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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 118 del 09 dicembre 2016


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2028 del 06 dicembre 2016

DGR 25 novembre 2016, n.1835, Allegato A: disciplina della distribuzione agronomica degli effluenti non palabili, dei digestati e delle acque reflue comprensiva del Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto. Disposizioni integrative transitorie, per il periodo autunno-invernale 2016-2017, sull'applicazione del divieto stagionale di spandimento nelle Zone Ordinarie.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si precisano i divieti di spandimento agronomico degli effluenti non palabili, delle acque reflue e delle deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata, in Zona Ordinaria, al fine di coordinare, in via transitoria, esclusivamente per la stagione autunno-invernale 2016-2017, le attività di campo già definite nelle disposizioni previgenti, con quelle di recente approvazione intervenute con la nuova disciplina in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e dei digestati di cui alla DGR 25 novembre 2016, n. 1835.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Per poter apportare i necessari adeguamenti alle misure di tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola contenute nella disciplina regionale sull'uso agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati, la Regione del Veneto ha recentemente approvato con DGR 25 novembre 2016, n. 1835, la disciplina che riordina le attività di distribuzione agronomica degli effluenti, dei digestati e delle acque reflue comprensiva del Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola, secondo le previsioni dell'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati).

Il riordino delle modalità amministrative e gestionali che accompagnano la distribuzione agronomica degli effluenti e dei materiali assimilati ha riguardato anche gli ambiti territoriali definiti "Zona Ordinaria", in quanto non interessati dalla designazione di vulnerabilità prevista dall'articolo 13 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del Piano di Tutela delle Acque (DCR 5 novembre 2009, n. 107). In tal modo, sono state abrogate le precedenti disposizioni, stabilite con la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, poiché disciplinate dal DM 7 aprile 2006, recentemente abrogato.

Il nuovo "decreto effluenti" firmato il 25 febbraio 2016 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con i Ministeri competenti in materia Ambiente, Sanità, Trasporti e Attività Produttive, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2016, aveva infatti concesso alle Regioni 180 giorni di tempo per il recepimento delle nuove disposizioni nell'ambito della propria regolamentazione.

Con la richiamata DGR 25 novembre 2016, n. 1835, la Giunta Regionale del Veneto ha contestualmente approvato le nuove disposizioni che disciplinano la materia, sia in Zona Vulnerabile ai nitrati, sia in Zona Ordinaria, aggiornando tutto il complesso normativo previgente e rendendolo immediatamente vigente. La pubblicazione della DGR è infatti intervenuta il giorno medesimo nel BUR n. 114.

L'emanazione delle nuove norme, che hanno contestualmente abrogato le disposizioni previgenti, è avvenuta a ridosso dei termini, ora modificati, che individuano i periodi di divieto stagionale per le attività di spandimento agronomico degli effluenti. La DGR 2495/2006, infatti, prevedeva un periodo di divieto invernale per lo spandimento dei liquami e dei materiali assimilati nelle Zone Ordinarie di almeno 60 giorni compresi tra il 15 dicembre e il 15 febbraio di ogni anno.

Nelle Zone Ordinarie il periodo di divieto, peraltro, riguarda esclusivamente la componente degli effluenti di allevamento non palabili e i materiali ad essi assimilati, sulla base della definizione ora richiamata nell'art. 2, comma 1, lettera d) dell'allegato A alla DGR 1835/2016. Per i materiali palabili, infatti, nelle Zone Ordinarie non è previsto un periodo continuativo nella stagione autunno/invernale di sospensione delle attività di spandimento agronomico, ma un insieme di regolamentazioni specifiche, ora riprese nell'art. 4 dell'allegato A richiamato.

