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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 31 marzo 2017


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 28 marzo 2017

Proroga del termine per la presentazione delle domande di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 19, comma 3 e articolo 50, comma 7, lett. b).

Note per la trasparenza

Si provvede a concedere un periodo di sei mesi dal 31 marzo 2017 per la presentazione delle domande di classificazione delle strutture ricettive alla Città metropolitana di Venezia e alle Province a seguito delle richieste delle associazioni di rappresentanza.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", rappresenta il quadro normativo di riferimento per l'attività turistica regionale, volto a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale che a livello europeo, e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta e della cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto questo apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo.

Uno degli aspetti di maggiore novità e di rilevante qualificazione della normativa è rappresentato dal fatto che la legge dispone che tutte le strutture ricettive turistiche del Veneto - quelle cioè che forniscono, a pagamento, al turista alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente - sono tenute a classificarsi, ovvero a riclassificarsi secondo nuove regole per tutte quelle che in base alla precedente normativa regionale (ex legge regionale n. 33/2002) avevano assunto la prevista forma di classificazione in base ai requisiti offerti al turista.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013, la classificazione di una struttura ricettiva comporta il rispetto di prestabiliti requisiti in ordine alle superfici e cubature minime dei locali per il pernottamento, le altezze minime dei locali di servizio, le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi di interesse turistico, il rispetto dei requisiti sanitari, urbanistici, edilizi e di prevenzione incendi, ecc.. La classificazione si esplicita in diversi livelli fino ad un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi a seconda degli spazi, attrezzature, installazioni tecniche e servizi forniti al turista.

Così come previsto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013, la Giunta regionale con successivi provvedimenti, è intervenuta per disciplinare e fissare tali requisiti minimi, definendo altresì i livelli di classificazione per le diverse tipologie di strutture ricettive, siano esse alberghiere, all'aperto e complementari, stabilendo, conseguentemente, per le diverse categorie i termini di presentazione delle istanze.

Al riguardo risulta opportuno precisare che l'articolo 50, al comma 6 bis prevede che tutte le strutture ricettive previste dall'articolo 23 già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, presentano domanda di classificazione alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 marzo 2017; decorso inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede alla chiusura delle suindicate strutture ricettive che non abbiano presentato né la domanda di classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione di cui al comma 7.

Infatti il comma 7 dello stesso articolo 50 stabilisce che le strutture ricettive previste dall'articolo 23 possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione fino a sei mesi per cause di forza maggiore, ovvero fino a ventiquattro mesi qualora siano iniziati ma non ancora conclusi i procedimenti di rilascio di autorizzazioni in materia edilizia, ambientale o di prevenzione incendi.

Si ritiene altresì opportuno precisare che i commi 6 bis e 7 dell'articolo 50 della legge regionale n. 11/2013 sono stati introdotti dalla legge regionale 27 giugno 2016, n.18 ed hanno stabilito,rispetto all'originario testo legislativo, da un lato, un unico termine di presentazione della domanda di classificazione valido per tutte le tipologie di strutture ricettive, e dall'altro un'ulteriore dilazione dei termini per la presentazione delle domande di classificazione rispetto a quella stabilita dalla legge regionale n. 11/2013.

Si evidenzia che recentemente le Associazioni di rappresentanza degli operatori turistici, di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 11/2013, hanno chiesto alla Regione, in nome e per conto dei loro associati, una proroga di almeno sei mesi per presentare la domanda di classificazione delle loro strutture ricettive, ai sensi della lettera b) del comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale n. 11/2013, motivata con il numero elevato di procedimenti in corso, volti al rilascio di autorizzazioni in materia edilizia, ambientale o di prevenzione incendi per le suddette strutture.

Al riguardo, necessita segnalare che visualizzando la situazione delle registrazioni nell'Anagrafe regionale delle imprese ricettive, risulta che il processo di classificazione è rilevante, ma non ancora completato per le strutture alberghiere e per quelle all'aria aperta (con valori di circa l'80%), mentre tale valore scende a circa il 40% per le strutture ricettive complementari.

Si può quindi presumere che, in prossimità della scadenza prefissata, i titolari delle strutture ricettive esistenti, ma non ancora classificate, presentino alla Città metropolitana di Venezia ed alle province un elevato numero di domande di proroga per ottenere la classificazione, come consentito dal citato comma 7 dell'articolo 50.

