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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 10 marzo 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 143 del 14 febbraio 2017

Integrazioni alla DGR n. 242 del 22 febbraio 2012 relativamente al requisito previsto per la figura professionale educatore professionale sanitario nelle Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette per minori e adolescenti.

Note per la trasparenza

Si recepisce il Decreto del Ministero della Salute del 22 giugno 2016 relativamente all'equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale ai fini dell'esercizio professionale con riferimento al personale presente nelle Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette per minori e adolescenti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

I requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture di residenzialità e semi-residenzialità extra-ospedaliera per minori con patologie psichiatriche sono stati definiti con DGR n. 242 del 22 febbraio 2012 Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti in situazione di disagio psicopatologico.

Le strutture di residenzialità e semi-residenzialità extra-ospedaliera per minori con patologie psichiatriche attualmente previste nella programmazione della Regione del Veneto sono, pertanto, le seguenti:

  • Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) per minori e adolescenti;
  • Comunità Educativo Riabilitativa (CER) per minori e adolescenti;
  • Comunità Educativa Diurna (CED) che accoglie anche minori/adolescenti con problemi psicopatologici.

Il presente provvedimento intende apportare una modifica al requisito inerente il personale della sola struttura Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) di competenza della Direzione Programmazione Sanitaria - U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria.

Si ritiene necessario aggiornare il suddetto requisito in considerazione dell'approvazione del Decreto del Ministero della Salute 22 giugno 2016, pubblicato in GU n. 196 del 23.08.2016, che ha definito ulteriormente i titoli equipollenti al diploma universitario di educatore professionale ai fini dell'esercizio professionale.

Nello specifico il requisito minimo organizzativo di cui all'Allegato A della DGR 242/2012 AU9 per l'unità di offerta Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) nella parte in cui fa riferimento all'educatore professionale sanitario deve intendersi così modificata: Educatore professionale e/o tecnico della riabilitazione psichiatrica. Il titolo professionale di educatore professionale spetta a coloro che sono in possesso di laurea in educatore professionale, afferente alla classe n. 2 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con D.M. 2 aprile 2001 - professioni sanitarie della riabilitazione; a coloro che sono in possesso di diploma universitario di educatore professionale o di uno dei seguenti titoli equipollenti: Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del Decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della sanità - corsi regionali di formazione specifica ex Decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della sanità - corsi triennali di formazione specifica ex Legge 21 dicembre 1978, n. 845 - corsi di formazione specifica ex Legge 30 marzo 1971, n. 118); Educatore di comunità (Decreto 30 novembre 1990, n. 444 del Ministro della sanità); Educatore professionale D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; Legge 11 novembre 1990, n. 341); Educatore di comunità (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; Legge 11 novembre 1990, n. 341); Educatore professionale animatore (corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione del Veneto).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 22 giugno 2016.

VISTA la DGR 242 del 22 febbraio 2012;

delibera

1.      di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di modificare il requisito minimo organizzativo di cui all'Allegato A della DGR 242/2012 AU9 per l'unità di offerta Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) nella parte in cui fa riferimento all'educatore professionale sanitario che viene così ridefinito: Educatore professionale e/o tecnico della riabilitazione psichiatrica. Il titolo professionale di educatore professionale spetta a coloro che sono in possesso di laurea in educatore professionale, afferente alla classe n. 2 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con D.M. 2 aprile 2001 - professioni sanitarie della riabilitazione; a coloro che sono in possesso di diploma universitario di educatore professionale o di uno dei seguenti titoli equipollenti: Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del Decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della sanità - corsi regionali di formazione specifica ex Decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della sanità - corsi triennali di formazione specifica ex Legge 21 dicembre 1978, n. 845 - corsi di formazione specifica ex Legge 30 marzo 1971, n. 118); Educatore di comunità (Decreto 30 novembre 1990, n. 444 del Ministro della sanità); Educatore professionale (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; Legge 11 novembre 1990, n. 341); Educatore di comunità (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; Legge 11 novembre 1990, n. 341); Educatore professionale animatore (corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione del Veneto);

3.      di incaricare l'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria dell'attuazione ed esecuzione del presento atto;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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