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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 27 settembre 2016


Materia: Enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 09 settembre 2016

Conferma del contributo assegnato agli enti locali con Dgr n. 615 del 5 maggio 2016, ai sensi della LR n.9/2002, art.3 - Bando 2015 e nuovo riparto quote contributive.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento è confermato il contributo già assegnato con Dgr n. 615/2016 agli enti locali per progetti di videosorveglianza, ai sensi della LR 9/2002, art.3, Bando anno 2015, disponendo una diversa modalità di erogazione del contributo agli aventi diritto, attraverso un nuovo riparto delle quote contributive, a parziale deroga di quanto previsto dal bando, allo scopo di ovviare alle difficoltà contabili insorte e garantire in tal modo la concreta e integrale fruibilità del contributo spettante.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con Dgr n. 615 del 5 maggio 2016 la Giunta regionaleassegnava i contributi agli enti locali ammessi a finanziamento in esito al bando emanato nell'anno 2015 e approvato con Dgr n. 795/2015, per progetti di investimento volti ad incrementare il livello di sicurezza del territorio, in particolare mediante l'installazione o l'implementazione di sistemi di videosorveglianza, destinando a loro favore la somma complessiva di € 1.358.648,68. Tale somma era quantificata in coerenza con il quadro delle risorse allocate sul relativo capitolo 100105 del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2017 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018 approvato con DSGP n. 4 del 9 marzo 2016 (€ 1.368.400,00).

Successivamente alla sopra citata delibera di assegnazione è però emerso che la effettiva disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio, valorizzato solo per l'anno in corso, è stata ridotta a € 1.300.000,00, come risulta dai riscontri contabili interni effettuati e acclarati anche con Dgr n. 914 del 22 giugno 2016; ciò per effetto della Dgr n. 1853 del 10.12.2015 "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi dal 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art.3 comma 7 del D. Lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti".

Come accennato, inoltre, la somma a disposizione è stata iscritta a bilancio per la sola annualità 2016, dal che ne consegue anche la sopravvenuta discordanza con le previgenti modalità di erogazione del contributo, previste dall'Allegato A alla Dgr n. 795 del 14 maggio 2015, nella parte in cui è prevista l'erogazione in tre quote successive ripartite su più annualità.

In effetti, in base alle nuove regole di contabilità pubblica, fissate in particolare agli articoli 56 e 57 del D. Lgs. 118/2011, l'impegno di spesa va imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza avuto riguardo all'atto di assegnazione del beneficio economico; specularmente, la relativa liquidazione interviene quando la relativa obbligazione passiva diviene esigibile, anche sulla scorta del cronoprogramma di spesa previsto.

E' dunque evidente la necessità di ripensare le modalità di erogazione stabilite dal bando (secondo le quali nel corso del corrente anno 2016 sarebbe possibile attribuire solo il primo acconto pari al 30% del contributo) rimodulandone il riparto e la relativa tempistica, onde evitare il rischio di "perdere" una fetta consistente delle risorse a disposizione per il solo anno in corso e non garantire integralmente il beneficio atteso, sul quale gli enti fanno affidamento per poter realizzare progetti di importanza strategica per la sicurezza del territorio.

La soluzione che si intende ora prospettare consente di superare le difficoltà contabili insorte e garantire l'effettivo e integrale cofinanziamento dei progetti con i fondi disponibili, senza che ciò comporti peraltro alcuna discriminazione a danno dei beneficiari e ferme restando tutte le condizioni e le cautele previste dal bando stesso, nel pieno rispetto dei vincoli imposti dal nuovo regime di contabilità finanziaria c.d. "potenziata".

A questo proposito, soccorre anche la considerazione che ai sensi di quanto disposto dall'allegato 4.2, punto 5.2 lett.c del citato D. Lgs. 118/2011, il contributo in parola si qualifica tecnicamente come trasferimento in conto capitale, che sebbene destinato a coprire spese di investimento, è contabilmente equiparato ai trasferimenti correnti: per tale tipologia di spesa vale infatti la regola secondo cui è possibile impegnare e liquidare "nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo".

Si propone pertanto di confermare integralmente quanto disposto con Dgr n. 615/2016, stabilendo che - a parziale deroga di quanto stabilito all'Allegato A, Paragrafo 5 della Dgr n. 795 del 14 maggio 2015 circa l'ammontare delle quote contributive e la relativa tempistica di erogazione - il Direttore competente debba attenersi alle seguenti modalità:

  • Acconto: nel corso del corrente esercizio finanziario 2016 sono effettuati l'impegno e la liquidazione della quota principale del contributo, calcolata in misura percentualmente ridotta a ciascun beneficiario in rapporto alla effettiva disponibilità finanziaria presente sul capitolo 100105, come riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento;
  • La liquidazione dell'acconto a favore di singoli beneficiari è effettuata previa acquisizione della seguente documentazione:
    • espressa accettazione del contributo regionale e delle modalità di erogazione quivi previste, con l'obbligo di integrale realizzazione del progetto ammesso,nel rispetto delle condizioni fissate dal bando;
    • espresso impegno alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite, entro il termine prefissato, nei casi previsti dai Paragrafi 6 (Durata, gestione e rendicontazione dei progetti - Sezione Rendicontazione ), commi 4 e 5, e 9 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni), commi 3, 4 e 5 dell'Allegato alla Dgr n. 795 del 14 maggio 2015;
    • dichiarazione a firma del responsabile incaricato circa lo stato di attuazione del progetto e del relativo cronoprogramma di spesa, e relativi eventuali aggiornamenti.
  • Saldo: la quota contributiva residuale spettante, quantificata sulla scorta della rendicontazione finale prodotta secondo il cronoprogramma di spesa e a termini di bando, è impegnata e liquidata nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, o comunque appena possibile, a valere sui fondi che saranno resi disponibili sul relativo capitolo di bilancio.

