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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 14 marzo 2017


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 190 del 21 febbraio 2017

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Aggiornamento dei criteri e dei parametri per la costituzione e il riconoscimento delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni e dei Consorzi di imprese turistiche. Deliberazione N. 1/CR del 19 gennaio 2017. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articoli 9 e 18; deliberazioni n. 2286/2013, n. 1361/2014 e n. 588/2015.

Note per la trasparenza

Si procede alla revisione dei criteri e dei parametri minimi per il riconoscimento da parte della Giunta regionale delle organizzazioni di gestione delle destinazioni e dei consorzi di imprese turistiche previsti dalla legge regionale n. 11/2013.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, contribuendo a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa normativa il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La legge regionale n. 11/2013 pone al centro il turista e le imprese, e consente agli operatori del mercato turistico regionale di sviluppare un'offerta idonea a mantenere il Veneto ad un alto livello di qualità delle proprie proposte turistiche: al turista deve essere proposto il miglior servizio e le migliori condizioni di accesso all’offerta turistica veneta; a tal proposito, la legge regionale n. 11/2013 introduce un concetto innovativo di prodotto che è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento della gamma di offerte di tipo culturale, strutturale e di eventi presenti sul territorio regionale.

A tal riguardo, quindi, il legislatore ha riconosciuto il ruolo e le dimensioni delle destinazioni turistiche del Veneto cresciute nel corso degli anni divenendo località conosciute a livello internazionale, per cui ha inteso favorire una migliore organizzazione e gestione delle destinazioni turistiche stesse, partendo dal presupposto che la "destinazione turistica" non è un concetto amministrativo, bensì un "contesto geografico" scelto dal turista come meta del proprio viaggio e in cui trova le prestazioni necessarie per il proprio soggiorno.

Per raggiungere tale scopo occorre sinergia e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, ed è qui che si inserisce il governo delle destinazioni turistiche attraverso la costituzione e il riconoscimento di Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (OGD) ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 11/2013. La componente privata delle OGD è spesso rappresentata oltre che dalle associazioni di categoria anche dai Consorzi di Imprese Turistiche costituiti e riconosciuti ai sensi dell’articolo 18 della citata normativa regionale.

La stessa normativa regionale fornisce solo alcune prescrizioni obbligatorie per creare sinergia e cooperazione tra soggetti pubblici e privati nel governo della destinazione, specificando che le funzioni minime necessarie devono essere, per le OGD, almeno quelle relative alla gestione dell'informazione e accoglienza turistica, del coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione.

In sede di prima applicazione della normativa regionale, la Giunta regionale, per quanto concerne le OGD, con deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013, integrata dalle deliberazioni n. 588/2015 e n. 1661/2016, ha provveduto a definire i criteri e i parametri per la costituzione e il riconoscimento delle OGD e le relative funzioni e attività, stabilendo in particolare:

  1. dimensione turistica:
  • sistema turistico tematico “Venezia e laguna”, “Dolomiti”, “Montagna veneta”, “Lago di Garda”, “Pedemontana Veneta e Colli”, “Po e suo delta”: ambito territoriale del STT (una sola organizzazione di gestione per tutto l’ambito territoriale);
  • sistema turistico tematico “Mare e spiagge” e “Terme Euganee e termalismo veneto”: comuni, singoli o associati, con almeno un milione di presenze/anno, calcolate sulla media del triennio 2010-2012; sistema turistico tematico “Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete”: comuni, singoli o associati, con almeno settecentomila presenze/anno, calcolate sulla media del triennio 2010 – 2012.
  1. soggetti partecipanti:
  • possono essere imprese turistiche in forma associata, altri soggetti privati, in forma singola od associata, enti pubblici (tra questi, almeno uno o più comuni), Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
  1. funzioni ed attività:
  • la definizione condivisa di un progetto strategico di sviluppo dell’offerta turistica della destinazione che consenta di individuare gli opportuni binomi prodotto/mercato mediante i quali rivolgere offerte specifiche a segmenti mirati della domanda;
  • il coinvolgimento e il coordinamento di tutti gli attori (pubblici e privati) del territorio e il trasferimento di conoscenze significative in relazione all’innovazione dell’offerta e delle attività marketing per competere sul mercato turistico;
  • la promozione di azioni volte a sostenere la qualità dell’offerta turistica e la considerazione del vincolo di sostenibilità (economica, sociale, ambientale) della stessa;
  • l’integrazione tra lo sviluppo dell’offerta turistica e le scelte di strategia promozionale e commerciale a livello territoriale;
  • l’integrazione delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione dell’offerta turistica delle destinazioni anche mediante l’utilizzo della piattaforma di Internet Destination Management System (IDMS) adottata dalla Regione e messa a disposizione di uffici IAT, OGD e Consorzi di imprese;
  • il raccordo delle funzioni e delle attività dell’OGD con quelle proprie della Regione in ambito turistico e di conoscenza dei flussi turistici.
  1. forme di costituzione della OGD:
  • i soggetti partecipanti definiscono autonomamente la modalità organizzativa più adatta al governo della destinazione: un apposito tavolo di confronto, formalmente costituito, oppure una forma aggregativa o societaria costituita ai sensi della vigente legislazione.

