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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 13 settembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1319 del 16 agosto 2016

Contarina Spa - richiesta di modifica ed autorizzazione all'esercizio dell'impianto sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili costituiti da prodotti assorbenti (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici), presso lo stabilimento di Lovadina di Spresiano (TV). Art. 211 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento è autorizzata la modifica dell'impianto di ricerca e sperimentazione per il trattamento e il recupero di rifiuti costituiti da prodotti assorbenti (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici), presso lo stabilimento di Lovadina di Spresiano (TV).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza della ditta prot. n. 17951 del 30 ottobre 2015;
parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente del 23 giugno 2016, n. 4002.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'art. 30 della L. R. 3/2000, la ditta Contarina Spa, che ha sede legale e stabilimento in Via Vittorio Veneto, 6 a Lovadina di Spresiano (TV), ha presentato, con nota n. 17951 del 30 ottobre 2015, assunta al protocollo regionale con n. 442558 del 2 novembre 2015, istanza per la modifica ed autorizzazione all'esercizio dell'impianto sperimentale di trattamento e recupero dei rifiuti urbani domestici e assimilabili da raccolta differenziata costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici.

L'attività in oggetto è stata precedentemente autorizzata con deliberazione di Giunta regionale del 03.11.2014, n. 2064.

L'impianto sperimentale è collocato all'interno dello stabilimento della ditta Contarina Spa in Via Vittorio Veneto, 6 a Spresiano (TV), già autorizzato al trattamento dei rifiuti in oggetto in quanto componente sostanziale del rifiuto secco non riciclabile avviato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (C.S.S.). La sperimentazione rappresenta quindi una possibile integrazione delle attività industriali di gestione dei rifiuti in essere.

Il progetto presentato, sulla base delle evidenze emerse nel corso del primo anno di sperimentazione, intende perfezionare il processo di trattamento allo scopo di migliorare la qualità dei materiali riciclabili da rendere disponibili al maggior numero di settori produttivi.

In particolare ha la finalità di:

  • perseguire il miglioramento delle prestazioni della raccolta differenziata locale e dell'effettivo recupero di materia;
  • promuovere il riciclaggio delle frazioni di rifiuto urbano costituite da prodotti assorbenti (3% del rifiuto urbano) che attualmente, sia in Italia che in Europa, hanno come destinazione lo smaltimento;
  • creare nuove opportunità di lavoro sia a livello di gestione della raccolta sul territorio che di operatività impiantistica;
  • ottenere del materiale recuperato da inserire in idonei cicli produttivi;
  • confermare la sostenibilità ambientale del progetto, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

Le modifiche proposte verranno realizzate nel medesimo edificio in cui è stata autorizzata l'attività sperimentale, all'interno del polo integrato in località Lovadina, autorizzato con Decreto del dirigente della Provincia di Treviso n. 131 del 13.04.2016, per:

  • il recupero di rifiuti non differenziati e di rifiuti speciali assimilabili per la produzione di C.S.S.,
  • il recupero di frazioni differenziate da rifiuto urbano secco recuperabile,
  • lo stoccaggio di rifiuti urbani particolari,
  • il travaso di rifiuti organici.

Oggetto della sperimentazione è la raccolta di pannolini e pannoloni da asili nido e case di riposo con contenitori dedicati dotati di sacco per racchiudervi il rifiuto, allo scopo di rendere più sicuro il trasporto e lo stoccaggio.

In riferimento ai quantitativi massimi di rifiuti trattabili nell'impianto sperimentale, il limite massimo stoccabile di rifiuti da prodotti assorbenti è di 20 tonnellate, il quantitativo massimo trattabile giornaliero è di 5 tonnellate, il quantitativo massimo annuo trattabile è pari a 1500 tonnellate. La durata della sperimentazione, secondo quanto stabilito dall'art. 211 del D. Lgs. 152/06 s.m.i e dall'art. 30 della L. R. 3/2000, non può superare i due anni, tuttavia qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale la sperimentazione può essere interrotta prima della scadenza.

Per quanto attiene le tipologie di rifiuti oggetto della campagna sperimentale di cui si tratta, si fa presente che le stesse dovranno provenire da sistemi di raccolta di rifiuti costituiti da prodotti assorbenti post-consumo provenienti unicamente da asili nido e case di riposo.

È preclusa, ad ogni modo, la possibilità di utilizzare analoghe tipologie di rifiuti che provengono da strutture sanitarie e/o da centri di raccolta autorizzati solo ai sensi del D. M. 8 aprile 2008 e s.m.i.

Qualora il proponente, nel corso della sperimentazione, ritenesse opportuno estendere la raccolta dei rifiuti in parola anche alla rete dei centri di raccolta comunali, nel rispetto di quanto chiarito dalla DGR n. 3043 del 20 ottobre 2009, è necessario che i Gestori dei centri di raccolta interessati siano in possesso di una preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio ai sensi dell'art. 29 della L. R. 3/2000.

Si precisa inoltre che deve comunque essere sempre garantito il rispetto di quanto stabilito nel provvedimento provinciale che autorizza tutte le sezioni dello stabilimento di Spresiano (Decreto del dirigente della Provincia di Treviso n. 131 del 13.04.2016).

