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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 24 marzo 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 324 del 22 marzo 2017

Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D. Lgs. 175 del 19/08/2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto al 23 settembre 2016 ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 175 del 19/08/2016. Detto provvedimento costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società direttamente e indirettamente partecipate adottato con DGR n. 447/2015 (art. 1 c. 611-614 L. 23/12/2014 n. 190).

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

L'entrata in vigore dal 23 settembre 2016 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.", c.d. T.U. Madia (di seguito per brevità anche TU), ha codificato numerose disposizioni già intervenute nell'ultimo decennio nel nostro ordinamento giuridico sulle società partecipate da Amministrazioni pubbliche.

In particolare il citato Decreto contiene norme sulla costituzione, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di società a totale o a parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta. Le finalità della normativa vanno ricondotte a principi di efficienza, di tutela della concorrenza e del mercato e di contenimento della spesa pubblica. Restano tuttavia ferme le disposizioni previste da leggi o regolamenti che disciplinano la partecipazione a società di diritto singolare.

Le principali previsioni del dettato normativo riguardano, tra l'altro, le finalità perseguibili mediante le società a partecipazione pubblica, l'organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico, ivi compresa la composizione degli organi amministrativi e di controllo, nonché disposizioni relative al personale di dette società.

Inoltre vengono stabilite disposizioni di tipo finanziario sulle società a partecipazione pubbliche, volte anche a disciplinare regimi di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate, nonché le situazioni di crisi d'impresa.

Infine, ma non meno rilevanti, sono presenti norme in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, nonché di revisione straordinaria delle partecipazioni medesime.

In particolare l'art. 24 rubricato "Revisione straordinaria delle partecipazioni" recita:

"1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

(...)"

Come noto, la Regione Veneto detiene un portafoglio di partecipazioni societarie dirette e indirette che si caratterizza per una significativa eterogeneità delle stesse, frutto sia delle varie normative speciali che le hanno istituite o ne hanno autorizzato la partecipazione, sia dei differenti momenti storici nei quali si sono realizzati detti interventi.

Nel corso degli ultimi anni il legislatore nazionale è intervenuto più volte al fine di razionalizzare e ridurre le società partecipate da enti pubblici: di recente con i commi da 611 a 616 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e da ultimo, appunto, con il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175.

Considerato quanto indicato dalla norme di cui ai commi 611-616, art. 1 L. 23/12/2014 n. 190 e di quanto previsto dallo Statuto del Veneto e dall'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 in merito alle attività di governo, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 07/04/2015.

Gli obiettivi del suddetto piano erano i seguenti:

1 - per quanto riguarda le società partecipate in via diretta dalla Regione del Veneto:

-   la soppressione della società Immobiliare Marco Polo S.r.l., della società Rovigo Expò S.p.a. e della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a.;

-   la dismissione della partecipazione nella società College Valmarana Morosini S.p.a.;

-   la riduzione della quota percentuale di partecipazione regionale nella società Veneto Nanotech S.c.p.a. fino anche a sotto il 10% ed il mantenimento della partecipazione alle condizioni illustrate in premessa alla DGR n. 447/2015;

-   il mantenimento delle seguenti n. 10 società: Autovie Venete S.p.a., Concessioni Autostradali Venete S.p.a., Finest S.p.a., Rocca di Monselice S.r.l., Sistemi Territoriali S.p.a., Veneto Acque S.p.a., Veneto Innovazione S.p.a., Veneto Promozione S.c.p.a., Veneto Strade S.p.a., Veneto Sviluppo S.p.a.;

-   il contenimento della spesa per le società controllate ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1) con le modalità illustrate in premessa alla DGR n. 447/2015;

2 - per quanto riguarda le società a partecipazione indiretta l'obiettivo era quello di portarle da 69 a n. 29. Infatti, come illustrato nella relazione tecnica allegata al richiamato provvedimento, le partecipazioni indirette si suddividevano nelle sotto elencate categorie:

-   n. 27 da dismettere;

-   n. 6 da concludere la fase di liquidazione;

-   n. 7 da concludere la procedura fallimentare;

-   n. 29 da mantenere.

In ossequio alla previsione normativa del c. 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 la Giunta regionale era tenuta a trasmettere, entro il 31/03/2016, alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione in merito ai risultati conseguiti relativamente al piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e al piano di contenimento della spesa di cui alla DGR n. 447/2015. Detto provvedimento è stato adottato con DGR n. 370 del 24/03/2016.

Tenuto conto che la revisione straordinaria di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 175/2016 costituisce, ai sensi del c. 2 anche un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 L. 190/2014, fermi restando i termini ivi previsti, si rappresenta la situazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette possedute dalla Regione del Veneto al 23/09/2016.

Per quanto riguarda le società partecipate in via diretta dalla Regione del Veneto la situazione era la seguente:

-   n. 2 dismesse: Rovigo Expo S.p.a. (cessata) e College Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione (in attesa liquidazione quota);

-   n. 2 in corso di dismissione: Veneto Promozione S.c.p.a. e Rocca di Monselice S.r.l.;

-   n. 2 in liquidazione: Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. e Veneto Nanotech S.c.p.a. (ed in procedura di concordato);

-   n. 9 mantenute: Autovie Venete S.p.a., Concessioni Autostradali Venete S.p.a., Finest S.p.a., Immobiliare Marco Polo S.r.l., Sistemi Territoriali S.p.a., Veneto Acque S.p.a., Veneto Innovazione S.p.a., Veneto Strade S.p.a., Veneto Sviluppo S.p.a., proseguendo con i piani di riorganizzazione ed il contenimento della spesa per le società controllate ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1).

Con riferimento alle società a partecipazione indiretta, la situazione al 23/09/2016 delle società oggetto del piano di razionalizzazione ex DGR n. 447/2015 è la seguente:

-   n. 8 dismesse (di cui 2 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.) ;

-   n. 27 (di cui 10 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.) in corso di dismissione;

-   n. 7 in liquidazione;

-   n. 8 (di cui 7 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.) in procedura fallimentare o concorsuale;

-   n. 19 (di cui 14 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.) da mantenere.

per un totale di 69 partecipazioni indirette.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. g), TU le partecipazioni indirette a cui si applicano le disposizioni del medesimo Testo Unico sono le società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione.

Pertanto nel presente provvedimento non saranno oggetto di proposta di razionalizzazione quelle non comprese dalla definizione e conseguentemente il totale al 23/9/2016 sopra indicato non è immediatamente confrontabile con quello di cui alla DGR n. 447/2015.

Si rappresenta comunque che, dopo l'adozione del Piano di razionalizzazione ex DGR n. 447/2015, al 23/09/2016 tra le partecipate indirette, si annoverano ulteriori n. 9 partecipazioni, di cui n. 7 sono relative ad investimenti in partecipazioni di minoranza effettuati da Veneto Sviluppo S.p.a. nell'ambito della propria attività caratteristica, la cui mission aziendale prevede inter alia l'investimento diretto in società industriali, come più avanti sarà meglio illustrato.

Ora, come sopra rappresentato, l'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", stabilisce per l'Amministrazione Regionale l'obbligo di effettuare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 22 marzo p.v., con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate.