Necessita al riguardo richiamare quanto previsto dalla stessa deliberazione in ordine a taluni casi particolari:

  • per ciascuna destinazione turistica si può costituire un’unica organizzazione di gestione;
  • i comuni aderenti ad una organizzazione di gestione devono essere territorialmente contigui (eccetto negli STT a OGD unica quali Dolomiti, Garda, Montagna Veneta, Pedemontana Veneta e Colli, Po e il suo Delta);
  • i comuni che non partecipano ad una organizzazione di gestione possono aderire ad una organizzazione di gestione anche appartenente ad altro sistema turistico tematico, purché contigua al loro territorio;
  • i comuni del sistema turistico tematico “Pedemontana Veneta e Colli” che non partecipano all’unica organizzazione di gestione di tale STT possono aderire ad una organizzazione di gestione di un altro sistema turistico tematico contiguo all’STT “Pedemontana Veneta e Colli”, purché dello stesso ambito provinciale;
  • per i sistemi turistici tematici “Dolomiti”, “Montagna veneta”, “Lago di Garda”, “Pedemontana Veneta e Colli” e “Po e suo delta” è auspicabile, ma non obbligatoria, la coincidenza della organizzazione di gestione con l’intero territorio del sistema turistico tematico, fermo restando che può essere costituita una sola organizzazione di gestione per tutto l’ambito territoriale del sistema turistico tematico.

Ai sensi quindi delle citate deliberazioni la Giunta regionale, ad oggi, ha provveduto a riconoscere le seguenti quindici Organizzazioni di Gestione della Destinazione, i cui ambiti di operatività coprono la quasi totalità delle principali destinazioni turistiche del Veneto: Bibione/San Michele al Tagliamento, DMO Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo-Eraclea, Po e suo Delta, DMO Lago di Garda, Verona, Pedemontana Veneta e Colli, Città d’arte e Ville Venete del territorio trevigiano, Consorzio DMO Dolomiti, Padova, Terre Vicentine, Chioggia: storia, mare e laguna, Venezia, Terme e Colli Euganei.

Per quanto concerne invece i Consorzi di imprese turistiche, la Giunta regionale ha definito con deliberazione n. 1361/2014, i criteri di proporzionalità e di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di imprese turistiche così come di seguito riportato:

  • un consorzio di imprese turistiche è riconosciuto dalla Giunta regionale se contemporaneamente raggiunge o supera il limite minimo di proporzionalità e il limite minimo di rappresentatività;
  • l'indice di proporzionalità di cui al comma 2 dell'articolo 18, si calcola con riferimento alle seguenti tipologie ricettive della legge regionale n. 11/2013: strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive all'aperto e, conseguentemente, il numero minimo di imprese turistiche necessarie per il riconoscimento è raggiunto considerando le imprese turistiche delle tipologie alberghiere, e all'aperto, con sede nell'STT, salva poi la possibilità, anche per tutte le altre tipologie di imprese turistiche, di aderire al consorzio;
  • l'indice di rappresentatività delle presenze turistiche si calcola considerando le presenze turistiche di tutte le tipologie di strutture ricettive con sede nell'STT che fanno parte della compagine sociale del consorzio.

Le percentuali di riferimento degli indici di proporzionalità e di rappresentatività sono attualmente le seguenti:

  • 24% per i Sistemi Turistici Tematici: Venezia e laguna, Dolomiti, Montagna veneta, Lago di Garda, Terme Euganee e termalismo veneto, Po e suo delta;
  • 12% per il Sistema Turistico Tematico: Mare e spiagge, Pedemontana e Colli;
  • 10% per il Sistema Turistico Tematico: Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete.

Nel Sistema Turistico Tematico Mare e Spiagge l'indice di proporzionalità o l'indice di rappresentatività si considera comunque raggiunto se il Consorzio raggruppa almeno il 60% delle imprese alberghiere e all'aria aperta della destinazione, ovvero il 60% delle presenze turistiche della destinazione.

