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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 03 gennaio 2017


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2094 del 13 dicembre 2016

Rinnovo dell'incarico al Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Venezia. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rinnova l’incarico al Commissario straordinario dell’ESU di Venezia in attuazione dei commi 2 bis e 2 ter dell’art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In esecuzione di quanto previsto dall’art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7, la Giunta regionale ha dato avvio alla ricognizione dell’attività gestionale degli Enti strumentali regionali tra cui figurano gli ESU-ARDSU (ESU).

Lo stesso articolo 10, ai commi 2 bis e 2 ter, prevede che, nelle more dell’approvazione del disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali ed al fine di ridurre le loro spese di funzionamento, la Giunta regionale nomini dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti, la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine.

E’ stabilito che ai Commissari compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell’Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario di cui all’articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni.

L’importo del rimborso forfettario di cui all’articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni, è pari a € 3.150,00.

Inoltre è previsto che, alla data della nomina dei Commissari, decadono gli organi collegiali e monocratici in carica presso gli Enti.

Il comma 2 quater dell’art. 10 della citata L.R. 7/2011 fa salvi i rapporti di lavoro dei Direttori in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, che continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo contratto.

Inoltre, il comma 2 quinquies stabilisce che gli organi di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, continuino ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza dei relativi mandati. Essendo nel frattempo intervenuta la scadenza del relativo mandato in data 06/02/2016, è stato nominato il nuovo Collegio dei revisori dei conti dell’ESU di Venezia con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 13 del 06/02/2016.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 10, commi 2 bis e 2 ter della L.R. n. 7/2011, con DGR n. 2047 del 23/12/2015 è stato nominato il Commissario straordinario dell’ESU di Venezia fino al 31/03/2016.

Con le successive DDGR n. 694 del 17/05/2016 e n. 1675 del 21/10/2016 è stato confermato il medesimo Commissario straordinario dal 01/04/2016 fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Commissario straordinario. In particolare, con la DGR n. 1675 del 21/10/2016 è stato nominato il nuovo Commissario straordinario, Salvatore Castagnetta, fino al 22/12/2016.

Premesso quanto sopra si ravvisa, di conseguenza, l’esigenza di salvaguardare la continuità dell’azione amministrativa dell’ESU e per questi motivi si propone di rinnovare l’incarico al Commissario straordinario dell’ESU di Venezia, Salvatore Castagnetta, nato a Venezia-Mestre (VE) il 04/12/1960, per un periodo di un anno, dal 23/12/2016 fino al 22/12/2017, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell’ESU ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 07/04/1998, n. 8.

Si dà atto che il Commissario Straordinario, il cui rinnovo dell’incarico è proposto con la presente deliberazione, decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell’ESU ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 8/1998.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 16/03/1979, n. 15;

VISTA la L.R. 30/01/1997, n. 5;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTA la L.R. 18/03/2011, n. 7;

VISTA la L.R. 18/09/2015, n. 16;

VISTA la DGR n. 2047 del 23/12/2015;

VISTA la DGR n. 694 del 17/05/2016;

VISTA la DGR n. 1675 del 21/10/2016;

VISTO il DPCR n. 13 del 06/02/2016;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. e), della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. n. 14/2016;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
  2. di rinnovare l’incarico al Commissario straordinario dell’ESU di Venezia, Salvatore Castagnetta, nato a Venezia-Mestre il 04/12/1960, per un periodo di un anno, dal 23/12/2016 fino al 22/12/2017;
  3. di prendere atto che il Commissario straordinario ha i soli poteri di gestione amministrativa ordinaria;
  4. di prendere atto che il Commissario straordinario resta in carica fino al 22/12/2017, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell’ESU ai sensi dell’art. 8 della L.R. 07/04/1998, n. 8;
  5. di prendere atto che il Commissario straordinario decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell’ESU ai sensi dell’art. 8 della L.R. 07/04/1998, n. 8;
  6. di riconoscere al Commissario straordinario un compenso a carico dell’Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario, di cui all’articolo 3, comma 3, della L.R. 30/01/1997, n. 5 e successive modificazioni, pari a € 3.150,00 mensili;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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