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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 08 novembre 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1625 del 21 ottobre 2016

Adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" ed all'art 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): ricognizione e determinazione della dotazione ospedaliera per acuti.

Note per la trasparenza

Si esegue una ricognizione e si determina la dotazione ospedaliera per acuti adempiendo a quanto disposto dal DM 70/2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" e dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 15, comma 13, lettera c), dispone che, sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottino, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,0 posti letto per mille abitanti per acuti e di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti.

A livello regionale, nello stesso anno, si è concluso il complesso processo di ridefinizione della programmazione socio sanitaria con l'approvazione del nuovo Piano Socio Sanitario 2012-2016 (PSSR), avvenuto con la LR 29 giugno 2012, n. 23.

Il PSSR, per l'assistenza ospedaliera, prevede, tra l'altro, i seguenti parametri:

  • 3,5 posti letto per mille abitanti, di cui 3‰ per acuti e 0,5‰ per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie;
  • contenimento dei tassi di ospedalizzazione a valori inferiori al 140‰;
  • tasso di occupazione per i ricoveri del 90% e degenza media dei ricoveri non superiore a 6 giorni.

Al PSSR sono poi seguiti vari provvedimenti attuativi, approvati dalla Giunta Regionale, nei settori dell'assistenza territoriale, dell'assistenza ospedaliera, del settore socio-sanitario e delle reti assistenziali, tra i quali merita particolare menzione la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 ad oggetto "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013".

Per la parte relativa all'assistenza ospedaliera, con la DGR n. 2122/2013 sono state adeguate le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla legge regionale n. 39/1993, definendone in particolare:

  • il ruolo di ciascuna struttura nella rete ospedaliera (secondo il modello di rete Hub and Spoke);
  • le specialità per ogni area funzionale (medica, chirurgica, materno-infantile, terapia intensiva, riabilitativa e servizi di diagnosi e cura);
  • la dotazione di posti letto per ogni singola specialità e per ogni area funzionale;
  • il numero di apicalità (UOC) e/o l'istituzione di Unità Semplici a valenza Dipartimentale (USD);
  • le aggregazioni dipartimentali e gli ambiti territoriali anche con riferimenti sovra aziendali;
  • il ruolo delle strutture nelle reti cliniche.

Per quanto riguarda la dotazione ospedaliera, in particolare, la DGR n. 2122/2013, nel rispetto dei parametri del PSSR e tenendo in considerazione, tra l'altro, anche quella che allora era ancora solo una proposta di Regolamento recante gli standard per l'assistenza ospedaliera, ha previsto l'assegnazione di n. 17.448 posti letto, corrispondente al 3,5‰ abitanti. Inoltre, sulla base di quanto formulato nel parere della commissione consiliare competente - di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. n.23/2012 - ha previsto l'assegnazione di ulteriori n. 807 posti letto (pari a 0,16‰ abitanti) dedicati all'erogazione di prestazioni di ricovero nei confronti di pazienti extraregione. Con successivi atti si è proceduto poi alla modifica e integrazione delle schede di dotazione ospedaliera di alcune strutture pubbliche e private accreditate arrivando complessivamente a n. 18.220 posti letto. L'assegnazione del numero di posti letto sopra citati è avvenuta, in ogni caso, nel rispetto della dotazione complessiva pari al 3,7‰ prevista dal D.L. n. 95/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

Nel corso del 2015 è stato approvato il regolamento, di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c), del sopra richiamato D.L. n. 95/2012 (Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera").

La Giunta Regionale, a seguito dell'emanazione del DM 70/2015, ha approvato, con la DGR n. 1527 del 3 novembre 2015 cui si fa rinvio, il documento tecnico in attuazione del citato DM. La citata deliberazione prevede, tra l'altro, che sulla base di dati di attività del primo semestre 2016, si debba procedere alla verifica dell'adeguamento dell'attività rispetto alla programmazione e successivamente, entro il 2016, in caso di scostamento, procedere nelle azioni correttive.

Successivamente, nel rispetto di quanto disposto dall'art 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono stati trasmessi al "Tavolo di verifica degli adempimenti (art. 12 dell'Intesa 23 marzo 2005)", al "Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea (art. 9 dell'Intesa 23 marzo 2005)" e al "Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al DM 70/2015" (DM 29 luglio 2015) la DGR n. 2122/2013, la DGR n. 1527/2015 e una relazione di accompagnamento illustrante in sintesi i contenuti dei provvedimenti e la metodologia utilizzata per l'articolazione della rete ospedaliera (nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. 79696 del 29 febbraio 2016).

Va a questo punto data evidenza che l'art. 1, comma 3, lett. b) del DM 70/2015 prevede che il numero dei posti letto per mille abitanti sia incrementato o decrementato sulla base della mobilità tra regioni, secondo le modalità di calcolo indicate nel medesimo comma. Alla data di approvazione della DGR n. 1527/2015 e alla data della trasmissione dei provvedimenti di cui al paragrafo precedente, non erano ancora stati forniti i dati necessari per effettuare il calcolo (in particolare il costo complessivo nazionale dell'assistenza ospedaliera contabilizzato nel modello economico LA consolidato regionale relativo all'anno 2012) per cui non era stato possibile per la nostra Regione procedere alla corretta individuazione del numero dei posti letto incrementale.

