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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1860 del 25 novembre 2016
Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie. Legge regionale 16 agosto 2002, n22 . -
Con il presente provvedimento si pubblica l'elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie ai sensi dell'art. 19 comma 6 della L.R 22/02.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture private con oneri a carico del sistema regionale, prima fondata sulle convenzioni pubblico-privato secondo la legge 23 dicembre 1978 n. 833, è ora regolata dalla disciplina dell'accreditamento istituzionale e dell'accordo contrattuale, introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502. Tale disciplina è fondata sul criterio di regolazione dell'offerta , in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Il passaggio dal previgente sistema delle convenzioni a quello attuale dell'accreditamento è disciplinato da provvedimenti legislativi specifici sia nazionali che regionali, che hanno delineato un apposito percorso per adeguare la situazione dei soggetti prima convenzionati alla nuova realtà normativa, stabilendo alcuni snodi cruciali come il passaggio dagli accreditamenti provvisori a quelli definiti prescritto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).
Con DGR 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle unità di offerta per prestazioni socio-sanitarie e sociali.
Si propone, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della L.R 22/02, l'elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie, alla data del 31.12.2015, tratto dai sistemi informativi di cui alla DGR 2961 del 28/12/2012 e del sistema MRA- AREA e contenuto nell'Allegato A al presente atto, parte integrante dello stesso.
In tale ricognizione è stata data evidenza alla descrizione delle strutture private autorizzate e accreditate, secondo quanto prescritto dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, confermando complessivamente il passaggio dagli accreditamenti provvisori riconosciuti ex lege, a quelli definitivi, rilevanti anche per gli adempimenti LEA anno 2015 ( Decreto Legge del 30 dicembre 2013 n. 150 art. 7, comma 1-bis convertito nella legge 27 febbraio 2014 n. 15).
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquiesa del D. Lgs. 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421;
VISTA la Legge regionale n 16 agosto 2002 n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e ss.mm.ii;
VISTA la DGR 2501 del 6/08/2004;
VISTA la DGR 84 del 16/01/2007;
VISTA la DGR 2067 del 3/07/2007;
VISTA la DGR 2961 del 28/12/2012
delibera
(seguono allegati)
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