verificarsi anche in Veneto del fenomeno del cosiddetto “credit crunch”, cioè del «calo dell’offerta di prestiti che non riflette una riduzione della domanda ovvero il peggioramento del rischio d’insolvenza, bensì scelte e vincoli interni alle stesse banche.

A tal fine, la VEXA individua alcuni possibili strumenti finanziari da mettere in campo e tra questi in particolare uno strumento finanziario di garanzia (Fondo di Garanzia multi regionale gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti - FEI), da utilizzare a sostegno degli investimenti delle sottomisure 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”.

La scelta di attivare, pur con importi relativamente limitati, gli strumenti finanziari nell’ambito del PSR, e tra questi il fondo di garanzia, è motivata dalla possibilità offerta da tali strumenti di incrementare le risorse disponibili attraverso l’effetto “leva” e la mobilitazione di finanza privata per aumentare l’impatto del Programma e da un più efficace uso delle risorse pubbliche per perseguire gli obiettivi di policy grazie all’uso di strumenti rotativi. Infatti, una volta rientrate le risorse diventano riutilizzabili a beneficio delle imprese che operano sul territorio.

La scelta di utilizzare il Fondo di garanzia proposto dal FEI (Struttura operativa del Gruppo Banca Europea degli Investimenti – BEI), rispetto ad un fondo garanzia regionale, è motivato dal concorso paritetico di risorse finanziarie del gruppo BEI in aggiunta ai fondi destinati dal PSR, con un effetto moltiplicatore, dal fatto che la garanzia “uncapped” offerta dal FEI (Istituzione Finanziaria Internazionale con rating AAA+) consente alle Banche di avere un minor accantonamento patrimoniale (capital relief) in base alla regolamentazione finanziaria (Basilea II). Non vanno infine trascurati il know how e l’autorevolezza del FEI sul mercato finanziario e verso gli intermediari finanziari e le notevoli semplificazioni previste dal regolamento UE 1303/2013 nel caso di affidamento della gestione del Fondo alla BEI.

Pertanto è stata adottata con la DGR n. 129/CR del 30 dicembre 2016 la proposta di modifica per l’inserimento al sostegno del PSR del Fondo multiregionale di garanzia FEI all’interno dei Tipo di intervento 4.1.1 e 4.2.1, per il perseguimento rispettivamente della focus area 2 A e della focus area 3 A.

L’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, stabilisce le procedure per la modifica del Programma di Sviluppo Rurale. In particolare, in base all’impatto delle modifiche proposte al testo del Programma, sono previste le seguenti tre distinte procedure di esame ed approvazione:

articolo 11, lettera a): nel caso di cambiamenti nella strategia di programma con modifica superiore al 50% dell'obiettivo quantificato legato ad una focus area, variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure, o variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma, la Commissione approva con decisione le modifiche proposte;

articolo 11, lettera b): nel caso di introduzione o revoca di misure o di interventi, modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità o di storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR, la Commissione approva con lettera le modifiche proposte. Tali modifiche si ritengono approvate qualora entro 42 giorni lavorativi la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

articolo. 11, lettera c): per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure, l’approvazione della Commissione non è richiesta ma è sufficiente che la l’autorità di gestione informi la Commissione in merito a tali modifiche.

L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce ulteriori disposizioni per la presentazione delle modifiche al PSR 2014-2020. In particolare, ciascuna proposta deve essere corredata con le seguenti informazioni:

a) il tipo di modifica proposta;

b) le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;

c) gli effetti previsti della modifica;

d) l’impatto della modifica sugli indicatori;

e) la relazione tra la modifica e l’accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Con deliberazione/CR n. 129 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la proposta di modifica al testo del PSR 2014-2020, predisposta dall’Autorità di gestione in ottemperanza alla citata normativa UE. A tale proposito, si evidenzia che tutte le modifiche proposte rientrano nella procedura prevista dall’articolo 11, lettera b) che prevede l’approvazione da parte della Commissione con lettera o silenzio-assenso.

In data 17 gennaio 2017, la competente Terza Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, ha espresso il parere favorevole n. 161 al testo del provvedimento.

In base a quanto disposto dall’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 10 gennaio 2017, mediante procedura scritta, l'Autorità di gestione del Programma ha presentato al Comitato di Sorveglianza le modifiche proposte al PSR 2014-2020, ed ha acquisito il 26 gennaio il relativo parere. Si evidenzia che, rispetto al testo della deliberazione/CR n. 129, a seguito delle osservazioni giunte dai rappresentati della Commissione sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al testo del provvedimento. Tali modifiche sono state notificate alla Commissione europea via SFC2014 in data 28/01/2017 e 1/03/2017.

In particolare, nel corso del negoziato successivo alla notifica, i Servizi della Commissione europea hanno chiesto di esplicitare l’entità indicativa di risorse del PSR 2014-2020 destinate al sostegno degli Strumenti Finanziari, quantificata in 6.500.000,00 euro di quota Feasr (a cui corrispondono 15.074.211,50 euro di spesa pubblica), nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva destinata dal Programmo di Sviluppo Rurale 2014-2020 alla misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (446.892.393,32 euro di spesa pubblica).

Il negoziato con i servizi della Commissione si è concluso favorevolmente con l’approvazione avvenuta con decisione di esecuzione della CE C(2017) 1947 final del 20/03/2017.

Si propone pertanto l’approvazione dell’Allegato A che individua puntualmente le modifiche al testo e alle figure approvate dalla Commissione europea a conclusione della procedura.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la DGR n. 3 del 10/01/2017 di approvazione dell'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione n. 129/CR del 30 dicembre 2016 con la Giunta regionale ha approvato la proposta di modifica al testo del PSR 2014-2020;

VISTO il parere favorevole n. 161 del 17 gennaio 2017, della competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall’articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche;

VISTO la comunicazione dell’Autorità di gestione del PSR del 26 gennaio 2017 a conclusione della Consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;

RITENUTO di recepire le modifiche richieste in sede di negoziato ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (UE) 1305/2013, da parte della Commissione Europea, in particolare per quanto riguarda l’esplicitazione dell’entità indicativa di risorse del PSR 2014-2020 destinate al sostegno degli Strumenti Finanziari, quantificata in 6.500.000,00 euro di quota Feasr (a cui corrispondono 15.074.211,50 euro di spesa pubblica), nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva destinata dal PSR 2014-2020 alla misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (446.892.393,32 euro di spesa pubblica).

VISTA la decisione di esecuzione della CE n. C(2017) 1947 final del 20/03/2017 con la quale sono state accettate le modifiche proposte con DGR/CR n. 129 del 30 dicembre 2016;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le modifiche proposte con il presente provvedimento non sono sostanziali in quanto non riguardano uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate e pertanto non vanno sottoposte all’approvazione del Consiglio regionale.

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che riporta l’elenco delle modifiche al testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvate con decisione di esecuzione della CE n. C(2017) 1947 final del 20/03/2017;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste; 
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del de-creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

436_AllegatoA_343026.pdf

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