Con nota prot. n. 57657 del 13/02/2017 la Struttura regionale competente ha avviato la ricognizione delle società a partecipazione regionale diretta e indiretta, volta all'adozione, da parte dell'Amministrazione Regionale di un provvedimento di revisione straordinaria delle stesse, avviando processi di dismissione delle stesse, non riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, o che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

L'esito della ricognizione, oltre a fornire gli elementi istruttori per il provvedimento di Giunta Regionale di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali dirette e indirette detenute, dovrà essere comunicato alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto e alla Struttura individuata per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale provvedimento, ai sensi dell'art. 24 comma 2 D. Lgs. n. 175/2016, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 Legge n.190/2014.

Al fine di adempiere a quanto sopra rappresentato è stata predisposta per ciascuna Società direttamente partecipata una scheda ricognitiva ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 sia nella sezione dedicata alla società medesima, sia in quella rivolta alle eventuali partecipazioni detenute, al fine di prevedere le eventuali proposte di razionalizzazione e i relativi tempi di attuazione (Allegato A, su supporto digitale).

Considerato quanto indicato dalla norma testé citata e di quanto previsto dallo Statuto del Veneto e dall'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 in merito alle attività di governo, si ritiene congruo definire ed approvare il piano di razionalizzazione mediante la presente proposta di deliberazione della Giunta regionale.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, già intrapreso dalla Regione del Veneto da alcuni anni, ha fatto riscontrare, anche dall'esperienza in corso rilevanti difficoltà operative di attuazione dei processi di accorpamento di società da mantenere ai fini del contenimento dei costi di gestione od in ragione dell'analogia delle attività svolte, nonché difficoltà legate all'attuazione dei processi di dismissione dovute principalmente ai tempi di chiusura delle fasi liquidatorie per talune società o alla difficoltà di ottenere la liquidazione della quota posseduta, in ragione di partecipazioni al capitale sociale paritetiche con altri soci o minoritarie. Difficoltà di attuazione di taluni processi di dismissione si sono riscontrate nella complessità di dismissione delle partecipazioni indirette, laddove la quota detenuta dall'Amministrazione Regionale nella società controllata dalla medesima non è in grado di influenzare le decisioni sulla dismissione delle partecipate indirette.

A tale proposito si rappresenta che il D. Lgs. n. 175/2016 all'art. 2 c. 1 lett. g) definisce "«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;", fornendo in tal senso un chiarimento sull'applicazione di tali disposizioni.

Comunque, l'Amministrazione Regionale ha avviato un sistema di reporting volto a monitorare l'andamento economico-finanziario delle società a partecipazione regionale in grado di integrare le informazioni a consuntivo (Bilanci d'esercizio) con report previsionali ed infrannuali, nonché al fine di fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione dei documenti di Bilancio regionale.

Detto sistema di monitoraggio potrà costituire un utile elemento volto a monitorare gli equilibri economico-finanziari delle società partecipate per le partecipate della Regione del Veneto che saranno oggetto di mantenimento con il presente provvedimento, costituendo altresì utile elemento istruttorio per i futuri provvedimenti regionali di revisione periodica delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 175/2016.

Di seguito si illustrano le proposte di razionalizzazione ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 175/2016, relativamente alle società regionali partecipate in via diretta ed in sintesi le eventuali proposte relative alle partecipate indirette, laddove il TU lo prevede, rinviando comunque, per ogni approfondimento alla relazione tecnica di cui all'Allegato A, su supporto digitale.

 

1.      Autovie Venete S.p.a. (4,83%)

La Società, costituita il 16/06/1928, a cui la Regione del Veneto partecipa ai sensi della L.R. 29 aprile 1985, n. 35 attualmente con una quota pari al 4,83% del capitale sociale, si occupa di progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali in concessione, tra cui l'Autostrada A4 tratto Venezia - Trieste, l'A23 tratto Palmanova - Udine sud e l'A28 Portogruaro - Pordenone.

La Società, essendo una concessionaria autostradale, non riceve affidamenti da parte dell'Amministrazione Regionale, e svolge un attività rientrante nelle categorie di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) TU ovvero la "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".

La gestione delle tratte autostradali in concessione e soprattutto la tratta Venezia-Trieste sono di interesse strategico per lo sviluppo economico della Regione Veneto, anche considerando il fatto che tale percorso rientra nei più ampi Corridoi Transeuropei di rilevanza internazionale.

Inoltre, non è possibile avviare processi di riorganizzazione aziendale o di accorpamento con altre società regionali partecipate che svolgono attività analoghe, come ad esempio C.A.V. S.p.a., in quanto la quota non prevalente di partecipazione regionale nelle due società impedisce, ad oggi, di assumere decisioni autonome a tali fini.

E' opportuno rammentare che la scadenza della concessione di gestione della rete autostradale in gestione ad Autovie Venete S.p.a. è prevista per il 31/03/2017. Anche al fine di dar seguito al protocollo d'intesa siglato tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto, che ha previsto la costituzione di una nuova società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali attualmente in concessione ad Autovie Venete S.p.a. a seguito dell'approssimarsi della scadenza della concessione sopra richiamata, con L.R. n. 30/2016 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017", art. 16 - 18, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali (NewCo S.p.a.), mediante la sottoscrizione di partecipazioni azionarie della nuova società, con destinazione dell'indennizzo di subentro e di altri attivi relativi ad Autovie Venete S.p.a..

Pertanto, si propone di mantenere tale partecipazione, tenuto conto dei processi di riorganizzazione e delle operazioni sul capitale in atto, in quanto le attività svolte dalla Autovie Venete S.p.a. di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) TU sono strettamente necessarie e strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto, monitorando gli equilibri economico-finanziari.

La Società Autovie Venete S.p.a. inoltre, detiene n. 5 partecipazioni che, stante la quota di partecipazione regionale detenuta nella stessa, ai sensi dell'art. 2 comma 1, g), non devono considerarsi "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione Regionale e quindi non sono oggetto di proposte di razionalizzazione.

Ad ogni buon conto, la situazione rappresentata da Autovie Venete S.p.a., prevede la disponibilità alla dismissione della Società delle Autostrade Serenissima S.p.a. e della Veneto Strade S.p.a. (quest'ultima a favore della Regione del Veneto a condizioni da definire), il mantenimento della partecipazione nel Consorzio Autostrade Italiane Energia, e la chiusura della liquidazione di Pedemontana Veneta S.p.a. in liquidazione e della Servizi Utenza Stradale S.c.p.a. in liquidazione.

 

2.      College Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione (18,18%)

La Giunta Regionale, nella DGR n. 447/2015 di adozione del piano di razionalizzazione, in applicazione del criterio di cui alla lett. a) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, ha confermato la dismissione della partecipazione nella societàribadendo l'istanza di recesso formulata ai sensi del comma 569 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 con DGR n. 604 del 29/04/2014, notificata alla Società con nota prot. n. 222253 del 22/05/2014, confermativa della volontà di recedere dalla Società già avanzata con nota prot. n. 416509 del 02/10/2013.

