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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 14 ottobre 2016


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1492 del 26 settembre 2016

Linee guida regionali finalizzate all'eradicazione della nutria in applicazione della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15. DGR n. 79/CR del 9.8.2016 (articolo 2, comma 1, L. R. n. 15/2016).

Note per la trasparenza

recepimento del parere espresso dalla Terza commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge regionale n. 15/2016, in merito alle Linee Guida regionali finalizzate all'eradicazione della nutria, in applicazione dell'articolo 2, comma 1 e dell'art. 3 della L. R. n. 25/2016, parziale modifica e approvazione delle Linee Guida;

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 79/CR del 9.8.2016 e Parere alla Giunta Regionale PAGR n. 122 del 6.9.2016 trasmesso con nota prot. 0021370 del 19.9.2016.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'articolo 11, comma 12 della Legge 11 agosto 2014, n.116 ha modificato l'articolo 2, comma 2 della legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela.

Detta esclusione ha comportato:

- l'inapplicabilità, per la nutria, degli specifici piani di controllo previsti dall'articolo 19 della medesima L. n. 157/1992, a norma del quale le Province hanno potuto predisporre piani di controllo numerico delle nutrie avvalendosi anche di operatori abilitati provvisti di porto di fucile ad uso caccia;

- l'inapplicabilità dell'articolo 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 (articolo istitutivo del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica) e, di conseguenza, l'irrisarcibilità degli ingenti danni arrecati dalla nutria alle produzioni agricole;

- la "rivisitazione" della strategia regionale volta all'eradicazione e comunque al contenimento della nutria, e ciò anche sulla base dei chiarimenti della Circolare interministeriale prot. n. 21814 del 31.10.2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, la quale, dando atto che le nutrie sono transitate dallo status di "fauna selvatica" (e quindi protetta) allo status di "specie nociva" alla stregua di animali infestanti e dannosi, confermava i due sostanziali effetti del richiamato intervento legislativo nazionale:

a)   trasferimento ai Comuni della competenza sulla gestione delle nutrie (sino ad allora in capo alle Regioni e/o alle Province);
b)   possibilità di utilizzo, nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, di tutti gli strumenti impiegati per le specie nocive oggetto di interventi di controllo a fini di eradicazione (analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni).

Tenuto conto che la presenza incontrollata della nutria risulta dannosa all'ecosistema, all'agricoltura e può comportare pericolo, in particolare con riferimento al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale ed ai danni alle produzioni agricole, con DGR n.1100 del 18.8.2015 avente ad oggetto "Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie" la Giunta Regionale, a supporto degli adempimenti in capo alle Amministrazioni comunali, ha disciplinato gli interventi di controllo delle popolazioni di nutria presenti in ambito regionale. A tal fine è stato definito il quadro di riferimento per le metodologie di cattura mediante gabbia-trappola e successiva soppressione eutanasica, per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento CE n. 1069/2009 nonché tenuto conto della nota esplicativa del Ministero della Salute prot. n. 3991 del 9.2.2015 per i casi di abbattimento occasionale.

Le oggettive difficoltà operative incontrate dai Comuni nell'assolvimento della nuova incombenza ed i ricorsi amministrativi che hanno ostacolato l'applicazione delle ordinanze dei Sindaci, hanno determinato una situazione di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie a livello regionale.

Anche in relazione alle suddette difficoltà è nuovamente intervenuto lo Stato che, con Legge n. 221 del 28.12.2015, pubblicata sulla G. U. n. 13 del 18.1.2016 ed entrata in vigore il 2.2.2016, nel confermare l'esclusione della specie in parola dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della più volte richiamata L. n. 157/1992, dispone che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni di nutria vengano realizzati come disposto dall'art. 19 della medesima L. n. 157/1992. In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di eradicazione/controllo numerico della nutria torna in capo alle Regioni in quanto titolari delle funzioni di controllo previste e disciplinate dal medesimo articolo 19.

L'inquadramento normativo, comunitario, nazionale e regionale, applicabile alla specie e la situazione ad oggi della nutria nel Veneto in termini di presenza nei diversi contesti territoriali oltre che di dannosità sono rappresentati nell'Allegato A alpresente provvedimento.

La Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della Nutria (Myocastor coypus)", disciplina l'attuazione di azioni di controllo, a fini di eradicazione, della specie, prevedendo tra l'altro l'emanazione di linee guida finalizzate all'eradicazione della nutria, da approvare a cura della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione consiliare (ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L. R. n. 15/2016).

Tali linee guida devono stabilire in particolare (ai sensi dell'articolo 3 della L. R. n. 15/2016):

a)     contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione finalizzato alla eradicazione, di cui all'articolo 2, comma 2 della articolo 2;
b)     compiti di Regione, Città metropolitana, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni agricole e realtà associative organizzate;
c)     modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse anche avvalendosi della collaborazione della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e delle Aziende unità locali socio-sanitarie;
d)     metodologia per la raccolta e trasmissione dei dati;
e)     procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori, possibili forme incentivanti a favore degli operatori autorizzati alle attività di cui all'articolo 4;
f)      norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati, in particolare per gli interventi di contenimento previsti nei centri abitati e nei luoghi turistici.

Nel rispetto delle indicazioni della norma, si è quindi provveduto, a cura della dipendente Struttura tecnica, ad individuare in dettaglio: i soggetti attuatori, sia pubblici che privati, coinvolti nelle attività di controllo/eradicazione; le loro funzioni, i metodi di intervento, i periodi, gli orari e le aree di intervento oltre a fornire indicazioni in ordine al monitoraggio e alla rendicontazione delle operazioni di controllo ai fini di valutare l'efficacia della messa in atto delle linee guida stesse.

