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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 103 del 28 ottobre 2016


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1662 del 21 ottobre 2016

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti generali di prima classificazione unica dei marina resort. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 articolo 31, comma 1. Deliberazione n. 89/CR del 29 agosto 2016.

Note per la trasparenza

Si provvede a stabilire i requisiti per il riconoscimento dei marina resort quale nuova struttura ricettiva prevista dalla legge regionale n. 11/2013 in materia di turismo.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, volto a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica italiana) che a livello europeo (sesta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta e della cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto questo apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo.

In questo senso, al fine di dare pieno compimento al quadro dell'offerta ricettiva veneta, il legislatore regionale ha, per la prima volta, inserito nella normativa turistica anche i marina resort, contemplando questa tipologia ricettiva nell'ambito delle strutture ricettive all'aperto.

Nell'ambito, quindi, del testo unico della normativa regionale in materia turistica, con legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, il legislatore veneto ha introdotto, all'articolo 26, il comma 1 e il comma 4 bis che prevedono espressamente:

"1. Le strutture ricettive all'aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici, campeggi e marina resort."

"4 bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

L'introduzione dei suddetti commi nella legge regionale n. 11/2013, sono stati oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 63 dell'1 luglio 2016, provvedendo quindi a disciplinare questa nuova tipologia ricettiva. Al riguardo necessita precisare che per essere pienamente operativa, la legge regionale prevede che la Giunta regionale provveda a disciplinarne le modalità di apertura e di esercizio, a fissarne i requisiti, i criteri e le condizioni per la classificazione, al fine dell'attribuzione di un segno distintivo, e ciò in relazione alle dotazioni della struttura e ai servizi che la stessa è in grado di fornire al turista/viaggiatore.

Ora, in ordine ai marina resort, è necessario precisare che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 6 luglio 2016 sono stati individuati i requisiti minimi che devono possedere per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate alla nautica; Decreto Ministeriale che è stato pubblicato nella GU Serie Generale n. 179 del 2 agosto 2016.

Al fine di non pregiudicare le attività della nuova tipologia di strutture ricettive e necessitando la classificazione di un approfondimento istruttorio e di un confronto con le associazioni dei titolari di tali strutture, per la puntuale individuazione dei requisiti e servizi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione, si ritiene comunque opportuno fissare, nel frattempo, dei requisiti minimi e una prima classificazione unica, adottando quelli individuati con il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016.

I requisiti minimi approvati nell'allegato al suddetto Decreto Ministeriale, risultano essere i seguenti:

 1. Posti barca.

-      Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette.

 2. Impianti.

-      Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;

-      Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;

-      Impianto di illuminazione;

-      Impianto idrico;

-      Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;

-      Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente.

 3. Servizi, attrezzature e impianti complementari.

-      Vigilanza;

-      Servizio assistenza all'ormeggio;

-      Ascolto radio VHF;

-      Recupero olii esausti e batterie;

-      Pulizia ordinaria delle aree comuni;

-      Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;

-      Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;

-      Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa;

-      Erogazione acqua potabile;

-      Dotazione di un punto reception.

 4. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo.

-      Aspiratore acque nere di bordo;

-      Individuazione numerica dei posti barca;

-      Pulizia giornaliera specchio acqueo.

In questo senso quindi, e in sede di prima applicazione della legge regionale, tutti i marina resort operanti nel Veneto, per essere tali ai sensi della legge regionale n. 11/2013, articolo 26, comma 4 bis, devono essere in possesso dei requisiti minimi sopra indicati e procedere all'iscrizione all'anagrafe delle strutture ricettive del Veneto.

Si ritiene quindi che i titolari dei marina resort sono tenuti a comunicare, entro 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR della presente deliberazione, alla provincia competente per territorio o alla Città Metropolitana di Venezia, la dichiarazione certificata ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa che gestisce il marina resort dichiara il possesso dei requisiti generali di prima classificazione unica e richiede l'iscrizione all'Anagrafe regionale delle imprese turistiche, con l'indicazione del periodo di apertura.

