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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 14 aprile 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 28 marzo 2017

Interventi aggiuntivi a favore delle farmacie rurali: definizione criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste -art. 22, lr n. 7/2016. Abrogazione DGR n. 1172/2014

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si definiscono, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, i cui effetti decorrono dal 1.1.2017, criteri, modalità e termini per la presentazione della richiesta di contributo da parte delle farmacie classificate rurali ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, aventi diritto. Nel contempo, per il venir meno delle condizioni di diritto, si abroga a decorrere dal 1.1.2017, la DGR n. 1172/2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La legge 8 marzo 1968, n. 221, articolo 1, classifica le farmacie in due categorie, urbane e rurali; la stessa agli artt. 2, 3,4, 5 stabilisce criteri, modalità e parametri utili al riconoscimento e determinazione dell'indennità c.d. di "disagiata residenza" da attribuire alle farmacie rurali che ne facciano specifica richiesta entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio.

La Regione del Veneto, nell'ambito della legge finanziaria per l'esercizio 2014 -LR n. 11 del 2.4.2014-, riconosceva, ad integrazione delle previsioni normative statali, ulteriori interventi a favore delle farmacie rurali sussidiate, riscontrando peraltro in tal modo un'esigenza già manifestata dalle Associazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private in occasione della definizione del precedente Accordo regionale per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS. Ciò, in considerazione della necessità di salvaguardare la presenza capillare degli esercizi farmaceutici, specie nelle zone particolarmente disagiate del territorio regionale per lo più caratterizzate dalla presenza di popolazione prevalentemente anziana e dove l'impegno richiesto risulta essere senza dubbio importante.

In particolare l'art.22 di detta legge individuava una somma complessiva di euro 300.000,00 da erogare alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN inferiore a euro 387.342,67 da ripartire secondo criteri inversamente proporzionali all'importo del fatturato definiti dalla Giunta regionale. Quest'ultima con deliberazione n. 1172 del 8 luglio 2014 provvedeva ad adottare detti criteri e a definire le modalità di erogazione degli importi dovuti.

La Regione del Veneto, successivamente, nell'ambito della legge di stabilità regionale 23 febbraio 2016, n. 7, abrogava a decorrere dal 1.1.2017 il sopra citato art. 22, LR n. 11/2014, rideterminando nel contempo beneficiari (farmacie rurali in luogo delle farmacie rurali sussidiate), requisiti (fatturato annuo valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto -in quanto maggiormente indicativo di situazioni di evidente sofferenza- non superiore all'importo definito con provvedimento della Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate, in luogo del fatturato SSN) e risorse (euro 400.000,00 in luogo di euro 300.000,00). Ciò al fine di preservare in maniera ancora più incisiva la capillarità dell'assistenza farmaceutica sull'intero territorio regionale, specie in considerazione dell'accrescimento del numero di servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in seguito alle disposizioni statali e regionali intervenute al riguardo in questi ultimi anni.

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, LR n. 7/2016, la competente Struttura regionale provvedeva a sentire mediante incontri e formalizzazione di pareri, le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie convenzionate private e pubbliche (Federfarma Veneto, Farmacieunite, Assofarm) nonché la Consulta degli Ordini dei farmacisti del Veneto e alcuni rappresentanti di Aziende ULSS. La questione maggiormente dibattuta ha riguardato l'individuazione del tetto massimo di fatturato annuo valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto cui fare riferimento per l'accesso al contributo; ritengono le Associazioni che tale tetto non dovrebbe essere inferiore a euro 700.000, 00. Ritengono invece gli altri Soggetti interpellati che il tetto massimo di euro 700.000, 00 sia troppo elevato, a discapito quindi delle farmacie "più piccole" maggiormente bisognose di un sostentamento e il cui contributo, sulla base di tale parametro, risulterebbe poco significativo stante l'ampia parcellizzazione del finanziamento complessivo.