Il percorso intrapreso dall'Amministrazione Regionale è stato quello di richiedere la liquidazione della quota al 31/12/2014, previa intimazione rivolta alla Società di procedere nei confronti della Regione del Veneto in qualità di creditore e non più di socio, come comunicato in data 15/06/2015, con prot. n. 244693 ed in data 05/11/2015, con prot. n. 449088 di trasmissione della DGR n. 1526/2015.

Infatti, anche con prot. n. 244693 del 15/06/2015, l'Avvocatura Regionale ha invitato la Società a liquidare ex lege la quota detenuta dalla Regione del Veneto determinandone il valore ai sensi dell'art. 2437 ter codice civile.

La Società, nel frattempo, è stata posta in liquidazione in data 05/11/2015.

Non essendo pervenuto alcun riscontro dalla Società alla richiamata nota, l'Avvocatura regionale, con nota prot. n. 271470 del 13/07/2016, interpellata sulla questione dalla Struttura regionale competente, ha specificato che sono necessarie valutazioni di convenienza economica circa l'opportunità o meno di intraprendere azioni giudiziali per ottenere la liquidazione della quota posseduta a seguito di cessazione ex lege dal 31/12/2014, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere liquidata entro il 31/12/2015, stante i tempi, i costi e gli esiti di un eventuale azione giudiziale in rapporto al valore di liquidazione della quota.

Va tenuto conto che la Società, per liquidare l'importo dovuto alla Regione Veneto, deve dismettere il proprio attivo, in larga parte rappresentato da beni immobili.

L'Amministrazione Regionale con note prot. n. 491734 del 16/12/2016, n. 45068 del 03/02/2017 e da ultimo con nota prot. n. 90928 del 06/03/2017 rivolte alla Società College Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione nel ribadire la posizione già espressa dall'Amministrazione Regionale, ribadendo la richiesta di procedere con la liquidazione della quota regionale detenuta, chiedeva al Liquidatore un aggiornamento della situazione in merito alle operazioni di dismissione degli asset societari, prevalentemente costituiti da beni immobili, anche tramite la cessione delle azioni della Società, quale forma tecnica alternativa alla liquidazione degli stessi, al fine di consentire all'Amministrazione Regionale di valutare le eventuali offerte pervenute e tutelare al meglio la propria posizione.

La Società con nota del 08/03/2017 (prot. regionale n. 98243 del 10/03/2017) ha fornito un aggiornamento delle attività svolte in merito all'avvio delle procedure di dismissione rappresentando che, essendosi concluse le attività propedeutiche alla definizione dei bandi di gara per la cessione degli asset immobiliari anche tramite la cessione delle azioni della Società, entro breve termine saranno pubblicati al fine di dar seguito alle procedure di asta.

Pertanto, la partecipazione regionale nella società College Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione viene considerata dismessa, ritenendosi la Regione Veneto un creditore della Società, in quanto le attività svolte dalla Società non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 4 c. 1 D. Lgs. n. 175/2016, anche sulla base di quanto già stabilito da precedenti provvedimenti regionali a partire dalla Delibera Consiglio regionale n. 44/2011 ed è in corso di definizione la liquidazione della quota detenuta.

 

3.      Concessioni Autostradali Venete S.p.a. - C.A.V. S.p.a. (50%)

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290 della legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), dall'art. 40 della L.R. 19.2.2007, n. 2 (legge finanziaria regionale 2007) e dalla DGR n. 370 del 19/2/2008, in data 1 marzo 2008 è stata costituita in forma paritetica tra la Regione del Veneto (50%) e ANAS S.p.a. (50%) la società Concessioni Autostradali Venete S.p.a..

La Società svolge attività rientranti nell'art. 4 c. 2 lett. a) TU, ovvero la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in quanto svolge attività di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste (c.d. Passante di Mestre), delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

La Società è a controllo paritetico (Regione Veneto e ANAS S.p.a.) e non vi sono in essere affidamenti da parte dell'Amministrazione Regionale, essendo una concessionaria autostradale. Inoltre, stante la quota di partecipazione regionale alla società non è possibile avviare processi di riorganizzazione aziendale.

Essa svolge attività analoghe ad Autovie Venete S.p.a., ma la quota non prevalente di partecipazione regionale alle due società impedisce, ad oggi, di assumere decisioni volte all'accorpamento delle medesime.

Va poi considerato che l'art. 15 L.R. n. 30 del 30/12/2016 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" ha introdotto alcune modifiche all'articolo 40 della L.R. 19/02/2007 n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", volte ad ampliare l'operatività della CAV S.p.a. consentendo alla stessa di svolgere attività volte alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria. Detta modifica, mirante nel medio-lungo termine anche alla realizzazione di possibili sinergie operative ed economie di scala con Veneto Strade S.p.a. necessita tuttavia, di analoga previsione normativa nazionale, il cui iter e le cui tempistiche non sono al momento prevedibili.

Si propone, pertanto di mantenere, monitorando gli equilibri economico-finanziari la partecipazione in C.A.V. S.p.a. in quanto svolge attività rientranti nell'art. 4 c. 2 lett. a) TU considerate necessarie e strategiche alle finalità istituzionali dell'Ente.

La Società al 23/09/2016 detiene n. 2 partecipazioni societarie, tuttavia, stante la quota di partecipazione regionale, ai sensi dell'art. 2 comma 1, g), le partecipazioni detenute da CAV S.p.a. non possono essere considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione Regionale.

 

4.      Finest S.p.a. (14,868%)

La Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 ha previsto, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 9 gennaio 1991, n. 19, la partecipazione della Regione Veneto alla costituzione della Finest S.p.a. con sede a Pordenone, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Finest S.p.a. è la "Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo", costituita il 23/12/1992 al fine di svolgere attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società promuove, nei suddetti Paesi, la costituzione di imprese e società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Veneto, nel Friuli Venezia Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano.

La partecipazione regionale è pari al 14,868% (12,683% partecipata direttamente dalla Regione Veneto e 2,184% gestita su mandato da Veneto Sviluppo S.p.a.).

La Società, in questa fase non ha in essere affidamenti da parte della Regione del Veneto.

La DGR n. 447/2015 aveva previsto il conferimento dell'intera quota a Veneto Sviluppo S.p.a., al fine di conseguire sinergie operative con la stessa, sia in ragione delle attività analoghe svolte da entrambe le società, sia in ragione del fatto che Veneto Sviluppo S.p.a. detiene già azioni della Finest S.p.a..

A seguito degli approfondimenti volti a valutare l'ipotesi di conferimento a Veneto Sviluppo S.p.a. si rappresenta che è sopravvenuta l'impraticabilità tecnica dell'operazione di conferimento in quanto:

-   il valore della partecipazione potrebbe determinare un'eccessiva concentrazione del Patrimonio di Veneto Sviluppo S.p.a. in rapporto all'investimento in Finest S.p.a., tenuto conto che la Finanziaria regionale è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia in quanto iscritta all'Albo Unico ex art. 106 T.U.B.;

-   si renderebbe comunque necessario elevare il limite di € 10.000.000,00 di sottoscrizione di aumenti onerosi del capitale sociale previsto dal c. 3 dell'art. 8 della L.R. n. 47/75 costitutiva della Veneto Sviluppo S.p.a.,

-   la Regione del Veneto potrebbe non conseguire l'approvazione di detto aumento di capitale in quanto sono richieste maggioranze qualificate costitutive e deliberative nell'assemblea straordinaria di Veneto Sviluppo S.p.a. che necessitano della partecipazione e dell'approvazione anche degli altri soci di Veneto Sviluppo S.p.a. che dovrebbero sottoscrivere pro quota detto aumento o vedrebbero diluita la loro partecipazione.