Il processo di trattamento dei rifiuti da prodotti assorbenti per l'igiene intima consiste in un sistema di sterilizzazione del rifiuto in autoclave, finalizzato alla rimozione dei microrganismi patogeni naturalmente presenti, quindi in una sezione dedicata alla separazione meccanica dei materiali che compongono il rifiuto stesso, principalmente fibra di cellulosa e frazione plastica in PP/PE, per il loro avvio alla filiera del recupero e riciclo di materia.

Vista la tipologia di rifiuto trattato e al fine di ridurre la dispersione di sostanze odorose ed evitare diffusione di batteri patogeni, è necessario che la ditta adotti le misure necessarie a minimizzare le emissioni fuggitive, in particolare durante le fasi di carico e scarico, limitando altresì il tempo di permanenza dei rifiuti in ingresso allo stoccaggio.

Complessivamente la filiera di raccolta, trattamento ed avvio a recupero dei materiali in questione, in virtù del mancato sfruttamento di nuove risorse naturali per produrre materiali da immettere nel mercato, comporta - sulla base di quanto preliminarmente valutato dalla ditta - un effetto positivo in termini di riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambiente.

L'attività sperimentale fin qui svolta ha permesso di accertare l'elevata qualità delle raccolte differenziate dei prodotti assorbenti, dimostrata dalle analisi merceologiche effettuate dal proponente. E' stata inoltre verificata la perfetta sanificazione delle frazioni riciclabili avviate a recupero, che sottoposte ad opportune analisi hanno dimostrato l'assenza di microrganismi patogeni.

Le migliorie tecnologiche proposte nel nuovo progetto sono volte quindi a migliorare il grado di purezza delle frazioni in uscita e ad ottimizzare l'intero sistema in termini energetici.

Infine, trattandosi di un'attività sperimentale nel campo dei rifiuti, si ritiene opportuno porre particolare attenzione alle attività di controllo e di ribadire la necessità che la ditta presenti agli Enti competenti una relazione tecnica con periodicità almeno semestrale, che deve contenere gli aspetti sanitari ed ambientali rilevanti enunciati nel programma di monitoraggio.

La proposta progettuale è stata esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente nella seduta del 23 giugno 2016, che, dopo averne valutato i contenuti sotto il profilo ambientale, tecnico, economico, urbanistico e giuridico - amministrativo, ha reso parere favorevole con prescrizioni n. 4002; tale parere, posto a corredo del presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s. m. i.;

VISTA la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3 s. m. i.;

VISTA la delibera di Giunta Regionale del 3 novembre 2014, n. 2064;

VISTO il parere n. 4002 reso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente nella seduta del 23 giugno 2016;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L. R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento e di autorizzare la ditta Contarina Spa ad effettuare, presso lo stabilimento sito in Via Vittorio Veneto, 6 a Lovadina di Spresiano (TV), le modifiche all'impianto sperimentale e ad esercitare l'attività descritta in premessa nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto.
  2. Di prendere atto del parere n. 4002 reso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente nella seduta del 23 giugno 2016, Allegato A, quale parte integrante del presente provvedimento.
  3. Di stabilire che l'attività sperimentale riguarderà i rifiuti costituiti da prodotti assorbenti post-consumo provenienti unicamente da asili nido e case di riposo e non potranno essere impiegati rifiuti provenienti da strutture sanitarie e/o da centri di raccolta autorizzati esclusivamente ai sensi del D. M. 8 aprile 2008 e s.m.i. Inoltre, l'attività sperimentale è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato A e deve essere condotta, in particolare, nel rispetto dei seguenti limiti:
    1. limite massimo stoccabile: 20 tonnellate;
    2. quantitativo massimo trattabile giornaliero: 5 tonnellate;
    3. quantitativo massimo annuo trattabile: 1500 tonnellate.
  4. Qualora il proponente, nel corso della sperimentazione, ritenesse opportuno estendere la raccolta dei rifiuti in parola anche alla rete dei centri di raccolta comunali, nel rispetto di quanto chiarito dalla DGR n. 3043 del 20 ottobre 2009, è necessario che i Gestori dei centri di raccolta interessati siano in possesso di una preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio ai sensi dell'art. 29 della L. R. 3/2000.
  5. Di stabilire che, la ditta è tenuta ad aggiornare/integrare, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, un programma di monitoraggio ambientale, da sottoporre a Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Dipartimento ARPAV di Treviso, che contempli anche il controllo delle emissioni, sia liquide che gassose, di poliacrilato di sodio (SAP) e monopersolfato potassico.
  6. Di determinare che con periodicità semestrale dovrà essere predisposta una relazione che riporti gli esiti delle analisi svolte secondo il programma di monitoraggio, da trasmettere a Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Spresiano e Dipartimento ARPAV di Treviso.
  7. Di stabilire che la Regione del Veneto si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano possibili situazioni di pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
  8. Di specificare che dovranno essere tenuti gli appositi registri di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e i rifiuti oggetto di sperimentazione dovranno riportare nella registrazione delle movimentazioni l'annotazione: "rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni e assorbenti igienici".
  9. Di stabilire che, nella relazione finale, la ditta dovrà dare specifico riscontro dell'assenza di pericoli di contaminazione con agenti patogeni imputabili alla campagna sperimentale.
  10. Di revocare la precedente delibera di Giunta Regionale del 3 novembre 2014, n. 2064 di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sperimentale.
  11. Di incaricare il Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto.
  12. Di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  13. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
  14. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  15. Di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

Allegato_DGR_1319_2016_329138.pdf

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