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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 13 dicembre 2016


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1915 del 29 novembre 2016

Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori. Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, art. 32, comma 3, e DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014. Anno 2017.

Note per la trasparenza

Si rinnova, per l’anno 2017, la Convenzione con le Banche per l’anticipazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori, nelle more della procedura di erogazione da parte dell’INPS, tramite il Fondo di garanzia istituito con DGR n. 2421/2014.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014;
- Decreto dirigenziale n. 968 del 23 dicembre 2014;
- Decreto dirigenziale n. 975 del 30 dicembre 2014;
- Convenzioni sottoscritte il 28 aprile 2015, tra gli Istituti bancari aderenti e la Regione;
- Decreto dirigenziale n. 234 del 28 aprile 2015;
- Decreto dirigenziale n. 243 del 5 maggio 2015;
- DGR n. 2022 del 23 dicembre 2015;
- Decreto dirigenziale n. 255 del 24 giugno 2016 (Addendum alla Convenzione).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

A fronte della crisi economica perdurante e della sempre maggiore difficoltà delle imprese a fronteggiarla con efficacia, con conseguente aumento della sofferenza dei lavoratori, la Regione è intervenuta, approvando la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014, con una misura volta ad alleviare i disagi dei lavoratori più deboli, in particolare quelli sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e Cassa integrazione in deroga (CIG in deroga).

Nel proseguire della crisi, infatti, molte aziende non sono più state in grado di anticipare il trattamento di CIGS (c.d. pagamento “a conguaglio”) ai lavoratori coinvolti, mentre le autorizzazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono arrivate a richiedere fino a otto mesi, con la conseguenza che i lavoratori in CIGS rimanevano completamente -se a zero ore- o parzialmente -se a orario ridotto- privi di reddito per tutto il periodo necessario alla liquidazione del trattamento.

Ciò valeva anche per il trattamento di CIG in deroga che, risentendo della scelta statale di erogare i finanziamenti in più versamenti nel corso dell’anno, richiedeva alcuni mesi per il rilascio dell’autorizzazione e la conseguente liquidazione.

Pertanto, per il 2015, la Regione è intervenuta, come previsto dall’art. 32, comma 3, della L.R. n. 3/2009 - e sollecitata in tal senso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali di cui all’art. 6 della stessa legge regionale -, istituendo un Fondo di garanzia per l’anticipazione del trattamento di CIGS e CIG in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore, nelle more della procedura di erogazione da parte dell’INPS.

Con la DGR n. 2421/2014 è stato quindi istituito un Fondo di garanzia di € 1.800.000,00, regolato con il Decreto dirigenziale n. 968 del 23 dicembre 2014, operativo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; esso garantisce anticipazioni ai lavoratori per un importo massimo pari ad un moltiplicatore 1 x 7 del proprio valore e, in ogni caso, entro la capienza massima del Fondo stesso.

I beneficiari degli interventi di anticipazione sono stati individuati nei dipendenti sospesi a zero ore dal lavoro di aziende aventi sede legale e/o unità produttiva nel territorio della Regione Veneto, che hanno chiesto di accedere al trattamento di CIGS o di CIG in deroga senza pagamento a conguaglio o comunque sprovvisti di altre forme di anticipazione.

Il 28 aprile 2015, dodici istituti bancari hanno aderito all’iniziativa e ciascuno di essi ha sottoscritto una Convenzione con la Regione del Veneto, che ha regolato le modalità dell’anticipazione.

La Regione, inoltre, ha stanziato € 275.000,00 euro per coprire i costi di istruzione delle pratiche di anticipazione, per la loro gestione, per gli interessi passivi, le commissioni e le spese per la durata dell’apertura di credito, a favore degli Istituti aderenti e nei limiti di quanto regolato dalla Convenzione, tenendo così indenni i lavoratori da ogni spesa per l’anticipazione.