Ciò premesso, tenuto conto prioritariamente dell'interesse generale pubblico circa il mantenimento nel territorio regionale di presidi fondamentali quali la farmacia a garanzia di un adeguato servizio rivolto ai cittadini anche laddove la presenza degli stessi potrebbe essere compromessa, di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, riportante, così come stabilito al comma 3 del medesimo art. 22, LR n. 7/2016, criteri, modalità e termini per le richieste di contributo da parte delle farmacie rurali nonché l'Allegato A1-modello di domanda.

In particolare hanno titolo a presentare domanda per l'accesso all'intervento regionale aggiuntivo i titolari della farmacia che al 31 dicembre dell'anno antecedente alla presentazione della domanda risulta classificata rurale e con un fatturato annuo valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, desumibile dalla dichiarazione IVA presentata nel medesimo anno, non superiore a euro 500.000,00.

In ogni caso, posto che il dato di riferimento del fatturato ai fini IVA delle farmacie rurali non è un dato reperibile da flussi gestionali della Regione o delle Aziende ULSS, l'Amministrazione regionale si riserva di revisionare i criteri di cui all'Allegato A qualora, all'esito della fase di prima applicazione, emergesse la necessità di apportare dei correttivi utili ad un maggiore allineamento a quello che è lo scopo finale sopra rappresentato.

Per quanto riguarda il profilo finanziario, si dà atto che l'intervento oggetto del presente provvedimento fa riferimento alla linea di spesa denominata "Azioni regionali a favore delle farmacie rurali - trasferimenti correnti (art. 22, l.r. 23/02/2016, n.7)" per la quale il Decreto n. 12 del 30 dicembre 2016 del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), prevede un finanziamento di euro 400.000,00.

L'erogazione dei finanziamenti della GSA, che includono anche il finanziamento di cui sopra, è stata autorizzata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 286 del 14 marzo 2017; quest'ultima, inoltre, incarica Azienda Zero di avviare la gestione dei flussi finanziari relativi a tali finanziamenti, sulla base di direttive stabilite da appositi provvedimenti della Giunta regionale, da adottarsi su proposta delle strutture dell'Area Sanità e Sociale alle quali spetta la gestione tecnico-amministrativa dei finanziamenti.

Sulla base di quanto sopra indicato, pertanto, si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, dell'adozione del provvedimento di definizione del riparto dei fondi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, con individuati gli importi spettanti a ciascuna farmacia beneficiaria, nel quale dovranno essere impartite le direttive per consentire ad Azienda Zero di avviare la gestione dei relativi flussi finanziari.

Da ultimo, si evidenzia la necessità di abrogare con decorrenza 1.1.2017 la sopra richiamata delibera di Giunta regionale n. 1172/2014, posto che le nuove ragioni di legittimità intervenute in pari data ne impediscono la continuazione dell'efficacia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 (legge di stabilità regionale 2016) con particolare riferimento all'art. 22;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31-legge di stabilità regionale 2017;

VISTA la delibera di Giunta regionale 8 luglio 2014, n. 1172 "Interventi regionali a favore delle farmacie rurali sussidiate: art. 22, lr n. 11/2014";

VISTA la delibera di Giunta regionale 14 marzo 2017, n.286 "Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4 - Autorizzazione provvisoria all'erogazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero";

delibera

1.   di ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione;

2.   di approvare gli Allegati A -"Criteri, modalità, termini per la presentazione delle richieste di accesso agli interventi aggiuntivi da parte di farmacie rurali" e A1 "Modello di domanda" che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

3.   di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, dell'adozione del provvedimento di definizione del riparto dei fondi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, con individuati gli importi spettanti a ciascuna farmacia beneficiaria, nel quale dovranno essere impartite le direttive per consentire ad Azienda Zero di avviare la gestione dei relativi flussi finanziari;

4.   di abrogare con decorrenza 1.1.2017, la delibera di Giunta regionale n. 1172/2014;

5.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

6.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

375_AllegatoA1_342461.pdf
375_AllegatoA_342461.pdf

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