E ciò determinerebbe sicuramente un aggravio amministrativo e un appesantimento burocratico e procedurale sia a carico dei titolari di strutture ricettive sia a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, con un conseguente rallentamento dell'istruttoria delle domande di classificazione in corso.

A ciò si aggiunga il fatto che l'articolo 5, comma 11 sexies del D.L. 30 dicembre 2016 n.244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.19 ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico - alberghiere.Si osserva che la dizione di "strutture turistico - alberghiere", utilizzata dalla normativa statale in materia di prevenzione incendi, riguarda anche tipologie di strutture ricettive ulteriori rispetto a quelle alberghiere, come definite, in Veneto, dall'articolo 25 della legge regionale n.11/2013.

Al fine, quindi, di evitare quanto sopra indicato, e nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, nonché di leale rapporto fra pubblica amministrazione e cittadino, con il presente provvedimento,si ritiene di poter accogliere le richieste di proroga delle Associazioni di rappresentanza in sostituzione delle singole istanze degli associati titolarti delle strutture ricettive interessate dai procedimenti autorizzatori citati.

L'accoglimento della richiesta con il presente provvedimento regionale evita un numero elevato di atti istruttori sulle singole istanze e dei relativi provvedimenti di concessione di proroga da parte della Città metropolitana di Venezia e delle Province interessate.

Si propone pertanto con il presente provvedimento di accordare una proroga collettiva alle strutture ricettive turistiche che non abbiano ancora presentato domanda di classificazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, lett. b) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, di mesi sei, e perciò fino al 30 settembre 2017.

Si ritiene altresì opportuno precisare che la verifica dei presupposti legittimanti la proroga di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale n. 11/2013, è di competenza della Città metropolitana di Venezia e delle Province, a norma di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 30/2016.

Infatti il citato comma della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2016", prevede che la Città Metropolitana e le Province continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione ai sensi della citata legge, ivi comprese le funzioni in materia di classificazione delle strutture ricettive, fino alla definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo da attuarsi con le leggi e il provvedimento di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 2 della legge regionale n. 30/2016.

Il presente provvedimento è, quindi, adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della citata legge regionale n. 11/2013, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza di svolgere le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle funzioni attribuite agli enti locali dalla citata legge.

Si precisa tuttavia che trattandosi di una dilazione del termine per la presentazione della domanda di classificazione delle strutture ricettive che operano in Veneto, decorso il termine del 30 settembre 2017 nessuna proroga potrà essere ancora prevista, fatto salvo eventuali specifiche richieste nel limite massimo stabilito dal citato articolo 50, comma 7, lettera b).

Si dà atto, quindi, che decorso inutilmente il termine sopra indicato, non sono consentite ulteriori proroghe, ed il comune competente, su segnalazione della Provincia o Città metropolitana di Venezia, procede alla chiusura della struttura ricettiva non classificata, così come previsto dal comma 6 bis dell'articolo 50 della L.R. n. 11/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE la legge regionale n. 11/2013; la legge regionale n. 33/2002; la legge regionale n. 18/2016; la legge regionale n. 30/2016; la legge n. 241/1990; il DPR n. 151/2011;

VISTE le deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014, n. 1000 del 17 giugno 2015 e n. 419 del 31 marzo 2015 e loro successive modifiche ed integrazioni relative ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e alle strutture complementari;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto;

delibera

1.    di prorogare, per le motivazioni ed argomentazioni descritte in premessa, nel limite massimo di mesi sei dal 31 marzo 2017, la presentazione delle domande di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari già regolarmente esercitate ai sensi della legge regionale 5 novembre 2002, n. 33, a norma di quanto previsto dal comma 7, lettera b), dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

2.    di stabilire, conseguentemente, che il nuovo termine per la presentazione delle domande di classificazione per tutte le tipologie di strutture ricettive è il 30 settembre 2017;

3.    di dare atto che la verifica dei presupposti legittimanti la proroga di cui all'articolo 50, comma 7, lettera b), della legge regionale n. 11/2013 , è di competenza della Città metropolitana di Venezia e delle Province;

4.    di dare atto, altresì, che decorso inutilmente il termine di cui al punto 2. non sono consentiti ulteriori proroghe e il comune competente, su segnalazione della Provincia e Città metropolitana di Venezia, procede alla chiusura della struttura ricettiva non classificata, fatte salve eventuali specifiche richieste nel limite massimo di cui alla lettera b), comma 7, dell'articolo 50 della legge regionale n. 11/2013;

5.    di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo.

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