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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 13 gennaio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173 del 23 dicembre 2016

Progetto di tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole Produzioni Locali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva il progetto di valorizzazione delle produzioni tipiche locali (PPL) assegnando al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss n. 8 - Asolo (TV) un contributo pari ad ¿ 60.000,00 (sessantamila euro/00.=) da imputarsi al capitolo di spesa n. 101753.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

La Comunità Europea, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti dal luogo di produzione primaria fino alla commercializzazione ha adottato, attraverso i regolamenti comunitari denominati "pacchetto igiene", una strategia integrata con l'obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori. La registrazione degli stabilimenti e la responsabilità degli operatori, unitamente ai controlli ufficiali, all'autocontrollo e all'adozione di buone prassi di produzione, costituiscono i cardini di questo nuovo quadro normativo.

Le linee guida nazionali relative all'applicazione di tale normativa comunitaria identificano differenziati percorsi e differenziati requisiti igienico-sanitari di produzione degli alimenti, a seconda che si tratti di prodotti destinati alla commercializzazione in ambito comunitario, oppure alla produzione di alimenti caratterizzati da specifiche condizioni, quali l'ambito di vendita locale, la vendita diretta (dal produttore al consumatore) e la produzione di piccoli quantitativi (una parte non prevalente della produzione).

La Regione del Veneto ha riconosciuto l'importanza di quel patrimonio di produzioni locali, che seppur caratterizzate dal ridotto ambito commerciale di vendita e dalla scarsa rilevanza produttiva, rappresentano un significativo elemento di preservazione del territorio, caratterizzazione geografica e tutela occupazionale, in particolar modo per quelle zone a ridotto significato zooeconomico. Tali realtà sono rappresentate non solo dagli agriturismi e dalle malghe, ma anche dalle piccole produzioni locali (PPL) ossia quelle realtà produttive di piccole dimensioni in cui avviene, ad integrazione del reddito aziendale, la lavorazione "in azienda" e vendita di un quantitativo limitato, in termini assoluti, delle proprie produzioni. In considerazione di tale realtà produttiva veneta, connotata da significativi aspetti di localizzazione, tipicità e tradizionalità, si è ritenuto necessario utilizzare la flessibilità prevista dalle norme comunitarie per tali piccole produzioni locali - PPL, nel pieno rispetto del principio di tutela del consumatore.

La Giunta Regionale del Veneto, con proprie deliberazioni n.2016/2007, n.1892/2008, n.2280/2010, n.1526/2012 e n.2799/2014 ha stabilito una procedura ad hoc per la lavorazione e la vendita di tali prodotti, definendo nel contempo standard strutturali e gestionali minimi, finalizzati ad aumentare la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti. La Regione del Veneto quindi ha previsto principi e regole per la produzione e commercializzazione di PPL da parte delle piccole aziende agricole, a condizione che tali produzioni rappresentino necessariamente un'integrazione del reddito del produttore e che la commercializzazione si intenda limitata ai prodotti derivati esclusivamente dalla produzione primaria aziendale.

Al fine di continuare l'attività si ritiene indispensabile adottare il "Progetto di tutele igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole Produzioni Locali", pervenuto con nota prot. 50693 del 19/10/2016 (ns. prot. n.466821 del 29/11/2016) dal Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss n. 8 - Asolo (TV), di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'obiettivo di attivare un piano di monitoraggio microbiologico e chimico sulle produzioni di nicchia (PPL), comprese quelle di malga, con la finalità di individuare gli "indicatori chiave" di sicurezza alimentare ad uso degli operatori, in particolare ultimata la prima fase sperimentale del progetto.

Si ritiene indispensabile affidare l'esecuzione di tale progetto al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss n. 8 - Asolo (TV) perché ha collaborato sin dall'inizio nelle attività collegate alle piccole produzioni locali ed ha maturato competenza ed esperienza altresì nella gestione dei controlli ufficiale nel settore, avendo nel territorio di competenza oltre cento aziende registrate per la produzione di prodotti "PPL".

Per l'espletamento delle attività previste dal "Progetto di tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole Produzioni Locali" di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si prevede di assegnare, a favore dell'Azienda Ulss n. 8 - Asolo (TV), un contributo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila euro/00.=)

Tutto ciò premesso, viene determinato in euro 60.000,00 (sessantamila euro/00.=) il contributo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101753 ad oggetto "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari (L.R. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b), lett. A), D.Lgs. 23/06/2011, n.118)" del bilancio di previsione 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il "Libro Bianco sulla sicurezza alimentare" della Commissione Europea 12 gennaio 2000;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854, e 882/2004 e s.m.i.;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e n. 142/2010;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1935/2006 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 109/1992 ed il Reg. UE n. 1096/2011 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e campiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTA la D.G.R. n. 2016/2007 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1892/2008,

VISTA la D.G.R. n. 2280/2010;

VISTA la D.G.R. n. 1526/2012;

VISTA la D.G.R. n. 2799/2014;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.R. n. 8 del 24 febbraio 2016 "Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTA la D.G.R. n. 522 del 26 aprile 2016 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2016-2018";

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.".

delibera

1.  di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di approvare l'Allegato A "Progetto di tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole Produzioni Locali", pervenuto all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare con nota prot. 50693 del 19/10/2016 (ns. prot. n.466821 del 29/11/2016) dal Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss n. 8 - Asolo (TV), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.   di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss n. 8 - Asolo (TV), un contributo massimo pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) per l'implementazione del progetto di cui al precedente punto 2;

4.  di determinare in euro 60.000,00 (sessantamila/00), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101753 ad oggetto "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari (L.R. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b), lett. A), D.Lgs. 23/06/2011, n.118)" del bilancio di previsione 2016;

5.  di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;

6.  di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2173_AllegatoA_337099.pdf

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