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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 08 novembre 2016


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1640 del 21 ottobre 2016

Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102. Avversità atmosferiche. Proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate dalla tromba d'aria del 5 agosto 2016 in alcuni comuni della provincia di Verona.

Note per la trasparenza

Si richiede, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per la tromba d'aria del 5 agosto 2016, necessaria all'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi consentiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nelle zone territoriali delimitate della provincia di Verona.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti del 29 dicembre 2014 n. 30151 e del 24 luglio 2015 n. 15757, ha individuato le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04, che a partire dal 1° gennaio 2015, sono attuabili tenendo conto delle nuove normative sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.

Nell'ambito dei procedimenti inerenti gli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012, ha attribuito all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), la competenza nella individuazione dei territori danneggiati in cui si manifestano i presupposti per la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona - a seguito della tromba d'aria del 5 agosto 2016, ha riscontrato i presupposti di attivazione degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, su strutture non ammissibili ad assicurazione agevolata e scorte i cui costi di ripristino, incidono in misura superiore al 30% della produzione lorda vendibile (PLV) ordinaria.

La relazione tecnica di AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona - evidenzia le zone territoriali dei sotto elencati Comuni della provincia di Verona, in cui possono trovare attivazione gli interventi previsti dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs 102/2004:

comune di Bovolone, località: Bosco di sopra;

comune di Oppeano, località: Bersaglio, Belgioioso, Cà Nuova, Fornello, Il Casotton, La Cadalora, La Costa, Le Corti, Le Franchine, L'Isolo, L'Olmo, Montara, Spino, Trambellare;

comune di Palu', località: Acquabona, Capoluogo, Casotti, C. te Zorzi, C.te delle Motte, C.te Tre Marine, Creda, Gli Argini, La Giarina, Molini delle Motte, Motte Seconde, Palazzina, Pila, Pila Brusà, Pila del Vallese, P.te della Brugnola, Punta, Rizza, Stagnà, S. Gilio;

comune di Zevio, località: Bosco, Botteghe, Canova, Chiesa Vecchia, Dosso, Griffe, Isolella, Mirandolo, La Bertolda, Pila, Ponticello, Vallesine, Torrazzo, Volon.

I rilievi di danno consentono di proporre, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la richiesta di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per la tromba d'aria del 5 agosto 2016, per gli interventi nelle zone territoriali dei Comuni sopra delimitate, usufruendo della proroga di trenta giorni per il rilievo dei danni prevista dall'articolo 6 del D.lgs 102/2004.

Con la pubblicazione del decreto di declaratoria di esistenza di eccezionale avversità atmosferica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, le imprese del comparto agricolo danneggiate dall'evento atmosferico potranno presentare richiesta di intervento potendo usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto.

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernenti interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole.

VISTO il capo II, del D.Lgs 102/2004,ed in particolare l'articolo 5 che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche eccezionali e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate assistite da contributo pubblico.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012 che inerente le direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche.

VISTI gli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01).

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale (FEARS).

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15757 del 24 luglio 2015,che allinea le disposizioni di cui al D.Lgs 102/04 alla normativa vigente sugli aiuti di Stato in agricoltura.

VISTA la nota di AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona - prot. n. 95364 del 2 settembre 2016, di richiesta proroga dei 30 giorni prevista dal D.Lgs 102/2004, a seguito delle numerose segnalazioni di danno pervenute per l'evento in questione.

VISTA la nota della Direzione Agroalimentare prot. n. 338216 dell'8 settembre 2016 di autorizzazione alla proroga di trenta giorni richiesta a seguito delle numerose segnalazioni di danno pervenute per l'evento tromba d'aria del 5 agosto 2016.

VISTA la relazione tecnica di AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona - di individuazione delle zone e di quantificazione dei danni determinati dalla tromba d'aria del 5 agosto 2016, ai fini dell'avvio della procedura per l'attivazione degli interventi consentiti dal D.Lgs 102/2004 come conformati dal decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15757 del 24 luglio 2015.

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa.

delibera

1.      di proporre al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 6, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità di evento avverso per la tromba d'aria del 5 agosto 2016, nei Comuni di: Bovolone, Oppeano, Palù, Zevio in provincia di Verona;

2.      di delimitare le zone territoriali dei Comuni di cui al punto 1) dove possono trovare applicazione, gli interventi per il ripristino dei danni alle strutture aziendali non assicurabili ed alle scorte ai sensi dall'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole danneggiate ubicate nei territori dei seguenti comuni della provincia di Verona:

comune di Bovolone, località: Bosco di sopra;

comune di Oppeano, località: Bersaglio, Belgioioso, Cà Nuova, Fornello, Il Casotton, La Cadalora, La Costa, Le Corti, Le Franchine, L'Isolo, L'Olmo, Montara, Spino, Trambellare;

comune di Palu', località: Acquabona, Capoluogo, Casotti, C. te Zorzi, C.te delle Motte, C.te Tre Marine, Creda, Gli Argini, La Giarina, Molini delle Motte, Motte Seconde, Palazzina, Pila, Pila Brusà, Pila del Vallese, P.te della Brugnola, Punta, Rizza, Stagnà, S. Gilio;

comune di Zevio, località: Bosco, Botteghe, Canova, Chiesa Vecchia, Dosso, Griffe, Isolella, Mirandolo, La Bertolda, Pila, Ponticello, Vallesine, Torrazzo, Volon.

3.      di prendere atto che le domande di intervento possono essere presentate ad AVEPA, Sportello Unico Agricolo di Verona, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica;

4.      di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per gli aiuti compensativi di indennizzo ai sensi dell'art. 5 comma 3, del D.Lgs 102/2004 con le procedure di cui all'articolo 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali del 24 luglio 2015 n. 15757;

5.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.      di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;

7.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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