Con queste nuove modalità di erogazione è garantita la piena ed effettiva fruibilità del beneficio concesso - che altrimenti, come già spiegato, sarebbe radicalmente compromesso ove fossero applicate rigidamente le relative regole del bando fissate al Paragrafo 5 dell'Allegato A della Dgr n. 795/2015; in questo modo gli enti locali sono anzi molto favoriti, potendo disporre fin da subito quasi integralmente della somma attesa, ridotta di un minimo margine di circa il 4% rispetto al contributo assegnato, e ciò agevolerà sicuramente la piena e tempestiva realizzazione dei progetti.

Inoltre, in questo modo, si riduce anche il rischio di impegnare somme che potrebbero essere poi non interamente erogate perché, come spesso accade, in fase attuativa possono verificarsi minori spese: infatti la quota residua sarà concessa solo previa rendicontazione finale e sulla scorta delle relative risultanze.

D'altro canto, non sussiste alcun rischio di "indebito arricchimento" da parte degli enti locali, perché permangono tutte le cautele e le sanzioni previste dal bando in caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative previste, compresa la revoca o il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DATO ATTO che il direttore della Direzione competente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizione giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

VISTA la DGR n. 795 del 14.05.2015;

VISTO il DDR n. 41 del 02.02.2016;

VISTO il DSGP n. 4 del 9 marzo 2016;

VISTA la DGR n. 615 del 5 maggio 2016;

VISTA la DGR n. 914 del 22 giugno 2016,

VISTA la Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 ;

VISTI gli artt.13, 17 e 18 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

VISTI gli artt. 26, 27 e 35, comma 2 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7;

VISTA la Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 8;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n.39;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

delibera

1.      Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      Di confermare il contributo assegnato con propria precedente Dgr n. 615 del 5 maggio 2016, stabilendo che, a parziale deroga di quanto stabilito dal bando approvato con Dgr n. 795 del 14 maggio 2015, al Paragrafo 5 dell'Allegato A e per le motivazioni espresse in premessa, il Direttore competente deve attenersi alle seguenti modalità:

  • Acconto: nel corso del corrente esercizio finanziario 2016 sono effettuati l'impegno e la liquidazione della quota principale del contributo, calcolata in misura percentualmente ridotta a ciascun beneficiario in rapporto alla effettiva disponibilità finanziaria presente sul capitolo 100105, come riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento e di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
  • La liquidazione dell'acconto a favore di singoli beneficiari è effettuata previa acquisizione della seguente documentazione:
    • espressa accettazione del contributo regionale e delle modalità di erogazione quivi previste, con l'obbligo di integrale realizzazione del progetto ammesso,nel rispetto delle condizioni fissate dal bando;
    • espresso impegno alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite, entro il termine prefissato, nei casi previsti dai Paragrafi 6 (Durata, gestione e rendicontazione dei progetti - Sezione Rendicontazione ), commi 4 e 5, e 9 ( Cause di esclusione, revoca e sanzioni), commi 3, 4 e 5 dell'Allegato alla Dgr n. 795 del 14 maggio 2015;
    • dichiarazione a firma del responsabile incaricato circa lo stato di attuazione del progetto e del relativo cronoprogramma di spesa, e relativi eventuali aggiornamenti.
  • Saldo: la quota contributiva residuale spettante, quantificata sulla scorta della rendicontazione finale prodotta secondo il cronoprogramma di spesa e a termini di bando, è impegnata e liquidata nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, o comunque appena possibile, a valere sui fondi che saranno resi disponibili sul relativo capitolo di bilancio.

3.      Di approvare l'Allegato A "ELENCO ENTI ASSEGNATARI E NUOVO RIPARTO QUOTE CONTRIBUTIVE- LR N. 9/2002, ART. 3, BANDO 2015", contenente il nuovo riparto delle quote del contributo assegnato con Dgr n.615/2016;

4.      Di determinare in Euro 1.300.000,00 ( unmilionetrecentomilaeuro//00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa entro il corrente esercizio finanziario 2016, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, con i fondi stanziati al Capitolo 100105, Articolo 002, Macroaggregato 203, Titolo 2, Programma 0302, Missione 03 del Bilancio di Previsione 2016-2018;

5.      Di dare atto che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, a cui è stato assegnato il capitolo al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

6.      Di determinare in Euro 58.648,68 (cinquantottomilaseicentoquarantotto//68) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, a valere sui fondi stanziati al Capitolo 100105 sull'Articolo 002, Macroaggregato 203, Titolo 2, Programma 0302, Missione 03 dei futuri Bilanci di Previsione, in ottemperanza a quanto stabilito al precedente punto 2 "Saldo";

7.      Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011 e che la copertura dei relativi investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione è costituita dal saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, come acclarato con Dgr n. 914 del 22 giugno 2016;

8.      Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia locale dell'esecuzione del presente atto e per l'attuazione degli adempimenti inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'adozione delle derivanti procedure di liquidazione nei modi enei limiti di quanto indicato ai punti 2, 3, 4 e 6 del presente dispositivo;

9.      Di pubblicare il presente provvedimento sulla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

10.     Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

11.     Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

1419_AllegatoA_330184.pdf

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