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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 14 ottobre 2016


Materia: Artigianato

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1551 del 10 ottobre 2016

Presa d'atto dell'Accordo del 16 luglio 2015 adottato dalla Conferenza Unificata sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici e recepimento del conseguente Documento Unitario approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 marzo 2016.

Note per la trasparenza

Il provvedimento prende atto dell'Accordo approvato dalla Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 e recepisce il Documento Unitario approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 marzo 2016 concernenti le attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici su aree pubbliche.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (cd. "direttiva Servizi" o " Bolkestein"), di seguito denominata "direttiva", ha formulato una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato.

Con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", di seguito definito "decreto legislativo", lo Stato provvedeva a recepire nell'ordinamento italiano le disposizioni di cui alla direttiva, intervenendo anche in materia di commercio su aree pubbliche.

In tal senso, al fine di adeguare la normativa vigente alla direttiva ed in particolare alle disposizionisecondo cui sono vietati il rinnovo automatico dell'autorizzazione, nonché l'introduzione di una disciplina di favore per il prestatore uscente, l'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo ha demandato la definizione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ad un'Intesa da approvarsi in sede di Conferenza Unificata, di seguito denominata "Intesa". All'Intesa il decreto legislativo demandava altresì la definizione delle disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dall'entrata in vigore del medesimo decreto e fino all'approvazione delle disposizioni transitorie.

La Conferenza Unificata ha approvato l'Intesa con atto in data 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013, n. 79; della stessa la Regione ha preso atto con deliberazione n. 986 del 18 giugno 2013.

Successivamente, in data 16 luglio 2015, in considerazione del fatto che «tutte le attività di commercio che si svolgono su aree pubbliche presentano i medesimi presupposti giuridici e che pertanto necessitano di un trattamento omogeneo», la medesima Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvava un Accordo sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

Il suddetto Accordo, in particolare, impegnava Governo, Regioni ed Enti locali ad adottare «gli atti di rispettiva competenza ai fini dell'interpretazione uniforme dell'applicabilità dell'Intesa del 5 luglio 2012 [...], con particolare riferimento alla durata delle concessioni, alla disciplina delle procedure di selezione ed alle disposizioni transitorie, anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici svolte su aree pubbliche, che presentano caratteristiche, modalità di esercizio e termini di svolgimento rientranti tra quelle considerate attività di vendita oggetto della medesima Intesa, con esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni vigenti».

Infine, per garantire, come previsto dal sopra citato Accordo, l'uniforme interpretazione delle modalità applicative dell'Intesa del 5 luglio 2012, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, in data 24 marzo 2016, ha approvato, in recepimento dell'Accordo stesso, un Documento Unitario contenente i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendite di quotidiani e periodici.

Si tratta dunque, in questa sede, di prendere atto dell'Accordo del 16 luglio 2015 in sede di Conferenza Unificata, nonché di recepire il Documento Unitario del 24 marzo 2016, rinviando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, alla Deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 18 giugno 2013 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibile, e definendo nel contempo taluni criteri applicativi con riferimento alla specifica disciplina di settore.

I contenuti del presente provvedimento sono stati preventivamente illustrati e condivisi con i componenti del Gruppo di lavoro di cui alla deliberazione n. 219 del 3 marzo 2016, partecipato da rappresentanti delle Amministrazioni comunali e delle Associazioni di categoria.

1. Criteri di selezione

Con riferimento ai criteri di priorità stabiliti dall'Intesa nel caso di domande concorrenti, si evidenzia quanto segue in ordine all'applicabilità degli stessi alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici su aree pubbliche:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa. Punteggi:

-   anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
-   anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
-   anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

2) l'anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione:

in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, si attribuisce un punteggio pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

b) criterio per la concessione di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, il Documento Unitario propone di attribuire un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai Comuni territorialmente competenti;

Si evidenzia che l'impegno assunto al fine di ottenere l'applicazione del suddetto criterio deve essere rispettato anche dagli eventuali successivi aventi causa.

Con riferimento al criterio sub b), come già indicato nella deliberazione n. 986 del 2013, si ricorda che lo stesso può trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai posteggi non sottoposti a vincoli o limitazioni derivanti da norme volte alla tutela di motivi imperativi di interesse generale quali, ad esempio, quelli previsti dalla normativa in materia igienico-sanitaria, nonché dalla Direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 ottobre 2012 concernente "esercizio dell'attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi a altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale".

c) criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

Si propone di attribuire un punteggio pari a 3 punti all'impresa che risulti in regola con la normativa contributiva ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

2. Assegnazione di nuove aree pubbliche.

Per il caso di procedure di selezione per l'assegnazione di nuove aree pubbliche, si ritiene di far propri i criteri e punteggi definiti dal Documento Unitario di seguito riportati:

1

criterio correlato alla qualità dell'offerta

punti 05


La particolare qualità dell'offerta, al fine dell'assegnazione del punteggio correlato, è dimostrata dall'esistenza dei seguenti elementi:

-        vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
-        partecipazione alla formazione continua;

2

criterio correlato alla tipologia del servizio fornito

punti 03


Il punteggio correlato alla tipologia del servizio fornito è assegnato nel caso in cui l'operatore si impegni a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari;

3

criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica

punti 02


Il punteggio correlato alla presentazione di progetti innovativi è assegnato nei seguenti casi:

-        compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
-        utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

3. Disposizioni transitorie

Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017-2020), le seguenti disposizioni transitorie:

a.       le concessioni scadute a partire dal giorno 8 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono prorogate sino al 8 maggio 2017 compreso;
b.       le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza Unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 17 luglio 2017 compreso;
c.       le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, che sono state rinnovate automaticamente ai sensi della normativa previgente, rimangono valide sino alla loro scadenza naturale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 117 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

VISTA l'Intesa del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno pubblicata nella G.U. del 4 aprile 2013 n. 79;

VISTO l'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani;

VISTO il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 marzo 2016 per l'attuazione dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, recante criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani, assunto in recepimento dell'Intesa del 5 luglio 2012;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 18 giugno 2013 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

SENTITO in data 15 settembre 2016 il Gruppo di lavoro di cui alla deliberazione n. 219 del 3 marzo 2016, partecipato da rappresentanti delle Amministrazioni comunali e delle Associazioni di categoria;

delibera

1.      di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2.      di prendere atto dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;

3.      di recepire il Documento Unitario approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 marzo 2016 in attuazione dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 di cui al punto precedente;

4.      di dare atto che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, trova applicazione la Deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 18 giugno 2013 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibile;

5.      di incaricare il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;

6.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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