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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 04 ottobre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1461 del 21 settembre 2016

Decorrenza periodo transitorio di cui all'art. 22 della L.R. 4/2016 - Disposizioni per l'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione delle disposizioni attuative di cui all'art. 21 della legge.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, premesso che risultano decorsi i termini del periodo transitorio disciplinato dalla L.R. 4/2016, si forniscono disposizioni per l'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione della disposizioni attuative di cui art. 21 della legge.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che viene contestualmente abrogata con la nuova norma.

L'art. 22 della citata L.R. 4/2016 disciplina il periodo transitorio fino alla completa applicazione della norma conseguente all'emanazione degli atti di cui all'art. 21 della legge da parte della Giunta regionale.

Nello specifico il comma 3 dell'art. 22 prevede che ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 del medesimo articolo, (ovvero quelli avviati in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge, o avviati successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, per i quali si sono applicate le disposizioni di cui alla legge 10/99, ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA e che non si siano ancora conclusi), si applichino le procedure della legge 4/2016.

Va tra l'altro ricordato che le disposizioni di cui agli artt. 10 ed 11 della legge 4/2016 disciplinano, nel primo caso, il procedimento per il rilascio del solo provvedimento di valutazione di impatto ambientale e, nel secondo caso, l'ipotesi in cui il proponente abbia fatto richiesta contestuale di rilascio del provvedimento di VIA, dell'autorizzazione e/o l'approvazione del progetto e/o il rilascio dell'AIA .

Si tratta ora di completare l'iter di quei procedimenti amministrativi che si sono conclusi favorevolmente nel periodo di vigenza della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 in materia di VIA con l'istruttoria da parte della Commissione regionale operante secondo la predetta disciplina regionale (L.R. n. 10/1999), mancando la sola formale adozione della deliberazione della Giunta regionale che ne avrebbe dovuto sancire la conclusione ai sensi della medesima normativa, distinguendo le ipotesi in cui le istanze dei proponenti siano state presentate per il conseguimento del mero giudizio di compatibilità ambientale (parere di VIA) da quelle in cui l'istanza sia stata avanzata per l'ottenimento del parere di VIA e, contestualmente, i provvedimenti di approvazione, autorizzazione e/o AIA.

In definitiva, nelle more della completa emanazione degli atti previsti a completa attuazione della L.R. n. 4/2016, atteso quanto disposto espressamente dall'art. 10, comma 5, il provvedimento di VIA dovrà essere adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA; qualora invece il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'art. 11, appare ragionevole ritenere che il provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la  L.R. n.10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

delibera

1.      di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.      di trasmettere la presente deliberazione alle Direzioni afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;

3.      di dare atto che nelle more della completa attuazione di quanto previsto all'art. 21 della L.R. n. 4/2016 le disposizioni di cui alle premesse del presente provvedimento trovano applicazione, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 19 della legge regionale in parola, per tutti i procedimenti in itinere, cioè a dire sia per quelli di rilascio del solo provvedimento di VIA che per quelli finalizzati al rilascio contestuale del provvedimento di VIA, dell'autorizzazione e/o l'approvazione del progetto e/o il rilascio dell'AIA;

4.      di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;

5.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.     di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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