Successivamente è intervenuto l'art. 19 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che ha previsto di autorizzare la Giunta Regionale alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.a., demandando alla Giunta Regionale l'adozione degli atti conseguenti e necessari entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della richiamata legge.

Finest S.p.a. è pertanto ritenuta non più necessaria e strategica alle finalità istituzionali della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 4 c. 1 TU ed è quindi da dismettere, revocando la precedente direttiva di cui alla DGR n. 447/2015 che prevedeva il conferimento a Veneto Sviluppo S.p.a..

La Società, al fine di conseguire gli scopi sociali, detiene numerose partecipazioni tramite joint venture in società estere. Tuttavia, stante la partecipazione regionale detenuta in Finest S.p.a. è esclusa qualsiasi influenza nelle decisioni sulla gestione delle partecipazioni medesime e, ai sensi dell'art. 2 comma 1, g), dette partecipazioni non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione Regionale e pertanto non rientrano in alcuna proposta di razionalizzazione.

 

5.      Immobiliare Marco Polo S.r.l. (100%)

La Immobiliare Marco Polo S.r.l. è stata costituita il 23/07/1997 e ha ad oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione di terreni e fabbricati. La Regione del Veneto vi partecipa ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 14/01/2003. Attualmente gestisce gli immobili costituiti da Villa Contarini sita in Piazzola sul Brenta (PD) e Palazzo Torres Rossini sito in Venezia e pertanto, svolge attività e servizi strumentali all'Ente Regionale (ex art. 4 c. 2 lett. d) TU).

Il precedente piano di razionalizzazione adottato ai sensi della DGR n. 447/2015 aveva deliberato la soppressione della società in attuazione della L.R. n. 29/2013.

Tuttavia, l'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 23/02/2016, ha previsto, al fine di perseguire la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute ed il più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali, che la Giunta regionale fosse autorizzata a recedere dalla Rocca di Monselice S.r.l., affidando alla società Immobiliare Marco Polo S.r.l. la gestione dei beni regionali siti nei Comuni di Monselice, Piazzola sul Brenta e Venezia.

Nel corso del 2016, sono state, pertanto, avviate le azioni volte a perseguire gli obiettivi dell'art. 3 della Legge regionale n. 7 del 23/02/2016.

Con DGR n. 730 del 27/05/2016, concernente la partecipazione del Socio Regione Veneto all'assemblea del 6 giugno 2016, è stato chiesto all'Amministratore Unico della Società di presentare in una prossima assemblea tutte le ulteriori modifiche statutarie che riterrà opportune al fine di consentire la gestione del complesso monumentale di proprietà regionale sito nel Comune di Monselice e un business plan, redatto con il supporto delle Strutture Regionali competenti, anche al fine della definizione del contratto di servizio previsto dal comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 7/2016.

Gli organi amministrativi di Immobiliare Marco Polo S.r.l. e di Rocca di Monselice S.r.l. stanno predisponendo il richiamato Business Plan finalizzato alla gestione dei rami d'azienda costituiti dai beni regionali siti in Piazzola sul Brenta, Venezia e Monselice e stanno collaborando con gli uffici regionali competenti nella definizione del contratto di servizio. Inoltre, si stanno ponendo in essere gli atti necessari per conseguire, nel corso del 2017, la fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., a seguito del recesso esercitato dal socio paritetico Comune di Monselice, intervenuto a seguito di un'intensa attività volta a conseguire, da parte dell'Amministrazione Regionale, gli obiettivi fissati dalla richiamata L.R. n. 7/2016.

Si propone, revocando la precedente direttiva di cui alla DGR n. 447/2015, di mantenere ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (..), monitorando gli equilibri economico-finanziari della partecipata, la società Immobiliare Marco Polo S.r.l., tenuto conto che nel corso dell'Assemblea dei soci di Rocca di Monselice S.r.l., giusta DGR n. 2023 del 15/12/2016 la Giunta Regionale ha deliberato di dare avvio al processo di fusione per incorporazione nella Immobiliare Marco Polo S.r.l..

Nel contempo, si propone di proseguire con i processi di razionalizzazione avviati con Rocca di Monselice S.r.l. previsti ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari (...) a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; f) (...) contenimento dei costi di funzionamento; g) (...) aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TU, mediante la fusione con Rocca di Monselice S.r.l..

 

6.      Rocca di Monselice S.r.l. (50%)

La società è stata costituita il 28/05/1991 in attuazione della L.R. n. 43 del 10/10/1989.

Diversamente da quanto stabilito con DGR n. 447/2015 che ne prevedeva il mantenimento, l'art. 3 della L. R. n. 7 del 23/02/2016, ha previsto, in un'ottica di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute e di un più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali, che la Regione del Veneto eserciti il recesso dalla Rocca di Monselice S.r.l. e affidi la gestione dei complessi monumentali siti nel Comune di Monselice alla Immobiliare Marco Polo S.r.l..

Pertanto, con DGR n. 457 del 19/04/2016, è stata formulata istanza di recesso dalla Società nel corso dell'assemblea dei soci del 22/04/2016, tenuto conto del vincolo posto dall'art.8 dello Statuto sociale della società partecipata, alla trasferibilità delle quote sociali.

Nel corso dell'assemblea del 9 giugno 2016, il socio Comune di Monselice ha espresso la propria contrarietà in merito alla volontà della Regione Veneto di esercitare il diritto di recesso dalla Società e ha contestualmente comunicato la propria impossibilità ad acquistare la quota del socio receduto. La Regione del Veneto prendeva atto di tale volontà, giusta DGR n. 731 del 27/05/2016, riservandosi di effettuare tutti gli atti che sarebbero stati ritenuti necessari al fine di conseguire nel modo migliore gli obiettivi previsti dall'art. 3 della L.R. n. 7/2016, stante l'impossibilità di recedere dalla Società.

Successivamente, il Comune di Monselice formalizzava le proprie istanze alla Regione del Veneto, la quale, al fine di superare la situazione di stallo venutasi a creare tra i soci, tenuto conto delle finalità della norma prevista dall'art. 3 L.R. n. 7/2016, individuava, con DGR n. 2023 del 15/12/2016, il possibile percorso volto a conseguire l'accorpamento di tutte le attività in Immobiliare Marco Polo S.r.l., condividendone le finalità con l'altro socio paritetico. Il percorso così delineato era teso a:

-   revocare il recesso della Regione Veneto dalla Rocca di Monselice S.r.l. conseguente alla presa d'atto del recesso del Comune di Monselice;

-   avviare il processo di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l.;

-   prevedere nel contratto di servizio tra la Regione Veneto e la Immobiliare Marco Polo S.r.l. per la gestione dei complessi monumentali, forme agevolate per l'utilizzo degli spazi da parte di talune categorie sociali o degli Enti locali interessati.

