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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 99 del 18 ottobre 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1534 del 10 ottobre 2016

Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e all'assegnazione delle sedi.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione, si provvede ad effettuare una ricognizione dello stato delle procedure del concorso straordinario indetto con DGR n. 2199/2012 e del relativo contenzioso. Atto di ricognizione che funge a presupposto per la determinazione dei criteri e delle modalità per avviare le procedure di interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Come ormai noto, l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria" del decreto legge 24 gennaio, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, nel modificare sostanzialmente la previgente normativa in materia di farmacie, stabiliva tra l'altro che le Regioni bandissero un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio, come individuate dai Comuni in applicazione del comma 2 del medesimo articolo di legge sulla base dei nuovi parametri -1 farmacia/3.300 abitanti, popolazione eccedente superiore al 50% del parametro stesso -, tenuto conto dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010.

Si evidenzia al riguardo come l'intervenuta nuova formulazione dell'art. 2, legge n. 475/1968 rivaluti il ruolo dell'ente comunale da soggetto proponente a soggetto deliberante nell'ottica della valorizzazione delle competenze di quest'ultimo, lasciando quindi alle Regioni la funzione ricognitiva finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

Con decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, veniva successivamente introdotta all'art. 23, comma 12-duodevicies,la realizzazione da parte del Ministero della salute di una Piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle procedure concorsuali, al fine di rendere quest'ultime uniformi e trasparenti, di agevolare la tempestiva diffusione delle informazioni e garantire la massima condivisione degli esiti oltre che snellezza nell'incrocio dei controlli. Pur tuttavia talePiattaforma è stata resa operativa rispetto a tutte le sue funzionalità, ivi inclusa quella di interpello ed assegnazione delle sedi, soloa fine marzo 2015.

L'obiettivo perseguito dal richiamato decreto legge n. 1/2012, dal significativo nome di "Cresci Italia", e dal successivo intervento del legislatore nazionale, era lo sviluppo del servizio farmaceutico e l'ampliamento delle opportunità di aprire nuovi esercizi da parte dei giovani farmacisti.

La Giunta regionale, in attuazione del comma 3 dell'art. 11 del citato decreto legge, bandiva con deliberazione n. 2199 del 6.11.2012 il previsto concorso straordinario e provvedeva ad approvare, quale allegato alla stessa, l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio. Con successiva deliberazione n. 2344 del 16.12.2013 veniva espunta da detto elenco la sede farmaceutica localizzata in "zona Guizza, posta a lato Est della stessa via Guizza" -Comune di Padova-, assegnata al dott. Ahmed Mahloul El Zennar ai sensi dell'art. 19, legge n. 763/1981.

Del menzionato Bando di concorso si richiamano, in particolare, gli articoli: n.1 "Oggetto del concorso", dove, rispetto alle sedi farmaceutiche poste a concorso, si fanno salve le eventuali diverse determinazioni di possibile assunzione in base agli esiti dei ricorsi che sarebbero stati proposti in sede giurisdizionale; n. 10 "Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori", dove si stabilisce, che i candidati vincitori, entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello debbano indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria; n. 11 "Assegnazione della sede farmaceutica", di determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione.

Con decreti del Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici nn. 10 del 12.3.2015 (BURV n. 27 del 20.3.2015) e 20 del 25.6.2015 (BURV n. 66 del 3.7.2015) veniva approvata la graduatoria unica, come predisposta dalla Commissione esaminatrice e scaricata dalla Piattaforma tecnologica ed applicativa ministeriale ai sensi dell'art. 23, comma 12-duodevicies del DL 95/12, fatti salvi gli esiti di eventuali successivi controlli contemplati dall'art. 13 del bando di cui alla DGR n. 2199/2012.

Avverso le diverse determinazioni di competenza dei Comuni e dei conseguenti provvedimenti regionali, nonché avverso la graduatoria sono state promosse diverse e articolate iniziative giudiziarie, di cui l'Amministrazione regionale ha dato delle tempestive informazioni, pubblicate nella pagina dedicata del sito internet ufficiale della Regione
-http://www.regione.veneto.it/web/sanita/concorso-pubblico-straordinario-per-sedi-farmaceutiche-.

Inoltre, a specifica integrazione del contraddittorio, sono state pubblicate le informazioni relative ai ricorsi proposti avverso la graduatoria regionale, con conseguente possibilità per ciascun soggetto interessato di assumere informazioni ed eventuali iniziative anche in sede giudiziaria.