Sulla base di tali criteri risultano ad oggi riconosciuti i seguenti Consorzi di imprese turistiche: Consorzio Venetoacquaeterme, Consorzio Terme Euganee, Pedemontana Veneta e Colli - Consorzio regionale di promozione turistica, Consorzio di promozione e sviluppo turistico Po e suo Delta, Parco Turistico di Cavallino Treporti, Bibione Live, Consorzio Verona Tuttintorno, Città d’arte del Veneto - Consorzio regionale di promozione turistica, Consorzio Dolomiti, Consorzio Lago di Garda Veneto, Consorzio di promozione turistica Caorle e Venezia Orientale.

Rispetto alla CR N. 1 del 19 gennaio 2017, si fa presente che all’elenco sopra citato, per mero errore materiale non è stato inserito il Consorzio Lidi di Chioggia anch’esso riconosciuto a norma dell’articolo 18 della L.R. N. 11/2013.

A distanza di oltre tre anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013 appare quindi chiaro che si va definendo il sistema di governance delle destinazioni turistiche e di aggregazione delle imprese a suo tempo delineato dal legislatore.

Appare chiaro, altresì, anche alla luce di quanto emerso dal lavoro di ascolto e confronto svolto ai sensi della deliberazione n. 1570 del 10 novembre 2015, con le associazioni di categoria, gli enti locali e con tutti gli attori che, a livello territoriale, hanno promosso e costituito le OGD, che la diversità di ambito e di offerta turistica delle destinazioni, i conseguenti diversi modelli organizzativi e di coinvolgimento degli stakeholder territoriali, il non ancora completato processo di integrazione delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione, la diversa distribuzione territoriale delle imprese all’interno dei Sistemi Turistici Tematici, postulano un adeguamento dei criteri di riconoscimento di OGD e Consorzi di imprese turistiche, per una migliore adesione alla realtà regionale e una più ampia rappresentatività del sistema turistico veneto.

In particolare, nella fase di consolidamento della normativa regionale in ambito turistico, alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno modificare ed aggiornare la delibera attuativa n. 2286 del 10 dicembre 2013 all’articolo 9, con riferimento all’aspetto relativo alla “dimensione turistica” del STT “Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete”, in relazione all’ampiezza territoriale dello stesso, alla diversificata attività turistica, all’eterogeneità della gestione, strutturazione e articolazione dell’offerta ricettiva.

Pertanto, si ritiene opportuno proporre che per tale Sistema Turistico Tematico, si possa procedere al riconoscimento dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione qualora sia rispettato il limite minimo di 450.000 presenze/anno e l’istanza sia presentata alla Giunta regionale congiuntamente dalle parti pubbliche e private della destinazione richiedente, corredata da una relazione che dimostri l’omogeneità territoriale, turistica e la riconoscibilità sul mercato nazionale ed internazionale.

In considerazione poi delle attività ed iniziative sviluppatesi in ambiti operativi che travalicano i confini provinciali, si propone di modificare la deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013, sopprimendo, al punto 3 del dispositivo, all’allinea 5, le parole “purché dello stesso ambito provinciale”, potendosi così avere comuni che aderiscono ad una OGD contigua anche di altra provincia. Pertanto, la nuova formulazione dell’allinea 5, del punto 3 del dispositivo della deliberazione n. 2286/2013 sarà la seguente: i comuni del Sistema Turistico Tematico “Pedemontana e Colli” che non partecipano all’unica organizzazione di gestione di tale STT possono aderire ad una organizzazione di gestione di un altro sistema turistico tematico contiguo.

Per quanto concerne, invece, la costituzione e il riconoscimento di consorzi di imprese turistiche si ritiene opportuno modificare la deliberazione attuativa dell’articolo 18 - delibera n.1361 del 28 luglio 2014 - relativamente al STT “Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete”, in particolare per quanto concerne l’aspetto relativo alla percentuale dell'indice di proporzionalità e dell'indice di rappresentatività, attualmente pari, per tutto il territorio interessato da tale STT, al valore del 10%.

La fase di prima applicazione della citata deliberazione ha infatti messo in evidenza che l’ampiezza e l’eterogeneità del territorio riconducibile a tale STT, l’avvenuta costituzione e riconoscimento in tale ambito delle OGD di Verona, Terre Vicentine, Padova, Città d’arte e Ville Venete del territorio trevigiano, la difforme strutturazione dell’offerta turistica, la differente tipologia di strutture ricettive, i diversi prodotti turistici proposti, inducono a:

  • rivedere l’ambito territoriale di riferimento dei consorzi di imprese turistiche di tale STT per favorirne la corrispondenza con i relativi ambiti di destinazioni riconosciute (OGD);
  • differenziare il valore percentuale dell’indice di proporzionalità e dell’indice di rappresentatività.