Alla luce di quanto esposto, si propone di revocare la precedente direttiva di cui alla DGR n. 447/2015, proseguendo i processi di razionalizzazione in corso con la Immobiliare Marco Polo S.r.l. previsti ai sensi dell'art. 20 c. 1 e c. 2 lett. c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari (...) a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; f) (...) contenimento dei costi di funzionamento; g) (...) aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TU, in attuazione della L.R. n. 7/2016 e della DGR n. 2023 del 15/12/2016, mediante la fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l..

 

7.      Sistemi Territoriali S.p.a. (99,83%)

La Società è stata costituita il 21/04/1983 e la Regione Veneto vi partecipa ai sensi della L.R. 03/02/1998, n. 3, art. 7.

Attualmente il capitale sociale è pari a € 6.152.325,00 e la quota regionale in valore nominale ammonta a € 6.141.995 (99,8321%); la quota residua è relativa ad azioni proprie detenute dalla Società pari a nominali € 10.330,00.

Sistemi Territoriali S.p.a. ha ad oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, operando principalmente nel settore ferroviario ed extraferroviario.

Nel primo si annoverano l'esercizio dei servizi di trasporto di persone, ovvero un'attività di servizio pubblico locale, cioè il trasporto ferroviario che è regolato da normativa speciale, (D. Lgs. 19/11/1997 n. 422), e/o trasporto di cose, nonché tutte le relative attività di gestione delle reti: la progettazione, la realizzazione, il recupero e la gestione di infrastrutture ferroviarie.

L'attività extraferroviaria è legata alla gestione delle conche di navigazione fluviali e del sistema di contrassegni dei natanti nella laguna di Venezia, nonché la gestione di interporti e di servizi logistici attraverso le sue società partecipate.

La società, pertanto svolge attività rientranti nell'art. 4 c. 2 lett. a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi TU.

Attualmente è in corso il passaggio alla gestione diretta della partecipazione attraverso l'intestazione dei titoli azionari alla Regione Veneto da parte di Veneto Sviluppo S.p.a., che li gestisce su mandato.

Si propone, pertanto di mantenere la Sistemi Territoriali S.p.a. in quanto le attività dalla stessa svolte rientranti nell'art. 4 c. 2 lett. a) TU sono considerate necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto.

Le società detiene le seguenti partecipazioni societarie che si propone di:

-   Mantenere n. 1 società, monitorando gli equilibri economico finanziari: Ferroviaria Servizi S.r.l.;

-   Dismettere n. 5 Società: Veneto Logistica S.r.l., Nord Est Logistica S.r.l., Interporto di Rovigo S.p.a., Interporto di Venezia S.r.l., Interporto di Portogruaro S.p.a..

 

8.      Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. in liquidazione (100%)

La Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. in liquidazione, costituita il 04/07/1974, a cui la Regione Veneto partecipa in attuazione della Legge n. 641 del 21/10/1978 e della Legge regionale n. 35 del 07/09/1982, ha quale oggetto sociale la realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione e vendita di beni immobili ad uso abitazione, uffici, insediamenti, impianti.

In linea con la DGR n. 447/2015, l'assemblea dei soci di S.V.E.C. S.p.a. ha proceduto alla messa in liquidazione della stessa in data 23/12/2015. Essendosi, poi, conclusa la fusione per incorporazione della controllata Terme di Recoaro S.r.l. in Liquidazione in data 03/06/2016, quest'ultima è stata cancellata dal Registro Imprese in data 08/06/2016.

In particolare, la DGR n. 1783 del 07/11/2016, al fine di dar corso alla fase di liquidazione della Società, ha previsto l'assegnazione al Socio Regione Veneto dei beni di proprietà della società costituiti dal compendio delle Terme di Recoaro (atto del 19/01/2017), da Palazzo Cà Nova in Venezia (atto del 02/03/2017) e da Palazzo Gussoni in Venezia (atto previsto entro il mese di aprile 2017).

Si propone, pertanto di concludere la dismissione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. in liquidazione, in quanto società non più strategica e necessaria ai sensi dell'art. 4 c. 1 e stante la necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui all'art. 20 c. 2 lett. f) TU, mediante il completamento della fase di liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese, stimata entro il 31/12/2017.

Le società alla data di adozione del presente provvedimento non detiene società partecipate in quanto SKI College S.r.l. è stata cancellata il 23/11/2016 e Terme di Recoaro S.r.l. è stata cancellata l'08/06/2016.

 

9.      Veneto Acque S.p.a. (100%)

La Società è stata costituita il 10/05/1990. La Regione Veneto vi partecipa a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale 10 aprile 1998, n. 12 che ha previsto l'acquisto dell'intero pacchetto dell'allora società Delta Po S.p.a. al fine di assicurare una costante fornitura di acqua potabile costante nei territori del Veneto Centrale. Il Capitale sociale attuale è di € 40.000.000,00.

La società ha come scopo principale:

a) la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale;

b) la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato;

c) lo svolgimento di ogni altra attività connessa o collegata, inclusa l'attività di consulenza, studio e ricerca, purché a carattere non prevalente.

Veneto Acque s.p.a. ha posto in essere un percorso di adeguamento dello statuto e degli assetti societari per configurarsi come strumentale ed in house della Regione del Veneto al fine di ultimare le opere del Sistema Acquedottistico Veneto propedeutico ad una successiva gestione.

Le attività svolte da Veneto Acque S.p.a. rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 c. 2 lett. a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) TU e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto e pertanto si propone di mantenerla, monitorando gli equilibri economico-finanziari.

Le società alla data del 23/09/2016 detiene n. 2 società partecipate per le quali si propone di:

-   mantenere n. 1 società, previa verifica degli equilibri economico-finanziari dell'esercizio 2016: SIFA S.c.p.a. (8,667%), in quanto con la DGR n. 2241 del 23.12.2016, la Giunta Regionale ha autorizzato Veneto Acque S.p.a. alla sottoscrizione di patti parasociali che regolamentano la governance di SIFA S.c.p.a., revocando precedenti direttive incompatibili, tra cui la DGR n. 447/2015, che prevedeva la dismissione della partecipata;

-   dismettere n. 1 società: Marghera Eco Industries S.r.l.(50%); la società è in corso di dismissione dal 16/08/2016. Veneto Acque S.p.a. ha avviato contatti con il Comune di Venezia e con nota prot. n. 85/2017 del 14/02/2017 ha offerto in prelazione le proprie quote alla società I.Ve. S.r.l. che detiene il restante 50% del capitale. In caso di mancato esercizio della prelazione verrà convocata assemblea per la messa in liquidazione della Società.

 

10.   Veneto Innovazione S.p.a. (100%)

La società, costituita il 05/09/1991, a cui la Regione Veneto partecipa ai sensi della Legge Regionale n. 45 del 06/09/1988, ha quale scopo principale quello di promuovere e diffondere nel sistema economico e produttivo Veneto iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, anche di processo e di prodotto, a favore delle imprese ivi operanti.

Per quanto concerne Veneto Innovazione S.p.a., la DGR n. 447/2015 aveva stabilito che la stessa era strategica e strumentale alla Regione del Veneto e pertanto doveva essere mantenuta.