Il 1 aprile 2016, con nota prot. n. 9 trasmessa alle Regioni attraverso il Sistema di gestione documentale Siveas LEA, la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute ha comunicato il numero di posti letto "corretti per mobilità" come previsto dall'art. 1, comma 3, lett. b) del DM 70/2015; conseguentemente ha comunicato che, secondo i parametri del 3,0‰ abitanti per acuti e dello 0,7‰ abitanti per post-acuti, il numero di posti letto standard, per popolazione "pesata" corretti per la mobilità, per la Regione del Veneto corrisponde a:

  • n. 14.917 per acuti
  • n. 3.481 per post acuti.

Si ritiene necessario, a questo punto, riepilogare, nella tabella che segue, la situazione relativa al numero dei posti letto utilizzando come "fonte dei dati" anche quelli disponibili, a agosto 2016, nel flusso ministeriale HSP.12 (Posti letto per disciplina delle strutture di ricovero) e HSP 13 E che riporta il numero dei posti letti effettivamente attivi presso le strutture venete.

Fonte dei dati

n. posti letto per acuti

n. posti letto per post-acuti

n. posti letto totale

programmazione regionale (DGR n. 2122/2013 e s.m.i.)

15.447

2.841

18.288

nota del Ministero della Salute prot. 9 del 1 aprile 2016, in attuazione del DM 70/2015

14.917

3.481

18.398

flussi ministeriali HSP.12 HSP.13E (rilevazione agosto 2016)

14.825

2.693

17.518

 

Da quanto sopra riportato, per la parte relativa ai posti letto per acuti, emerge che se il numero di posti letto per acuti previsti dalla programmazione regionale risulta in eccesso (+ 530) rispetto al numero indicato nella nota del Ministero della Salute, il numero di posti letto effettivamente attivi, così come rilevato tramite il flusso ministeriale HSP.12 e HSP 13E , risulta inferiore (-92). Per la parte relativa ai posti letto per post-acuti non risulta alcun eccesso.

Il "Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al DM 70/2015", con il coinvolgimento delle Regioni, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), e degli uffici competenti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha esaminato la documentazione inerente l'attuazione del DM 70/2015 trasmessa dalla nostra Regione con la citata nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. 79696 del 29 febbraio 2016. Al termine dell'istruttoria, ha invitato l'Amministrazione regionale a trasmettere una ulteriore documentazione che attesti, tra l'altro, il rispetto degli standard riferiti alla dotazione di posti letto per acuti (documenti agli atti della Direzione Programmazione Sanitaria).

Per quanto sopra esposto, considerato il vincolo normativo cogente del rispetto dello standard di posti letto per acuti secondo il parametro di 3 posti letto per acuti per mille abitanti e per dare positivo riscontro a quanto richiesto dal citato "Tavolo di monitoraggio", con il presente provvedimento si propone di determinare la dotazione massima complessiva e non superabile di posti letto per acuti delle strutture ospedaliere, pubbliche e private accreditate, del Veneto pari a n. 14.864 posti letto (che peraltro risulta essere in gran parte corrispondente al numero di posti letto indicati nei flussi ministeriali HSP.12 HSP.13E - rilevazione agosto 2016). Coerentemente si dispone l'impossibilità all'attivazione di n. posti letto per acuti pari a 583 (15.447 - 583 = 14.864). Si conferma che la dotazione massima complessiva e non superabile di posti letto per acuti pari a 14.864 garantisce il rispetto del parametro di 3 posti letto per acuti per mille abitanti.

Si incarica il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di inviare al "Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al DM 70/2015" l'elenco indicante le strutture ospedaliere e le specialità/discipline alle quali viene applicata la riduzione del numero dei posti letto per acuti che, si ribadisce, complessivamente ammonta a n. 583 al fine di addivenire alla dotazione massima complessiva e non superabile pari a 14.864.

Si dà atto che quanto previsto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 15, comma 13, lettera c);

Visto il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

Visto l'art 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il Piano Socio Sanitario 2012-2016 (PSSR), approvato con la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR n. 1527 del 3 novembre 2015;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di dare atto della ricognizione del numero dei posti letto per acuti così come riportato nella seguente tabella:

Fonte dei dati

n. posti letto per acuti

programmazione regionale (DGR n. 2122/2013 e s.m.i.)

15.447

nota del Ministero della Salute prot. 9 del 1 aprile 2016, in attuazione del DM 70/2015

14.917

flussi ministeriali HSP.12 HSP.13E (rilevazione agosto 2016)

14.825

 

2.      di determinare, in adempimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del DM 70/2015 e dall'art 1, comma 541, della legge n. 208/2015 e per quanto espresso in premessa, la dotazione massima complessiva e non superabile di posti letto per acuti delle strutture ospedaliere, pubbliche e private accreditate, del Veneto pari a n. 14.864 posti letto;

3.      di confermare che la dotazione massima complessiva di cui al punto 2. garantisce il rispetto del parametro di 3 posti letto per acuti per mille abitanti;

4.      di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di inviare al "Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al DM 70/2015" l'elenco indicante le strutture ospedaliere e le specialità/discipline alle quali viene applicata la riduzione del numero dei posti letto programmati per acuti complessivamente pari a 583;

5.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.      di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

7.      di incaricare l'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;

8.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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