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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 29 del 21 marzo 2017


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 223 del 28 febbraio 2017

Obbligo di pubblicità dei contributi pubblici percepiti dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato. L.R. 30 dicembre 2016 n. 30 art. 52 comma 1. Approvazione schema tipo.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene approvato lo schema al quale le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato devono attenersi per la pubblicazione dei finanziamenti pubblici percepiti, ai sensi dell' art. 52 L.R. 30/2016.
 

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con la Legge 29 giugno 2012, n. 23 di approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016, ha previsto un obbligo di trasparenza per tutte le strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie operanti nel territorio regionale, destinatarie di finanziamenti pubblici o convenzioni con la pubblica amministrazione, consistente nel rendere pubbliche le somme percepite.

La pubblicazione deve avere le caratteristiche della completezza, della facile accessibilità da parte degli utenti ed evidenziare in maniera adeguata quanto ricevuto dalla pubblica amministrazione.

La Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ha esteso l'obbligo di pubblicità anche alle organizzazioni di volontariato di cui alla L.266/1991 e alle associazioni di promozione sociale di cui alla L.383/2000.

L'art. 52 della citata legge ha introdotto il comma 1 bis che prevede la pubblicazione, da parte di tali soggetti, di un prospetto che evidenzi compiutamente i valori espressi in percentuale della ripartizione dei costi sostenuti per la gestione e per la raccolta dei fondi sul totale di tutto quanto introitato.

Le Leggi 266/1991 e 383/2000 prevedono la possibilità per la pubblica amministrazione di stipulare convenzioni rispettivamente con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei relativi registri.

Il comma 3 dell'art. 143 del TUIR alla lett. a) esclude dalla formazione del reddito imponibile degli enti non commerciali "i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione".

Per queste raccolte l'art. 20 del DPR 600 del 1973, a tutela della fede pubblica, prevede la redazione di un separato rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale far risultare le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione.

Il documento e la relazione devono essere redatti indipendentemente dall'obbligo di redazione del rendiconto annuale e non vanno trasmessi in alcun modo all'amministrazione finanziaria o ad altri soggetti ma conservati agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo di imposta cui si riferisce.

Il comma 1 bis introdotto dalla Legge regionale 30 dicembre 2016, n.30, prevede che la Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, definisca e trasmetta alle associazioni, uno schema al quale attenersi per la pubblicazione.

Il relatore propone pertanto l'approvazione di uno schema, individuato nell'allegato A), che le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, iscritte ai registri regionali e destinatarie di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la pubblica amministrazione, dovranno utilizzare per la pubblicazione annuale sui propri siti internet, e in caso non siano dotate di sito internet, mediante affissione nelle sede in cui operano.

Allo scopo di allineare il termine per l'adempimento introdotto dalla legge regionale con la redazione del rendiconto di cui all'art. 20 del D.P.R. 600/1973, si ritiene di individuare la stessa scadenza per la pubblicazione dello schema approvato con il presente provvedimento, ovvero entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La Giunta regionale, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 52 L.R. 30/2016 dovrà provvedere alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 bis, anche mediante controlli a campione, effettuati tramite sorteggio.

Il relatore propone di demandare alla Direzione regionale servizi sociali, competente alla gestione dei registri delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, tale verifica attraverso appositi controlli su una percentuale di almeno il 5% delle associazioni iscritte.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 20 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973;

VISTA la lett. a) del comma 3 dell'art. 143 del TUIR n. 917 del 22 dicembre 1986;

VISTA la Legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012;

VISTO l'art. 52 co. 1 della Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016;

delibera

1.    di approvare lo schema tipo di cui all' Allegato A), al quale le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato dovranno attenersi per la pubblicazione dei finanziamenti pubblici percepiti;

2.    di demandare al Direttore della Direzione Servizi Sociali la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla legge regionale, anche mediante controlli a campione;

3.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

4.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

223_AllegatoA_340828.pdf

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