Nel corso del 2014 e del 2015 sono stati avviati percorsi di razionalizzazione consistenti nel contenimento dei costi aziendali della Veneto Innovazione S.p.a. e nella dismissione delle proprie società partecipate Promomarghera S.p.a. in liquidazione e VI Holding S.r.l. In data 11/12/2014 la Società VI Holding S.r.l. è stata messa in liquidazione ed è stato nominato il Liquidatore che sta procedendo con la dismissione degli attivi e delle relative partecipate.

Anche al fine di poter ricevere rami d'azienda o svolgere attività per conto della Regione Veneto attualmente svolte da Veneto Promozione S.c.p.a., in un'ottica di efficienza e contenimento dei costi, tramite l'accorpamento delle relative attività, l'art. 14 della L.R. n. 30/2016 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017" ha ampliato l'ambito di operatività della Veneto Innovazione S.p.a., e pertanto la stessa potrà anche svolgere le attività di promozione del sistema economico del Veneto nei settori economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, favorendo anche il miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione delle imprese.

Le attività svolte dalla Società rientrano nella categoria dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

La Società è interamente partecipata dalla Regione Veneto ed è considerata in house della Regione del Veneto in quanto ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d) eroga servizi strumentali all'ente pubblico partecipante, nonché l'Amministrazione regionale esercita il controllo analogo su di essa.

Inoltre, va considerato che le nuove attività previste dalla citata L.R. n. 30/2016, art. 14, ricomprendono quelle attività precedentemente svolte da Veneto Promozione S.c.p.a., e, quindi Veneto Innovazione S.p.a. sarà mantenuta ed oggetto di operazioni di cui all'art. 20 TU. Infatti, detto articolo, nella logica di contenimento dei costi e di accorpamento delle società partecipate che svolgono attività analoghe o similari, prevede idonee operazioni di razionalizzazione delle partecipate. Ciò consentirà, a Veneto Innovazione S.p.a. di conseguire l'equilibrio economico-finanziario già a partire dal 2016, sulla base dei dati semestrali consuntivi 2016. Si rileva, peraltro, la generica disposizione normativa di cui all'art. 20 c. 2 lett. e) TU "risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti" e il suo disallineamento temporale con il 23/03/2017.

Considerato che le attività svolte dalla Società partecipata sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto (art. 4 c. 2 lett. a) e lett. d) TU si propone di mantenerla, monitorando gli equilibri economico-finanziari, garantendo continuità ed efficienza e proseguendo la dismissione delle proprie partecipate.

Con riferimento alle partecipazioni detenute da Veneto Innovazione S.p.a., tenuto conto che sono state dismesse le seguenti partecipate di VI Holding S.r.l.: Parco Scientifico e Tecnologico di Verona S.c.p.a., Centro Ricerche e Prove Tessili - Ritex S.c.a.r.l., Tecnologia e Design S.p.a., Fondazione La Fornace dell'Innovazione, la proposta di razionalizzazione è la seguente:

-   dismettere n. 4 Società:

-   Certottica S.c.a.r.l.

-   Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.

-   Thetis S.p.a.

-   Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.a.r.l.

-   chiudere la fase di liquidazione di n. 4 Società:

-   Promomarghera S.p.a.

-   VI Holding S.r.l.

-   Consorzio Distretto Veneto Beni Culturali

-   Veneto Nanotech S.c.p.a..

-   concludere la procedura concorsuale in n. 1 Società:

-   Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.

 

11.   Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione e concordato (76,67%)

La società è stata costituita il 31/07/2003 e la Regione Veneto vi partecipa ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 20/11/2003, attualmente con una quota del 76,67% del capitale sociale.

La società ha nel proprio oggetto sociale il coordinamento, la promozione e lo svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.

La D.G.R. n. 447/2015 prevedeva una progressiva riduzione della quota di partecipazione regionale al capitale della Società, dal 76,67% fino anche a sotto il 10%, condizionando il mantenimento della partecipazione all'approvazione di un piano industriale di rilancio e di equilibrio economico - finanziario.

Tuttavia, nel corso del 2015, la Società si è venuta a trovare in una particolare situazione economico-finanziaria, che ha comportato la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale.

La mancanza di sottoscrizione da parte dei soci e/o terzi del previsto aumento di capitale sociale inscindibile deliberato in data 12/02/2015, ha determinato, nel corso dell'assemblea straordinaria del 6 luglio 2015, la constatazione dell'impossibilità di ripristinare il capitale sociale, nonché la presa d'atto che la stessa è venuta a trovarsi in una delle cause di scioglimento "de iure", previste dal Codice Civile e segnatamente dall'art. 2484, con la conseguente messa in liquidazione della società.

Nel contempo, la Società presentava in data 30 giugno 2015, avanti al Tribunale di Padova una domanda di concordato preventivo c.d. "prenotativo", art. 161, sesto comma, della legge fallimentare, poi depositato in data 7 dicembre 2015, concordato preventivo c.d. "pieno".

Il Tribunale di Padova, con provvedimento del 15 gennaio 2016 ha ammesso la Società al beneficio del concordato preventivo, ottenendo l'approvazione dei creditori il cui esito positivo è stato reso pubblico in data 4/8/2016. In data 21/11/2016 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del medesimo Tribunale e pertanto, la Società sta proseguendo la liquidazione degli asset al fine di soddisfare i creditori aderenti al piano di concordato.

Alla luce di quanto esposto, si propone, ai sensi dell'art. 4 c. 1 TU, ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, di proseguire la dismissione della partecipazione attraverso il completamento della fase di liquidazione i cui tempi di attuazione sono previsti nel biennio 2017-2018.

Le società alla data del 23/09/2016, detiene n. 6 società partecipate da dismettere (Bilcare Technologies Italia S.r.l., Ananas Nanotech S.r.l., Thundernil S.r.l., Krystalia S.r.l., Nanto Protective Coatings S.r.l., MAS S.r.l.) che saranno oggetto di procedure di dismissione da parte del liquidatore nel corso del biennio 2017-2018.

 

12.   Veneto Promozione S.c.p.a. (50%)

Veneto Promozione è una società consortile per azioni (S.c.p.a.) costituita il 04/08/2011 in attuazione della Legge Regionale n. 33 del 24/12/2004. La Regione del Veneto vi partecipa in forma paritetica assieme all'Unione delle Camere di Commercio del Veneto.

Il suo scopo sociale è quello di sviluppare ogni attività ed iniziativa volta al sostegno del sistema economico veneto secondo le finalità e le modalità di cui alla legge regionale n. 33/2004, ed in particolare a porre in essere le attività di interesse regionale in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete.

La DGR n. 447/2015 prevedeva di mantenere tale società.

Tuttavia, nel corso del 2016, la Giunta Regionale, giuste DGR n. 623 del 5 maggio 2016, DGR n. 660 del 17/05/2016 e DGR n. 838 del 07/06/2016, pur riconoscendo le numerose e valide attività svolte a sostegno del sistema economico regionale ed il ruolo attribuito alla Società, ha stabilito di dare avvio al percorso giuridico per lo scioglimento della medesima.

Con L.R. n. 30/2016, art. 13, la Giunta Regionale è stata autorizzata a recedere dalla Società e ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In attuazione della norma la giunta ha assunto le DGR n. 33 del 19/01/2017 e DGR n. 141 del 14/02/2017 al fine di rendere efficace il recesso.