L'iscrizione all'anagrafe regionale delle imprese turistiche da diritto all'inserimento dei marina resort nel portale turistico regionale www.veneto.eu con l'indicazione delle principali caratteristiche identificative della struttura, i riferimenti logistici e i relativi contatti, nonché la possibilità di partecipare ai futuri bandi regionali riservati alle imprese turistiche ricettive per il miglioramento, l'ammodernamento e l'innovazione strutturale, di dotazioni e di servizi delle PMI per la concessione di interventi in conto capitale a fronte delle spese sostenute per gli investimenti ammessi dai bandi in parola.

Con un successivo provvedimento, la Giunta regionale, sentite le associazioni dei marina resort, provvederà a disciplinare in dettaglio le disposizioni attuative della legge regionale n. 11/2013, in materia di marina resort ai fini della classificazione con i seguenti contenuti:

a)      i livelli di classificazione, presumibilmente fino ad un massimo di tre classi, con aggiunta alla terza classe di un livello superior, contrassegnati da segni distintivi, rappresentati da uno, due, tre stelle e tre stelle superior;

b)      le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e di servizi di interesse turistico;

c)      i documenti da allegare alla domanda di classificazione;

d)      le modalità di comunicazione dei dati turistici di cui all'articolo 13, comma 5 della legge regionale
n. 11/2013;

e)      il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

La delibera di cui all'oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, della legge regionale n. 11 del 2013, è stato trasmesso alla competente commissione consiliare che ha espresso il proprio parere favorevole senza apportare alcuna modifica al testo proposto, nella seduta del 13 settembre 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed in particolare gli articoli 24, comma 4 bis, 31 e 32;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 6 luglio 2016;

VISTA la propria deliberazione n. 89/CR del 29 agosto 2016;

VISTO il parere della terza Commissione consiliare rilasciato il 13 settembre 2016 ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 2013.

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 e le successive delibere di attuazione n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione amministrativa regionale;

delibera

1.   di provvedere, in sede di prima applicazione della legge, alla definizione dei requisiti generali di classificazione unica dei marina resort, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 4 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni ed integrazioni e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 6 luglio 2016;

2.   di stabilire che sono marina resort le strutture ricettive rientranti in quelle all'aperto, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

 1. Posti barca.

-      Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette.

 2. Impianti.

-      Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;

-      Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;

-      Impianto di illuminazione;

-      Impianto idrico;

-      Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;

-      Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente.

 3. Servizi, attrezzature e impianti complementari.

-      Vigilanza;

-      Servizio assistenza all'ormeggio;

-      Ascolto radio VHF;

-      Recupero olii esausti e batterie;

-      Pulizia ordinaria delle aree comuni;

-      Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;

-      Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;

-      Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa;

-      Erogazione acqua potabile;

-      Dotazione di un punto reception.

 4. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo.

-      Aspiratore acque nere di bordo;

-      Individuazione numerica dei posti barca;

-      Pulizia giornaliera specchio acqueo.

3.   di stabilire che il titolare del marina resort è tenuto a dichiarare, entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento finale nel BUR e mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, alla provincia competente per territorio o alla Città Metropolitana di Venezia, il possesso dei requisiti di cui al punto 2 e a richiedere l'iscrizione all'Anagrafe regionale delle strutture ricettive;

4.   di prevedere che l'iscrizione all'Anagrafe regionale delle strutture ricettive del Veneto consente:

-      la pubblicazione dei dati del marina resort nel portale turistico regionale www.veneto.eu alla sezione "dove alloggiare";

-      l'eventuale partecipazione ai futuri bandi regionali riservati alle imprese turistiche ricettive per il miglioramento, l'ammodernamento e l'innovazione strutturale, di dotazioni e di servizi delle PMI per la concessione di interventi in conto capitale a fronte delle spese sostenute per gli investimenti ammessi dai bandi in parola;

5.   di stabilire che con successivo provvedimento la Giunta regionale, sentite le associazioni dei marina resort, provvederà a disciplinare le disposizioni attuative della legge regionale n. 11/2013, ai fini della classificazione, con i seguenti contenuti:

a)      i livelli di classificazione, che si può prevedere siano fino ad un massimo di tre classi, con aggiunta alla terza classe di un livello superior, contrassegnati da segni distintivi, rappresentati da uno, due, tre stelle e tre stelle superior;

b)      le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e di servizi di interesse turistico;

c)      i documenti da allegare alla domanda di classificazione;

d)      le modalità di comunicazione dei dati turistici di cui all'articolo 13, comma 5 della legge regionale n. 11/2013;

e)      il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione;

6.    di prendere atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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