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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 19 del 21 febbraio 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 94 del 31 gennaio 2017

Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA.

Note per la trasparenza

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" - Art. 4, comma 5, lettera b). Con il presente provvedimento, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 4/2016, vengono disciplinate le modalità procedurali da adottare per l'esame delle richieste di proroga dei provvedimenti di VIA.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che risulta contestualmente abrogata con la nuova norma.

La L.R. 4/2016 (di seguito legge regionale VIA) disciplina all'art. 4 le competenze della Giunta regionale, tra le quali, al comma 5 lettera b) dell'articolo in parola, è prevista la definizione delle procedure per l'esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA di cui all'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06.

L'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 stabilisce infatti che i progetti sottoposti VIA debbano essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento (salvo diverso termine espressamente indicato) e che, trascorso detto periodo, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale debba essere reiterata. Il medesimo articolo prevede tuttavia che la stessa autorità competente, su istanza del proponente, possa concedere una proroga della validità temporale del provvedimento di VIA.

Con il presente provvedimento si intende dare attuazione a quanto previsto dal sopracitato art. 4 della legge regionale, definendo la procedura da adottare per l'esame delle istanze di proroga di provvedimenti di VIA già rilasciati. In particolare si evidenzia che l'eventuale assentibilità della proroga richiesta potrà essere riconosciuta da parte dell'autorità competente solo a seguito della preventiva analisi dello stato attuale dei luoghi e della valutazione della significatività delle eventuali variazioni del contesto territoriale/ambientale occorse nel tempo rispetto al contesto esistente al momento in cui è stato conseguito il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

A tal fine vengono di seguito riportati i contenuti minimi della documentazione che il proponente dovrà allegare all'istanza di proroga, che sarà oggetto di istruttoria da parte dell'autorità competente per la VIA ai fini dell'eventuale rilascio della proroga del provvedimento di VIA prevista dal richiamato comma 6, art. 26 del T.U.A..

Documentazione da presentare

1.      Motivazioni della richiesta di proroga: documento giustificativo della richiesta di proroga dell'efficacia del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale;

2.      Riepilogo dell'iter amministrativo seguito dal progetto: descrizione dell'iter procedurale del progetto comprendente anche l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati già acquisiti (e relativa copia dei provvedimenti in questione) o da acquisire;

3.      Relazione stato di attuazione del progetto: relazione inerente lo stato attuale dell'area di progetto, con descrizione degli interventi già realizzati ed indicazione di quelli ancora da realizzare, con relativo cronoprogramma previsto per il completamento dei lavori in progetto;

4.      Planimetria di raffronto tra lo stato attuale e lo stato iniziale: sovrapposizione della planimetria dello stato attuale con la planimetria dello stato iniziale del sito, prima dell'inizio dei lavori, con evidenziati in maniera adeguata gli interventi realizzati all'interno dell'area;

5.      Relazione di aggiornamento del SIA: relazione, redatta dal/i progettista/i o dal professionista incaricato, controfirmata dal legale rappresentante della società proponente, attestante l'analisi dello stato attuale dei luoghi, sia sotto il profilo ambientale che programmatico. L'analisi dovrà permettere il confronto dello stato di fatto rispetto a quello iniziale ed a quanto previsto nello studio di impatto ambientale, con particolare riferimento agli impatti valutati ed alle mitigazioni previste/realizzate, analizzandone la relativa efficacia. In particolare, rispetto al quadro programmatico, la relazione dovrà evidenziare eventuali variazioni entrate in vigore successivamente alla redazione del SIA originario.

Modalità procedurali

L'istanza di proroga del provvedimento di VIA, corredata dalla documentazione di cui al paragrafo precedente, va presentata all'autorità competente per la VIA, la quale si pronuncia in ordine alla richiesta nei novanta giorni successivi all'acquisizione dell'istanza.

Qualora ritenuto necessario, l'autorità competente ha facoltà di richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata, con indicazione di un termine entro il quale il proponente dovrà provvedere. Nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, l'autorità competente procede all'archiviazione dell'istanza.

Ai fini di garantire un'adeguata informazione al pubblico, l'autorità competente provvede a pubblicare sul proprio sito web l'istanza di proroga e la relativa documentazione allegata, nonché il provvedimento conclusivo.

Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni.

E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga.

Nel caso in cui l'istanza di proroga del provvedimento di VIA comporti la proroga di validità delle relative autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, coordinati o sostituiti nel provvedimento di VIA ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/06, l'autorità competente per la VIA acquisisce le determinazioni dei soggetti interessati nell'ambito della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 241/90, come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016.

Per quanto concerne gli oneri istruttori, trova applicazione quanto disposto dalla DGR n. 1021/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTO l'art. 26 del D.Lgs. n. 126/2016;

VISTO l'art. 14 della L. n. 241/1990, come modificato dal D.Lgs. n. 127/2016;

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1787/2010;

VISTA la D.G.R. n. 1021/2016;

delibera

1.      di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.      di dare atto che il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera b) della L.R. n. 4/2016, la procedura da adottare per l'esame delle istanze di proroga dei provvedimenti di VIA di cui all'art. 26, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, come riportato nelle premesse;

3.      di dare atto che per quanto attiene gli oneri istruttori da corrispondere per le istruttorie relative ad istanze di proroga di validità dei provvedimenti di VIA trova applicazione quanto disposto dalla DGR n. 1021/2016;

4.      di dare atto che il presente provvedimento trova applicazione sia per le istanze nuove, che per quelle pervenute prima della data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

5.      di comunicare il presente provvedimento alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia;

6.      di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7.    di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;

8.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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