Le attività affidate dalla Regione Veneto dovrebbero concludersi entro la prima metà del 2017.

Stante la partecipazione paritetica nella Società, i due soci, sia nel corso delle assemblee societarie intervenute nel 2016 e nel 2017, sia nel corso di alcuni incontri informali, stanno valutando il percorso più idoneo per raggiungere in modo condiviso gli obiettivi della Regione del Veneto.

Pertanto si propone di dismettere la partecipazione in Veneto Promozione S.c.p.a. ai sensi dell'art. 4 c. 1 TU in quanto non più strategica e necessaria ai fini della della L.R. n. 30/2016, art. 13, i cui tempi di attuazione sono previsti nel biennio 2017-2018.

 

13.   Veneto Strade S.p.a. (30,00%)

La Veneto Strade S.p.a. è stata costituita il 21/12/2001, in attuazione della Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29.

Con tale legge, emanata a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di viabilità, è stata prevista la costituzione della Veneto Strade S.p.a. a cui affidare la progettazione, l'esecuzione di interventi, la manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse provinciale e regionale.

Dette attività rientrano nelle categorie di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) della produzione di un servizio di interesse generale e lett. d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti TU.

Il Capitale sociale è di € 5.163.200,00; la quota di partecipazione regionale è pari a € 1.548.960,00 pari al 30 % (n. 1.548.960 azioni), le Amministrazioni Provinciali vi partecipano con una quota del 7,142% ciascuna (complessivamente pari al 50%) e quattro società autostradali operanti nel territorio regionale vi partecipano con una quota del 5% rispettivamente (complessivamente pari al 20%).

Successivamente alla sua costituzione, la Società ha sottoscritto una convenzione di concessione con la Regione Veneto e ulteriori convenzioni con le singole Amministrazioni provinciali per la gestione della rete stradale in concessione che stabilivano anche le modalità di compartecipazione alle spese di manutenzione della rete viaria, nonché a quelle di funzionamento della Società.

La Società, dal 2010 ad oggi, ha registrato, tuttavia, una progressiva riduzione dei trasferimenti dei soci Province a causa della contrazione dei trasferimenti da parte dello Stato, a seguito del mutato contesto normativo e delle competenze attribuite agli Enti Province e per l'intervenuta scadenza di gran parte delle convenzioni che regolavano i rapporti con le province medesime.

Rimane ancora vigente, in particolare, la convenzione con la Provincia di Belluno per la gestione della rete ex Anas e provinciale storica che scadrà a fine 2025, ma tuttavia, necessita di adeguate risorse messe a repentaglio a seguito della riduzione dei trasferimenti finanziari alla Veneto Strade S.p.a.

Nel contempo, al 01/01/2017, la Società gestisce una rete stradale così composta:

-   Strade regionali km 1.165 (demanio regionale)

-   Strade provinciali km 705 (Belluno, km 308,9 di SP ex Anas e km 396,4 di SP "storiche")

Totale km 1.870

Al fine di garantire la manutenzione e gestione della rete viaria di interesse regionale assentita alla Società per il 2017, la Regione del Veneto, con Legge regionale n. 32 del 30/12/2016 di adozione del Bilancio di previsione per il periodo 2017-2019 ha stanziato € 15 milioni quale contributo per le spese di funzionamento della Veneto Strade S.p.a. ed € 1,67 milioni per le spese di manutenzione della rete viaria in concessione.

Tuttavia, alla luce dei mutati assetti istituzionali, nel corso dell'assemblea del 24/02/2017 la Regione del Veneto, nel richiedere agli altri soci di conoscere la loro disponibilità a contribuire al funzionamento della società e alla gestione della rete viaria, mediante trasferimento di risorse necessarie per preservare gli equilibri economico-finanziari per il 2017, ha chiesto all'organo amministrativo della Società di predisporre, ai sensi degli artt. 6 e 14 del D. Lgs. 175/2016 un piano di risanamento aziendale che preveda operazioni di ristrutturazione aziendale con riduzione dei costi di funzionamento della società.

Infine, la Regione del Veneto ha manifestato la possibilità di avviare un percorso volto a ristabilire gli assetti di governance della società tali da poter acquisire quantomeno un controllo qualificato della Veneto Strade S.p.a. (superiore al 71% del capitale sociale).

Indispensabile diviene la determinazione del valore economico della Società e la condivisione di un percorso con i soci volto anche a recepire il loro interesse all'eventuale cessione delle azioni possedute a favore della Regione del Veneto, ovvero altra operazione societaria.

Tenuto conto del ruolo svolto dalla Veneto Strade S.p.a. nella realizzazione di nuove infrastrutture stradali e nella manutenzione della rete viaria d'interesse regionale, si propone di mantenerla in quanto le attività svolte ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. a) e d) TU sono ritenute necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione, realizzando idonei percorsi di ristrutturazione aziendale volti a garantire un'adeguata governance regionale.

La Società detiene una partecipazione in Vi.Abilità S.p.a. che, stante la quota di partecipazione regionale detenuta nella stessa, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. g), non deve considerarsi "partecipazione indiretta" per l'Amministrazione Regionale e quindi non sono oggetto di proposte di razionalizzazione. Tuttavia, Veneto Strade s.p.a. ritiene di procedere con la dismissione della partecipazione, rimendo in attesa di un riscontro in merito alla volontà di cessione della propria quota manifestata con nota del 26/07/2016 da parte del Socio controllante Provincia di Vicenza.

 

14.   Veneto Sviluppo S.p.a. (51,00%)

La Legge Regionale 3 maggio 1975, n. 47 ha autorizzato la Giunta Regionale alla costituzione della Veneto Sviluppo S.p.a., avvenuta il 15/09/1979.

La Società, in armonia con le leggi e la programmazione della Regione del Veneto, concorre:

a) alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della programmazione regionale;

b) alla promozione dell'attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando con soggetti pubblici e privati, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;

c) alla promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;

d) al superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti.

La società a controllo pubblico, il cui capitale sociale attualmente è pari a € 112.407.840,00, è partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, e per il 49% da soci privati facenti parte del sistema bancario e finanziario.

Al fine di garantire una maggiore operatività a favore del sistema economico produttivo veneto ed un maggiore apporto di capitali finanziari finalizzati ad investimenti a favore delle imprese, l'art. 12 della L.R. n. 30/2016 ha modificato l'art. 1 della L.R. 47/75 disponendo che, nell'ambito della compagine sociale della Finanziaria Regionale: "Potranno essere soci della Veneto Sviluppo SpA, oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie.".

Veneto Sviluppo S.p.a., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, è strettamente necessaria e strategica ai fini istituzionali della Regione del Veneto in quanto, da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall'altro, in via prevalente investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di merchant banking e pertanto si propone di mantenerla.

Del resto, il D. Lgs. 175/2016 prevede la non applicabilità dell'art. 4 c. 1 alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26 comma 2 (società inclusa nell'Allegato A al TU).

