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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 5 del 10 gennaio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2154 del 23 dicembre 2016

Conferma dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura Trieste Centro medico di Foniatria S.r.l." con sede operativa a Padova in via Bergamo n. 10. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede alla conferma dell'accreditamento istituzionale già rilasciato alla struttura con DGR n. 3126 del 14.12.2010 rinnovato con DGR n. 2741 del 30.12.2013 e successivamente integrato con DGR n. 198 del 24.2.2015, in conformità alla DGR n. 2122/2013.

Estremi dei principali documenti istruttoria:
Istanza di accreditamento prot. reg. n. 167694 del 29.4.2016.
Rapporto di verifica dell'Azienda ULSS 16 Padova prot. reg. n. 236916 del 17.6.2016.
Verbale della Commissione Regionale Investimenti Tecnologie ed Edilizia - C.R.I.T.E. del 5.8.2016 trasmesso con nota prot. reg. n. 320902 del 24.8.2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Come previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 con DGR n. 2122 del 19.11.2013 e successive modifiche, sono state adeguate le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate individuando le funzioni e i posti letto da accreditare in regime di ricovero e in regime ambulatoriale.

Con L.R. n. 19 del 25.10.2016 nel rispetto dei principi di equità ed universalità, è stata istituita l'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale, di seguito denominata Azienda Zero, ente del servizio sanitario regionale.

La medesima normativa, prevede all'articolo 14 la ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS, mediante azioni di incorporazione e attribuzione di nuove denominazioni alle Aziende ULSS a decorrere dal 1.1.2017.

In attuazione di tale iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 3126 del 14.12.2010 è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale, rinnovato con DGR n. 2741 del 30.12.2013 e successivamente integrato con DGR n. 198 del 24.2.2015 alla struttura di ricovero "Casa di cura Trieste Centro medico di Foniatria S.r.l.";

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n. 22/2002, si deve procedere alla conferma dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

  1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
  2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
  3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la DGR n. 2501/04, e s.m.i.;
  4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito della promulgazione della L.R. n. 43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la L.R. n. 32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto con DGR n. 1145 del 5.7.2013, a dettare disposizioni organizzative nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. n. 22 del 16.8.2002, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo la struttura in oggetto ha presentato domanda di conferma dell'accreditamento istituzionale.

Dalla documentazione agli atti risulta che:

  • la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stata richiesta la conferma dell'accreditamento istituzionale;
  • con nota prot. n. 459089 del 24.11.2016 la Regione Veneto ha rilasciato la valutazione positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
  • la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda ULSS n.16 Padova prot. reg. n. 236916 del 17.6.2016 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio pari a 100%;
  • il legale rappresentante della struttura istante, ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
  • nella seduta del 5.8.2016, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di conferma dell'accreditamento istituzionale come da Allegato A della struttura in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.L.gs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.L.gs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il D.L.gs. del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la L.R. n. 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n. 43 del 23.11.2012 e n. 32 del 29.11.2001;

VISTA la L.R. n. 19 del 25.10.2016 Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la DGR n. 838 dell'8.4.2008 "L.R. n. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie";

VISTA la DGR n. 3693 del 30.11.2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la DGR n. 2088 del 7.12.2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la DGR n. 3126 del 14.12.2010: " Accreditamento istituzionale, per le funzioni già provvisoriamente accreditate, della struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura Trieste Centro medico di Foniatria S.r.l." con sede operativa a Padova in via Bergamo n. 10;

VISTA la DGR n. 2741 del 30.12.2013: " Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura Trieste Centro medico di Foniatria S.r.l." con sede operativa a Padova in via Bergamo n. 10. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la DGR n. 2122 del 19.11.2013: "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla L.R. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013";

VISTA la DGR n. 610 del 29.4.2014: "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013";

VISTA la DGR n. 1739 del 1.12.2015: "Definizione dei Valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Art. 8 comma 1 della L.R. 29 Giugno 2012, n. 23. DGR n.610/2014 - Estensione del periodo transitorio";

VISTA la DGR n. 135 del 16.2.2016: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTA la DGR n. 198 del 24.2.2015: "Integrazione dell'accreditamento istituzionale alla struttura di ricovero "Casa di cura Trieste Centro medico di Foniatria S.r.l." con sede operativa a Padova in via Bergamo n. 10. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22";

VISTI i Decreti del Segretario Regionale per la Sanità n. 37 del 2.5.2013 e n. 82 del 6.8.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda ULSS n. 16 Padova prot. reg. n. 236916 del 17.6.2016;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 5.8.2016 prot. reg. n. 320902 del 24.8.2016;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di confermare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla struttura di ricovero "Casa di cura Trieste Centro medico di Foniatria S.r.l.", da scheda soggetto accreditato (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
  2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;
  3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione Veneto;
  4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n.22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  5. di confermare quanto disposto dalle DGR n. 610 del 29.4.2014 e DGR n. 1739 del 1.12.2015 in merito alla definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/ CR del 30 dicembre 2013;
  6. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda ULSS;
  7. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie già stabilite dalla Regione;
  8. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  9. di dare atto che l'Azienda ULSS di riferimento dovrà accertare annualmente prima dell' eventuale stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  10. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  11. di subordinare l'efficacia dell'accreditamento istituzionale alla conclusione positiva del procedimento di cui alla DGR n.2201/12 per le strutture che hanno subìto mutamenti organizzativi e giuridici successivamente alla presentazione della domanda di accreditamento;
  12. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio;
  13. di incaricare, l' U.O. Accreditamento strutture sanitarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
  14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  16. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

2154_AllegatoA_336833.pdf

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