Con le disposizioni recentemente approvate, sulla scorta delle osservazioni pervenute anche in sede di consultazione pubblica nel processo di Valutazione Ambientale Strategica cui è stato sottoposto il testo del Programma d'Azione che costituisce allegato A alla DGR 1835/2016, sono stati allineati tra le Zone Ordinarie e le Zone Vulnerabili i momenti in cui ha inizio il periodo di divieto stagionale di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati, che corrisponde al primo giorno del mese di Dicembre.

Contestualmente all'approvazione del Terzo Programma d'Azione, è stato avviato dal centro agrometeorologico dell'ARPAV il servizio del bollettino "Agrometeo Nitrati", il quale fornisce un'elaborazione previsionale delle condizioni meteorologiche giornaliere, necessaria per informare gli agricoltori in merito all'eventuale sospensione del divieto di spandimento dei liquami, dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue. Il bollettino Agrometeo, ai sensi dell'articolo 6 comma 4, fornisce indicazioni per la sospensione stagionale del divieto, indicando la possibilità di spandimento agronomico in campo. Tale attività, per quanto si tratti di un sistema innovativo, permette di dare specifiche indicazioni su tutto il territorio regionale, e può pertanto essere utilizzato per permettere una adeguata flessibilità operativa agli agricoltori anche nelle Zone Ordinarie.

Va ora rilevato che l'anticipo di 15 giorni dell'inizio del periodo di divieto stagionale per le Zone Ordinarie, rispetto al precedente programma d'azione, la cui approvazione è intervenuta il 25 novembre e quindi in prossimità della nuova scadenza, unitamente all'andamento meteoclimatico del periodo immediatamente precedente tale data ha, nei fatti, impedito agli allevatori interessati una adeguata programmazione degli interventi per consentire il rispetto del nuovo termine.

Per quanto sopra esposto, stante l'urgenza di garantire, in sede di prima applicazione, le modifiche temporali alle disposizioni di vincolo recentemente intervenute con la DGR 1835/2016, nonché il coordinamento con le attività gestionali e di controllo attive sul territorio, si ritiene opportuno stabilire che, nel rispetto delle indicazioni di "condizioni favorevoli allo spandimento" fornite dal bollettino "Agrometeo Nitrati" di ARPAV, nelle Zone Ordinarie, il periodo di divieto invernale per la distribuzione agronomica dei liquami e assimilati, delle acque reflue e delle deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata, abbia inizio a partire dal 15 dicembre 2016 e che, conseguentemente, la ripresa delle operazioni agronomiche dello spandimento in Zona Ordinaria avvenga a partire dal 15 febbraio 2017.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, sulla base delle indicazioni sopra riportate, si propone alla Giunta regionale l'approvazione di quanto indicato in dispositivo, che permetterà l'adeguamento transitorio esclusivamente per la stagione autunno-invernale 2016-2017 del periodo di divieto di distribuzione agronomica nelle Zone Ordinarie degli effluenti non palabili, delle acque reflue e delle deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale sull'utilizzazione degli effluenti di allevamento e del digestato, e che sostituisce e abroga il DM 7 aprile 2006;

VISTA la DCR n. 107/2009, "Piano regionale di Tutela delle Acque" della Regione del Veneto;

VISTA la legge regionale n. 33/85 - "Norme per le tutela dell'ambiente", con particolare riferimento all'articolo 4 - "Competenze della Regione", all'articolo 5 - "Competenze delle Province" all'articolo 16, e all'articolo 65 quater - "Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2016, n. 1835, "Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera g) della LR 54/2012;

delibera

1.  di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di stabilire che, in via transitoria, esclusivamente per la stagione autunno-invernale 2016-2017, l'applicazione del divieto stagionale di spandimento degli effluenti non palabili, delle acque reflue e delle deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata, nelle Zone Ordinarie del Veneto avrà inizio il giorno 15 dicembre 2016 e si concluderà il giorno 15 febbraio 2017;

3.  di informare del presente provvedimento il partenariato regionale, gli organismi di vigilanza ambientale e tutti gli Enti preposti alle attività di controllo;

4.  di incaricare il Direttore della Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

5.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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