Con riferimento alle partecipate di Veneto Sviluppo S.p.a., la Società detiene n. 36 partecipazioni. L'art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute all'art. 4 del medesimo TU non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a.. L'acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e la propria mission,  nell'esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento. L'investimento partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.a. ha un orizzonte temporale limitato (3-5 anni). Le partecipazioni sono tutte di minoranza ad eccezione di APVS S.r.l. (investimento di rilevanza regionale ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 85 del 19/04/2016) e di Friulia Veneto Sviluppo  SGR S.p.a., tuttavia esclusa ex art. 26 comma 2 D.Lgs. n. 175/2016 - Allegato A.

 

15.   Veronafiere S.p.a. (0,16% Società per azioni a seguito trasformazione da Ente dal 01/02/2017)

La società Veronafiere S.p.a. è una società per azioni derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, il cui progetto di riordino e trasformazione è stato approvato con DGR n. 1593 del 10/10/2016, in attuazione della L.R. n. 11/2002 art. 10.

La Regione del Veneto vi partecipa con una quota pari allo 0,16% del capitale sociale, pari a € 102.564,73. Il capitale sociale è pari a € 63.264.569,00. Al capitale sociale partecipa, inoltre, con una quota pari al 5,4% l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.

Considerato che la trasformazione in società per azioni è divenuta efficace dal 01/02/2017, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016 avvenuta il 23/09/2016, termine di riferimento delle partecipazioni possedute dalle Amministrazioni pubbliche per l'adozione del piano straordinario di cui al presente provvedimento giuntale, e pertanto si ritiene che detta partecipazione debba esserne esclusa, ivi comprese le partecipate dalla stessa possedute.

Ad ogni buon conto, si propone di mantenere la partecipazione in detta società, ai sensi dell'art. 4 c. 7, in quanto strategica e necessaria, avviando idonei percorsi di valorizzazione della partecipazione e valutando possibili sinergie operative con l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.

La Società Veronafiere S.p.a., inoltre, detiene n. 10 partecipazioni che, stante la quota di partecipazione regionale detenuta nella stessa, ai sensi dell'art. 2 comma 1, g), non devono considerarsi "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione Regionale e quindi non sono oggetto di proposte di razionalizzazione.

Pertanto, riassumendo quanto motivato nelle premesse sopra riportate, rinviando per ulteriori approfondimenti alla relazione tecnica di cui all'Allegato A, su supporto digitale,si propone, con riferimento alle partecipazioni dirette, il cui numero al 23/09/2016 era pari a 14:

-   ottenere la liquidazione della quota di College Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione;

-   dismettere n. 2 società: Finest S.p.a. e Veneto Promozione S.c.p.a.;

-   chiudere la fase di liquidazione di n. 2 Società: Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. e Veneto Nanotech S.c.p.a. (ed in procedura di concordato);

-   realizzare la fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l.;

-   mantenere, monitorando gli equilibri economico-finanziari, le seguenti n. 8 società: Autovie Venete S.p.a., Concessioni Autostradali Venete S.p.a., Immobiliare Marco Polo S.r.l., Sistemi Territoriali S.p.a., Veneto Acque S.p.a., Veneto Innovazione S.p.a., Veneto Strade S.p.a., Veneto Sviluppo S.p.a.;

Con riferimento alle società a partecipazione indiretta, considerato che tra la data del 23 settembre 2016 e la data del presente provvedimento n. 1 Società è stata nel frattempo dismessa, in sintesi, si propone di:

-   dismettere n. 27 società (di cui n. 11 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.);

-   concludere la fase di liquidazione per n. 4 società;

-   concludere la procedura fallimentare o concorsuale per n. 8 società (di cui n. 7 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.) ;

-   mantenere n. 20 società (di cui n.18 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.) monitorando gli equilibri economico-finanziari.

Giova comunque ricordare che all'interno di tali partecipazioni indirette, n. 36 sono possedute da Veneto Sviluppo S.p.a. nella logica di un investimento limitato nel tempo in coerenza con la mission della Finanziaria Regionale, come sopra rappresentato.

Inoltre, il piano di razionalizzazione ex DGR n. 447/2015, prevedeva, in attuazione della lett. e) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

In proposito, sulla base dei riscontri pervenuti dalle società controllate in via diretta (ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1), nell'Allegato A, su supporto digitale, sono, inoltre, riportati in ciascuna scheda gli aggiornamenti sui risparmi di spesa conseguiti in applicazione dei commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli articoli da 51 a 54 e 61 dello Statuto del Veneto (Legge regionale Statutaria n. 1 del 17/04/2012);

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTO l'art. 1, commi da 611 a 614 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

VISTI gli art. 16 e 18 L. 124/2015;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29;

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 39;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 44/2011;

VISTE le DGR n. 1931/2013 e n. 2101/2014;

VISTA la DGR n. 447/2015;

VISTA la DGR n. 370/2016;

VISTA la relazione tecnica al piano di razionalizzazione (Allegato A, su supporto digitale);

delibera

1.      per quanto riguarda le società partecipate in via diretta dalla Regione del Veneto, di approvare il piano operativo di razionalizzazione illustrato nelle premesse del presente provvedimento, corredato dalla relazione tecnica (Allegato A, su supporto digitale) che prevede di:

-   ottenere la liquidazione della quota di College Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione;

-   dismettere n. 2 società: Finest S.p.a. e Veneto Promozione S.c.p.a.;

-   chiudere la fase di liquidazione di n. 2 Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. e Veneto Nanotech S.c.p.a. (ed in procedura di concordato);

-   procedere con la fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l.;

-   mantenere, monitorando gli equilibri economico-finanziari, le seguenti n. 8 società: Autovie Venete S.p.a., Concessioni Autostradali Venete S.p.a., Immobiliare Marco Polo S.r.l., Sistemi Territoriali S.p.a., Veneto Acque S.p.a., Veneto Innovazione S.p.a., Veneto Strade S.p.a., Veneto Sviluppo S.p.a.;

2.      di approvare, con riferimento alle società a partecipazione indiretta, considerato che tra la data del 23 settembre 2016 e la data del presente provvedimento n. 1 Società è stata nel frattempo dismessa, il piano operativo di razionalizzazione illustrato nelle premesse del presente provvedimento e nella relazione tecnica (Allegato A, su supporto digitale) che prevede di:

-   dismettere n. 27 società (di cui n. 11 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.);

-   concludere la fase di liquidazione per n. 4 società;

-   concludere la procedura fallimentare o concorsuale per n. 8 società (di cui n. 7 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.) ;

-   mantenere n. 20 società (di cui n. 18 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.), monitorando gli equilibri economico-finanziari;

3.      di stabilire che il presente atto costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di prendere atto che nell'Allegato A, su supporto digitale, sono, inoltre, riportati i risparmi di spesa conseguiti dalle società controllate in via diretta (ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1);

4.      di trasmettere ai sensi dell'art. 24 c. 1 D. Lgs. n. 175/2016 il presente provvedimento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

5.      di rendere disponibili le informazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi art. 24 c.1 ultimo capoverso D. Lgs. n. 175/2016, alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

6.      di inviare ai sensi dell'art. 24 c. 3 D. Lgs. n. 175/2016 il presente provvedimento di ricognizione alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24;

7.      di incaricare la Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente provvedimento;

8.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.      di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale, costituendo la pubblicazione del piano obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

(seguono allegati)

324_AllegatoA_342306.pdf

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