Per la gestione del Fondo di garanzia, la Regione si è avvalsa di un gestore esterno qualificato, individuato a seguito di avviso pubblico. Lo schema di contratto per la costituzione e gestione del Fondo di garanzia è stato approvato con Decreto dirigenziale n. 968 del 23 dicembre 2014, modificato dai decreti n. 234 del 28 aprile 2015 e n. 243 del 5 maggio 2015.

Con il Decreto dirigenziale n. 975 del 30 dicembre 2014 si è infine provveduto a impegnare, a favore del gestore, individuato in Veneto Sviluppo Spa, gli importi di 1.800.000,00 euro per le anticipazioni ai lavoratori e di 275.000,00 euro per i costi di istruzione pratiche, gestione interessi passivi, commissioni e spese.

Dal 25 maggio 2015 è stato possibile, per i lavoratori interessati, presentare la domanda di anticipazione presso gli sportelli degli istituti bancari aderenti.

A fine 2015, constatati l’utilità e il buon funzionamento della misura, si è stabilito, con DGR n. 2022 del 23 dicembre 2015, di rinnovare per il 2016 la Convenzione con le Banche di cui alla DGR n. 2421/2014, e di demandare al Direttore della Direzione Lavoro di approvare, nel corso del 2016, un Addendum alla Convenzione stessa, per estendere l’utilizzo del Fondo di garanzia.

Con Decreto dirigenziale n. 255 del 24 giugno 2016 è stato approvato l’Addendum, con estensione dell’utilizzo del Fondo di garanzia ai lavoratori ad orario ridotto (almeno il 40% dell’orario contrattuale) e a quelli che usufruiscono di un Contratto di Solidarietà.

Le ragioni dell’estensione al Contratto di Solidarietà sono sorte in seguito al D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, che ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e ha individuato, di fatto, nel Contratto di Solidarietà lo strumento preferibile per la gestione delle crisi aziendali, incentivando il ricorso allo stesso.

Per quanto concerne l’utilizzo del Fondo, si registra che, al mese di ottobre 2016, sono state lavorate 236 pratiche, relative ad altrettanti lavoratori, per un ammontare totale anticipato di € 1.141.805,00; in particolare, si è registrato un notevole incremento dell’accesso dei lavoratori al Fondo a seguito dell’entrata in vigore dell’Addendum alla Convenzione, segno che la modifica alla Convenzione ha risposto a un effettivo bisogno degli utenti.

Si ritiene pertanto opportuna, per quanto esposto in premessa, l’estensione anche al 2017 dell’utilizzo del Fondo di garanzia, tenuto altresì conto che gli Istituti bancari manifestato la propria disponibilità al rinnovo della Convenzione in essere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

Vista la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014;

Visto il Decreto dirigenziale n. 968 del 23 dicembre 2014, modificato dai decreti n. 234 del 28 aprile 2015 e n. 243 del 5 maggio 2015;

Visto il Decreto dirigenziale n. 975 del 30 dicembre 2014;

Viste le convenzioni sottoscritte il 28 aprile 2015 tra gli Istituti bancari aderenti e la Regione;

Visto il Decreto dirigenziale n. 234 del 28 aprile 2015;

Visto il Decreto dirigenziale n. 243 del 5 maggio 2015;

Vista la DGR n. 2022 del 23 dicembre 2015;

Visto il Decreto dirigenziale n. 255 del 24 giugno 2016 e i relativi allegati;

Visto l’art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. Di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
  2. Di rinnovare, per l’anno 2017, la Convenzione con le Banche approvata dalla DGR n. 2421/2014, così come modificata dal Decreto dirigenziale n. 255/2016, per la concessione dell’anticipazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell’orario contrattuale;
  3. Di avvalersi delle risorse già impegnate con il Decreto dirigenziale n. 975 del 30 dicembre 2014;
  4. Di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro di ogni adempimento necessario per l’attuazione della presente deliberazione;
  5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
  6. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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