La Regione Veneto, al fine di evitare -per quanto possibile- l'avvio di un interpello in una situazione di precarietà, sia con riguardo all'assetto della graduatoria che in relazione alle sedi messe a concorso, si è particolarmente impegnata nell'assumere ogni utile iniziativa processuale volta a perseguire la più celere definizione di tutti i contenziosi in essere, compresi quelli esclusivamente rivolti all'annullamento dei provvedimenti comunali istitutivi delle sedi messe a concorso.

Ciò in funzione sia dell'interesse generale nonché di quello dei candidati. Per questo l'Amministrazione regionale si era quindi riservata nel decreto di approvazione della graduatoria, in ossequio a quanto già previsto all'art. 1 del bando di concorso sopra citato, "di aggiornare l'elenco delle sedi e la descrizione delle relative zone prima dell'avvio dell'interpello qualora dovessero intervenire al riguardo provvedimenti giurisdizionali di riduzione e/o modifica" delle stesse, a seguito dei ricorsi.

Si evidenzia altresì, al riguardo, che la competente Struttura regionale si è anche fatta parte attiva affinché i comuni interessati assumessero tempestivamente delle eventuali ulteriori determinazioni qualora necessarie all'esito dei giudizi.

Inoltre, con riferimento al termine di validità della graduatoria, fissato dall'art. 11.6 del DL n. 1/2012 in soli due anni dalla relativa pubblicazione, il Veneto si è fatto parte attiva presso la Commissione Salute-Conferenza delle Regioni e delle Province autonome affinché venisse proposta, a modifica della legge vigente, la proroga del termine di validità della graduatoria al fine di poter garantire, nel tempo di durata della sua validità, lo svolgimento di eventuali interpelli successivi al primo. L'esperienza di altre Regioni sta dimostrando infatti che il numero di sedi farmaceutiche accettate e assegnate in seguito al primo interpello potrebbe risultare di gran lunga inferiore al numero totale delle sedi disponibili; inoltre ulteriori successivi interpelli potrebbero rendersi necessari a seguito delle ulteriori determinazioni di competenza delle Amministrazioni comunali in esito ai giudizi.

Tale proposta emendativa, reiterata più volte e approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, non è stata tuttavia ancora recepita dal Legislatore.

Le iniziative intraprese in sede giurisdizionale e lo stato dei giudizi, come riscontrabile dagli aggiornamenti pubblicati su una apposita pagina del sito internet della Regione, hanno allo stato portato a una consistente riduzione dei ricorsi pendenti, pur non essendo preventivabile che la loro definizione possa avvenire entro la fine del 2016.

Nello specifico, i contenziosi inerenti l'istituzione delle sedi farmaceutiche risultano definiti con pronunce con efficacia esecutiva. Di questo secondo gruppo le sentenze e le decisioni assunte nella fase cautelare sono favorevoli all'Amministrazione con conseguente conferma (o proiezione a definizione dei relativi giudizi) della correttezza della graduatoria. Fa eccezione l'atteso deposito dell'ordinanza di correzione di un errore materiale sul ricorso RG 3913/16 del Consiglio di Stato, peraltro già oggetto di riesame all'udienza dell'8 settembre 2016.

In considerazione di quanto sopra esposto, ovvero nella prospettiva di ricevere una definizione dei giudizi pendenti in prossimità o dopo la scadenza della graduatoria, nella constatazione dell'alto grado di definizione del contenzioso in essere e nella proiezione che le decisioni potranno essere di contenuto confermativo dell'attuale consistenza di sedi messe a bando e della graduatoria dei vincitori come approvata dalla Regione, nel doveroso bilanciamento tra i diversi interessi generali, pubblici e privati coinvolti, occorre anche evidenziare le seguenti esigenze:

