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Deliberazione della Giunta Regionale n. 232 del 28 febbraio 2017
Comune di Jesolo (VE). Proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 15 della L.R. 29 novembre 2013, n. 32 e art. 32 della L.R. 29 novembre 2001, n. 35 per la realizzazione di un complesso coperto con finalità sportivo-turistiche comprendente anche attività commerciali e ricettive complementari (VELODROMO) nell'area a ridosso della grande rotatoria del Bennet a Jesolo. Parere sulla sussistenza della variante urbanistica e avvio del procedimento.
Conferma sui contenuti strategici del progetto, avvio del procedimento di Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 35/2001 e incarico al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale alla sottoscrizione.
L'Assessore Cristiano Corazzari di concerto con l'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con L.R. n. 11/2013, riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale ed internazionale.
Con la L.R. n. 32/2013 di approvazione del Terzo "Piano Casa" del Veneto, all'articolo 15, la Regione ha integrato l'articolo 26 della L.R. n. 11/2004, relativamente ai progetti strategici attraverso i quali prevedere la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e per parti significative del territorio.
Il nuovo comma 2 terè incentrato sulla tipologia di progetti che sono qualificati come strategici dalla L.R. n. 11/2013 sul turismo. Tali progetti sono ora "di interesse regionale", qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali.
Il nuovo testo del comma 2 ter, articolo 15 della L.R. n. 32/2013, prevede, pertanto, che i progetti strategici turistici, che comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e quindi dichiarati di interesse regionale con provvedimento della Giunta, siano approvati mediante accordi di programma con procedura ex articolo 32 della L.R. n. 35/2001.
La Giunta regionale con deliberazione n. 450/2015 ha individuato la sequenza degli adempimenti facenti capo alla Sezione Urbanistica, d'intesa con la Sezione Turismo, e concernenti i progetti strategici turistici in variante urbanistica.
La società FE.V.A. s.a.s in A.T.I. con altre società ha proposto il progetto del complesso sportivo-turistico, evidenziato in oggetto, e con propria nota del 3 ottobre 2014 ne ha fatto istanza alla Regione per promuovere un accordo di programma per l'attuazione organica e coordinata degli interventi ipotizzati, attraverso la procedura dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001, inserita nell'art. 15 L.R. n. 32/2013, con accordo di programma in variante al PRG.
La proposta presentata configura un impianto polisportivo indoor destinato a gare prevalentemente invernali delle discipline ciclistiche, di gare a cronometro ed altri eventi simili con strutture commerciali e direzionali complementari. L'intervento è di iniziativa privata ed ospiterà serie di eventi, anche extrasportivi nei mesi autunnali, invernali e primaverili, atti a promuovere lo sviluppo di un turismo extrastagionale. L'intervento rientra tra quelli previsti dall'art. 15 della L.R. n. 32/2013, perché promuove lo sviluppo del turismo sostenibile nel periodo invernale attraverso iniziative sportive nazionali ed internazionali.
Con nota PEC, pervenuta al Protocollo Generale della Regione al n. 173060 del 03.05.2016, il Comune di Jesolo ha trasmesso al Dipartimento Turismo e al Dipartimento Territorio copia dello stralcio del verbale dell'Organismo di Gestione della Destinazione di Jesolo-Eraclea che ha effettuato una valutazione sulle caratteristiche della strategicità del progetto sulla quale, poi, deve esprimere il proprio parere la Sezione Turismo della Regione.
Il Dipartimento Turismo, con nota prot. n. 216988 del 3.06.2016, a firma del Direttore ha espresso il proprio parere di competenza, anche alla luce del parere espresso dall'OGD, stabilendo che il progetto strategico del Velodromo è coerente con le finalità della L.R. n. 11/2013, raccomandando di contestualizzare tale significativo intervento nel complesso dell'offerta ricettiva dell'area o meglio del Sistema Turistico Tematico nella quale lo stesso andrà ad inserirsi.