Per le considerazioni sopra esposte si ritiene quindi che per la costituzione e il riconoscimento dei Consorzi di imprese turistiche del Sistema Turistico Tematico “Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete”, sia necessario modificare la deliberazione n. 1361/2014, in particolare all’allinea 3 del punto 3 del dispositivo, stabilendo che l’indice di proporzionalità e l’indice di rappresentatività è pari ad almeno il 3% del totale delle strutture ricettive e ad almeno il 3% delle presenze turistiche dell’STT.

Si propone, pertanto, di provvedere all’aggiornamento dei dati necessari per la definizione dell’indice di proporzionalità e dell’indice di rappresentatività di cui all’allegato A) della deliberazione n. 1361/2014 riferita al triennio 2010-2012, così come previsto dall’articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 11/2013 con il nuovo limite del 3%; le dimensioni minime per il riconoscimento di consorzi di imprese nel Sistema Turistico Tematico “Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete” risultano, quindi, essere le seguenti: almeno 17 strutture ricettive e almeno 202.149 presenze turistiche.

Si fa inoltre presente che, al fine di favorire l’incubazione di organizzazioni di gestione della destinazione, ovvero l’arricchimento dell’offerta territoriale e/o di prodotto anche di quelle esistenti, i territori e/o le OGD possono valorizzare eventuali “marchi d’area” senza comunque alcun riconoscimento ufficiale da parte della Regione e ferma restando l’unitarietà dell’OGD ai fini della normativa regionale di settore.

La delibera di cui all’oggetto ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 e comma 1 dell’articolo 18 della Legge regionale n. 11/2013 è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare che ha espresso il proprio parere favorevole senza apportare alcuna modifica al testo proposto, nella seduta del 19 gennaio 2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 33/2013;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare gli articoli 9 e 18;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 e le successive delibere di attuazione n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione amministrativa regionale;

VISTE le deliberazioni n. 2286 del 10 dicembre 2013, n. 588 del 21 aprile 2015 e n. 1661 del 21 ottobre 2016;

VISTE le deliberazioni n. 1361 del 28 luglio 2014 e n. 1570 del 10 novembre 2015;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare in data 19 gennaio 2017 ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 e comma 1 dell’articolo 18 della Legge regionale n. 11/2013;

delibera

  1. di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri per il riconoscimento delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni e i valori dei parametri di proporzionalità e rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di imprese turistiche ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 18 della legge regionale n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
  1. di stabilire che, per quanto concerne le Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni, il criterio della dimensione turistica previsto dalla deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013, come variata dalla delibera n. 588 del 21 aprile 2015, per il riconoscimento di nuove OGD, è così modificato:
  • Sistema Turistico Tematico “Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete”: comuni, singoli o associati, con almeno 450.000 presenze/anno e istanza congiunta della parte pubblica e privata della destinazione richiedente che evidenzi un’omogeneità territoriale e turistica, nonché una riconoscibilità sul mercato nazionale ed estero;
  1. di sopprimere, per le motivazioni indicate in premessa, le parole “purché dello stesso ambito provinciale” dell’allinea 5 del punto 3 del dispositivo della deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013;
  1. di modificare l’allinea 3 del punto 3 del dispositivo della deliberazione n. 1361 del 28 luglio 2014, stabilendo che per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi di imprese turistiche del Sistema Turistico Tematico “Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete”, è necessario rispettare le seguenti condizioni:
  • l’indice di proporzionalità e l’indice di rappresentatività è pari ad almeno il 3% del totale delle strutture ricettive e ad almeno il 3% delle presenze turistiche del STT;
  1. di modificare, conseguentemente, l’allegato A alla deliberazione n. 1361/2014 stabilendo che, fermo restando il riferimento al triennio 2010-2012, il nuovo valore degli indici di cui al comma 4, comporta i seguenti valori minimi: almeno 17 strutture ricettive e almeno 202.149 presenze turistiche;
  1. di prevedere che, per favorire l’incubazione di Organizzazioni di Gestione della Destinazione o l’articolazione e arricchimento dell’offerta territoriale e/o di prodotto anche di quelle esistenti, i territori e/o le OGD possono valorizzare eventuali “marchi d’area” senza comunque alcun riconoscimento da parte della Regione e ferma restando l’unitarietà dell’OGD ai fini della normativa regionale di settore;
  1. di stabilire che rimane invariato quant’altro disposto dalla deliberazione n. 2286/2013 e n. 588/2015 per il riconoscimento delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni e che rimane altresì invariato quant’altro stabilito dalla deliberazione n. 1361 del 28 luglio 2014 inerente il riconoscimento di consorzi di imprese turistiche;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di demandare al Direttore della Direzione Turismo e al Direttore della Promozione Economica e Internazionalizzazione, per quanto di rispettiva competenza, la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall’adozione della presente deliberazione;
  1. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

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