  • di dare piena e celere attuazione alle diposizioni statali volte al potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, nonché garantire con urgenza l'apertura del mercato ad una maggiore concorrenza anche nel campo della distribuzione farmaceutica favorendo, in particolare, l'accesso dei giovani alle attività economiche;
  • che il concorso straordinario ha visto coinvolti a livello regionale migliaia di candidati e numerosi Comuni (n. 2.270 domande, per un totale di n. 3.498 partecipanti, concorrenti per l'assegnazione di un numero iniziale di 224 sedi);
  • garantire l'assegnazione delle sedi ai vincitori in presenza di una limitata durata della graduatoria e delle tempistiche collegate agli steps del procedimento di assegnazione contenuti nella procedura informatizzata gestita dalla Piattaforma ministeriale, anche nell'ipotesi di attivare più interpelli nella previsione che con il primo non saranno assegnate, per ragioni tecniche, tutte le sedi messe a bando;
  • ridurre nel modo più ampio possibile l'alea derivante dall'esito dei contenziosi pendenti al fine di non dover successivamente modificare l'assetto della graduatoria e/o il numero delle sedi disponibili tra quelle messe a concorso in ottemperanza ad eventuali sentenze sopravvenute, con le conseguenti ricadute nei confronti dei candidati interpellati;
  • che altre Regioni, quali Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, hanno assunto determinazioni analoghe alla presente, con effetti incidenti anche sulle determinazioni dei candidati vincitori nel Veneto e , al contempo anche in altre Regioni,

si ritiene di far luogo all'avvio delle procedure di interpello al fine di perseguire la più ampia assegnazione delle sedi a concorso nel rispetto dei tempi previsti dalla graduatoria, anticipando l'attivazione delle procedure informatiche predisposte ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies del DL 95/12.

In considerazione del contenuto nel bando di concorso, art. 15 "Disposizioni finali ", che prevede la possibilità di modificare lo stesso in corso di procedura, si ritiene perciò di intervenire sulle disposizioni dello stesso, prevedendo all'art. 11 "Assegnazione della sede farmaceutica", l'aggiunta delle seguenti parole: "L'Amministrazione regionale si riserva di anticipare le procedure di assegnazione delle sedi in pendenza di contenzioso con appropriato provvedimento e di dare esecutività alle stesse all'esito dei giudizi pendenti".

Per tali motivi, col parere favorevole dell'Avvocatura regionale, si ritiene opportuno che l'avvio delle procedure per l'interpello avvenga a seguito della pubblicazione dell'ordinanzadel Consiglio di Stato disponente la correzione dell'errore materiale nel ricorso RG n. 3913/2016, in modo da poter operare su una graduatoria certa, ancorché provvisoria, in quanto sub judice.

Alla luce delle rappresentate esigenze e determinazioni si ritiene di attivare l'interpello secondo i seguenti criteri.


A. Graduatoria ai fini dell'interpello

Tenuto conto dell'attuale esito dei relativi contenziosi, per l'avvio dell'interpello si utilizza la graduatoria approvata con decreti del Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici nn. 10 del 12.3.2015 (BURV n. 27 del 20.3.2015) e 20 del 25.6.2015 (BURV n. 66 del 3.7.2015).

Qualora l'esito dei contenziosi dovesse risolversi in senso sfavorevole all'Amministrazione regionale, si procederà con una riedizione dell'interpello, tenuto conto delle relative variazioni delle posizioni indotte nella graduatoria.


B. Revisione dell'elenco delle sedi farmaceutiche approvato con DGR n. 2199/2012.

  1. Sono definitivamente espunte le sedi farmaceutiche soppresse dai Comuni con proprio provvedimento;
  2. sono espunte con riserva le sedi annullate da provvedimenti giurisdizionali per le quali i Comuni non abbiano provveduto ad assumere o a completare con determinazione finale le procedure per una nuova istituzione o localizzazione. In tal caso le sedi di nuova rideterminazione saranno inserite nell'elenco ogni qualvolta la procedura di nuova istituzione o di nuova localizzazione sarà completata antecedentemente al primo o ai successivi interpelli;
  3. si mantengono in elenco le sedi farmaceutiche i cui ricorsi sono stati decisi con sentenze confermative definitive, ovvero, nel caso in cui i ricorsi siano stati accolti in primo grado, il Comune di riferimento abbia provveduto ad individuare una nuova localizzazione in tempo utile per l'interpello;
  4. si mantengono in elenco con riserva le sedi i cui ricorsi sono stati respinti in primo grado con sentenze non ancora passate in giudicato o già appellate in Consiglio di Stato.

A tal riguardo va precisato che:

  1. l'assegnazione delle sedi mantenute in elenco con riserva avviene effettuata sotto condizione. Essa diverrà definitiva in corrispondenza del passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado che hanno rigettato i ricorsi proposti avverso le stesse o all'esito dei giudizi di appello di definitivo rigetto dei ricorsi di primo grado;
  2. il provvedimento regionale di assegnazione delle sedi farmaceutiche decade automaticamente in caso di definitivo accoglimento del ricorso (con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o all'esito dell'appello).