La società proponente manifesta la disponibilità a sostenere un importante impegno economico per la realizzazione di interventi di interesse pubblico che riguardano viabilità, adeguamenti museali e risorse per la promozione turistica. Detta proposta di Accordo di Programma, redatta sulla base dell'art. 15 della L.R. n. 32/2013, che ha modificato l'art. 26 della L.R. n. 11/2004 e dell'art. 42 della n. L.R. n.11/2013, è proposta da un privato attuatore (FE.V.A. s.a.s. in A.T.I. con altre società), che ha già sottoscritto con i proprietari dei terreni in Jesolo, un preliminare di acquisto di un ambito di circa 13 ha, in prossimità della grande circonvallazione del centro commerciale "I giardini di Jesolo" a margine della S.R. n. 43.
Il progetto prevede la realizzazione di un palazzo dello sport tecnologicamente avanzato con attività complementari (ristorazione, sala congressi, palestra, SPA-estetica, uffici/ambulatori per la medicina sportiva) avente capienza minima di 5186 posti a sedere e massima di 7500, oltre il personale occupato. Con le sue dimensioni, il velodromo di Jesolo sarà il primo in Italia di categoria internazionale ed in grado di ospitare eventi di primaria importanza quali gare europee e mondiali.
Il riferimento urbanistico è il vigente Piano Regolatore Generale, in quanto Jesolo non è ancora dotato del PAT. L'ambito interessato ricade in zona E2.1 disciplinata dall'art. 27 delle NTA quale zona di valore agricolo produttivo, nella quale ricadono tutte le aree di primaria importanza in funzione agricolo-produttiva; l'Accordo, pertanto, si pone in variante al PRG e la competenza all'approvazione della stessa spetta alla Regione. La variante contenuta nell'Accordo riclassifica l'area come zona D4 - velodromo-area per sport ed eventi di spettacolo , è riservata alla costruzione di impianti sportivi finalizzati all'allenamento di atleti professionisti e dilettanti, di società sportive nazionali ed internazionali con annessa strutture ricettive e di servizio. La normativa dell'art. 23 delle vigenti NTA, in parte già regola l'inserimento di impianti e stabilimenti di carattere turistico riservati allo svago, al gioco e allo sport.
Il progetto esecutivo è subordinato ad uno strumento urbanistico attuativo con allegata la convenzione con l'Amministrazione Comunale, circa il tipo di strutture da edificare, le modalità di gestione, nonché della definizione dei servizi necessari, D4 Velodromo - polo sportivo-turistico e commerciale con annessi servizi per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente di tipologia indoor finalizzato alla disciplina di ciclismo su pista velodromo Cat 1 A.
La Direzione Pianificazione Territoriale, in quanto competente sugli Accordi di Programma ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 35/2001, alla luce della DGR n. 450/2015 provvederà all'istruttoria del progetto strategico turistico di Jesolo per la realizzazione di un complesso coperto con finalità sportivo-turistiche - velodromo.
La Valutazione Tecnica Regionale è positiva in conformità al parere n. 39 del 21 settembre 2016 del Comitato previsto dall'articolo 27 della L.R. n. 11/2004 e ha verificato la sussistenza della variante urbanistica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'articolo 32 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto";
VISTO l'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del Settore Edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2943 "Applicazione delle nuove disposizioni attuative relative all'attivazione di Accordi di Programma (Art. 32. L.R. 35/2001)";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2013, n. 1327 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. L.R. 11/2013, articolo 19, comma 3";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2013, n. 2286 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica. Deliberazione/CR 138/2013. L.R. 11/2013, articolo 9".
delibera
1. di confermare che il progetto per la realizzazione di un complesso coperto con finalità sportivo-turistiche - Velodromo, presentato dal comune di Jesolo (VE), riveste le caratteristiche di progetto strategico ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 32/2013;
2. di dare avvio al procedimento relativo all'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Comune di Jesolo, Società FE.V.A. s.a.s. in A.T.I. con altre società, dando atto che è stata verificata la sussistenza della variante urbanistica così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. n. 11/2004 (Allegato A1);
3. di approvare gli Allegato A e A1, che formano parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di predisporre lo schema di Accordo di Programma, secondo i contenuti del Programma esposti nelle premesse;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, alla sottoscrizione dell'Accordo;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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