Con provvedimento della Giunta Regionale, n. 79/CR del 9.8.2016, si è disposta una preliminare adozione delle Linee guida in parola; trasmesse alla competente Commissione consiliare con nota prot. n. 319123 del 22.8.2016, le predette Linee guida sono state sottoposte all'esame della stessa ed hanno acquisito il previsto parere (PAGR n. 122), formalizzato con nota prot. n. 0021370 del 19.9.2016 della Terza Commissione Consiliare.

Con il parere PAGR n. 122 la predetta Commissione ha proposto alcune puntuali integrazioni o precisazioni di maggior dettaglio nel testo delle Linee guida in parola, con specifico riferimento 1) all'integrazione, tra le realtà associative organizzate, anche delle Associazioni Venatorie; 2) alla possibilità di ampliare (e ciò al fine di aumentare l'efficacia e l'operatività del sistema che ad oggi assicura, come confermato dall'ISPRA, la massima selettività di intervento) anche ai soggetti privati il possesso di gabbie di cattura, prevedendo, in ogni caso, che tutte le gabbie, sia pubbliche che private, devono essere registrate a cura della Provincia o Città Metropolitana territorialmente competente, riportando su ciascuna gabbia gli estremi della registrazione con una apposita targhetta, dando atto che la procedura in parola consente, in qualsiasi momento, di definire, per ciascuna gabbia, soggetto proprietario, soggetto detentore, collocazione nel territorio, modalità di soppressione eutanasica, operatività realizzata in termini di catture; 3) di puntualizzare e implementare le modalità operative di puntuale controllo delle gabbie di cattura e delle metodologie di soppressione eutanasica degli esemplari catturati, al fine di garantire l'obiettivo generale di ridurre al minimo la sofferenza dell'animale; 4) di prevedere la possibilità di attuare azioni di contenimento a fini di eradicazione anche nel corso della stagione venatoria, avendo sempre a riferimento operatori formati e nominalmente autorizzati a svolgere l'attività di controllo solo nella struttura gestionale locale ove sono ammessi all'esercizio venatorio, in quanto è proprio l'ISPRA a sottolineare nelle proprie linee guida come durante i mesi più freddi l'attività di controllo della specie consegue i migliori risultati. Inoltre sono state effettuate alcune correzioni di meri refusi e inserite più chiare esplicazioni di alcuni passaggi.

La Commissione ha infine proposto alla valutazione della Giunta regionale la possibilità di includere anche i possessori di porto d'armi ad uso sportivo tra i soggetti attuatori autorizzati all'abbattimento delle nutrie con arma da fuoco. Al momento la normativa di riferimento non consente tale inclusione poiché a tali soggetti è data facoltà di maneggio dell'arma solo ed esclusivamente nell'ambito di strutture sportive dedicate (poligoni e tiro a volo) e non sul restante territorio; si evidenzia anche come gli stessi siano estranei alle categorie puntualmente indicate dagli articoli 19 della Legge n. 157/1992, 17 della L. R. n. 50/1993 e 4, comma 2 della L. R. n. 15/2016.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede quindi all'approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L. R. n. 15/2016, delle "Linee guida regionali (articolo 2, comma 1 e articolo 3, comma 1 L. R. n. 15/2016) finalizzate all'eradicazione della nutria, in applicazione della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15" di cui all'Allegato B al presente provvedimento con le correzioni e integrazioni inserite sulla base del parere rilasciato dalla competente Commissione Consiliare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11.2.1992, n.157;

VISTA la L. R. n. 50/1993;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2011;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1143/2014;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/1141;

VISTA la Legge 11.8.2014, n. 116;

RICHIAMATA la Circolare interministeriale prot. 21814 del 31.10.2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali;

RICHIAMATA la DGR n. 1100 del 18.8.2015 ad oggetto "Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie";

PRESO ATTO di quanto disposto dall'articolo 7, comma 5 lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 221;

VISTA la L. R. n. 19/2015;

VISTA la L. R. n. 15/2016;

VISTA la L. R. n. 18/2016;

VISTA la L. R. n. 54/2012;

VISTI gli articoli 2, comma 1 e 3 della L. R. n. 15/2016;

VISTO il parere favorevole (PAGR n. 122) espresso dalla Terza Commissione Consiliare (prot. n. 0021370 del 19.9.2016) ai sensi dell'articolo 2, comma1 della L. R. n. 15/2016;

DATO ATTO che le parziali e puntuali modifiche all'Allegato B proposte dalla Terza Commissione Consiliare risultano compatibili sotto i profili del merito tecnico e giuridico:

delibera

1.     di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.     di approvare, in applicazione dell'articolo 2, comma 1 della Legge regionale 26.5.2016, n. 15, l'Allegato B"Linee guida regionali (articolo 2, comma 1 e articolo 3, comma 1 L. R. n. 15/2016) finalizzate all'eradicazione della nutria, in applicazione della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15" che costituisce parte integrante del presente provvedimento, come modificate e integrate sulla base delle osservazioni espresse dalla Commissione consiliare competente;

3.     di prendere atto dell'Allegato A al presente provvedimento "Inquadramento normativo e situazione della nutria nel Veneto";

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di incaricare la Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

6.     di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1492_AllegatoA_330512.pdf
1492_AllegatoB_330512.pdf

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