C. Accettazione/Assegnazione sedi farmaceutiche

Si dà atto che l'accettazione effettuata dal candidato tramite la Piattaforma ministeriale s'intende sottoposta a condizione con sospensione degli effetti dell'assegnazione, in attesa della definizione dei ricorsi pendenti, e, quindi, con annullamento degli effetti degli interpelli, qualora l'autorità giudiziaria accolga i ricorsi pendenti e si renda necessario garantire il diritto dei canditati a conseguire una sede secondo l'ordine di graduatoria.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di effettuare un nuovo interpello, anche per tutte le sedi, se ritenuto necessario al fine di garantire il diritto dei canditati a conseguire una sede secondo l'ordine di graduatoria.

La competente Struttura regionale, all'esito della procedura informatizzata di interpello/accettazione/assegnazione di cui alla Piattaforma tecnologica e applicativa unica ministeriale, provvederà alla nomina dei vincitori ovvero dei candidati che a seguito dell'interpello avranno provveduto ad accettare nei termini previsti la sede loro assegnata (art. 11 del bando di concorso).

In ogni caso, l'efficacia del provvedimento regionale di nomina del vincitore e di contestuale assegnazione della sede farmaceutica sarà da intendersi sospensivamente condizionata sino alla definizione dei ricorsi pendenti e sottoposta agli effetti derivanti dal loro eventuale accoglimento, sia con riguardo alle variazioni sulle sedi messe a concorso, che con riferimento alle posizioni dei candidati in graduatoria.

Stante la dinamicità che caratterizza la procedura di interpello candidati/assegnazione sedi e la tempistica correlata alla validità della graduatoria, si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici - con la collaborazione dell'Avvocatura regionale per quanto di propria competenza - di procedere all'aggiornamento secondo i criteri sopra indicati dell'elenco completo delle sedi farmaceutiche disponibili, utile ai fini dell'attivazione delle procedure informatiche di cui all'art. 10 del bando di concorso, con pubblicazione dello stesso nella pagina dedicata del sito internet ufficiale della Regione
-http://www.regione.veneto.it/web/sanita/concorso-pubblico-straordinario-per-sedi-farmaceutiche- con le indicazioni necessarie all'individuazione dei relativi contenziosi (autorità, numero di ruolo generale).

Si evidenzia che, in considerazione del nuovo assetto organizzativo regionale, alla nomina dei vincitori assegnatari, ovvero all'adozione dei provvedimenti di assegnazione ed eventuale revoca della stessa relativi alle sedi farmaceutiche provvederà il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici.

Si precisa da ultimo che i Soggetti preposti all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, previo accertamento del possesso dei dovuti requisiti, sono le Aziende ULSS competenti per territorio ai sensi dell'art. 14, L.R. n. 78/1980.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTAla legge 2.4.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i.;

VISTAla legge 8.11.1991 n.362 "Il riordino del settore farmaceutico";

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 31 maggio1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica", con particolare riferimento all'art. 14;

VISTO l'art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico" come modificato dal D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34;

VISTA la delibera di Giunta regionale 28 agosto 2012, n. 1766 "Individuazione di sedi farmaceutiche disponibili nel territorio regionale ai sensi dell'art. 11, comma 9, decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012";

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto;

VISTA la delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344 "Assegnazione sede farmaceutica ex art. 19, legge n. 763/1981. Modifica DGR n. 2199 del 6.11.2012, Allegato A1"

VISTI i decreti del Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici nn. 10 del 12.3.2015 (BURV n. 27 del 20.3.2015) e 20 del 25.6.2015 (BURV n. 66 del 3.7.2015) di approvazione della graduatoria di merito;

Col parere favorevole dell'Avvocatura regionale reso seduta stante dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione, ivi inclusi pertantoi criteri e le modalità operative nelle stesse indicati;
  2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto;
  3. di stabilire che l'avvio delle procedure per l'interpello avvenga a seguito della pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato disponente la correzione dell'errore materiale nel ricorso RG n. 3913/2016;
  4. di dare atto che alla nomina dei vincitori assegnatari, ovvero all'adozione dei provvedimenti di assegnazione/revoca relativi alle sedi farmaceutiche provvederà il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel Sito internet al seguente indirizzo:
    http://www.regione.veneto.it/web/sanita/concorso-pubblico-straordinario-per-sedi-farmaceutiche.

 

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