Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 83 del 26 agosto 2016


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1278 del 09 agosto 2016

Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria (Decisione 2005/734/CE e ss.mm.ii.; Dispositivo dirigenziale del Direttore generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 14.12.2015). Autorizzazione e disposizioni esecutive per la stagione venatoria 2016/2017.

Note per la trasparenza

Ai sensi della Decisione 2005/734/CE, modificata, da ultimo, con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 2015/2225 del 30.11.2015 e attuata a livello nazionale, da ultimo, con Dispositivo dirigenziale del Direttore generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 14.12.2015, si autorizza l'applicazione per la stagione 2016/2017 del regime di deroga all'utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi quali richiami vivi nell'esercizio venatorio, secondo le procedure gestionali già fissate per le passate stagioni venatorie in applicazione del protocollo operativo allegato al medesimo Dispositivo dirigenziale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decisione 2005/734/CE del 19.10.2005 e ss.mm.ii.;
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 2015/2225 del 30.11.2015;
Dispositivo dirigenziale del Direttore generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 14.12.2015.

L'Assessore Giuseppe Pan, di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

In relazione all'emergenza sanitaria a suo tempo registratasi in ambito internazionale ed europeo avuto riguardo al propagarsi di ceppi ad alta patogenicità di virus dell'influenza aviaria, l'Unione Europea, con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 di modifica della precedente Decisione 2005/734/CE, ha stabilito, tra le varie misure integrative di riduzione del rischio epidemiologico, il divieto dell'uso di volatili degli ordini Anseriformes e Charadriformes come richiami vivi nella caccia agli uccelli acquatici (d'ora in avanti "richiami").

Con il medesimo provvedimento l'Unione Europea ha tra l'altro stabilito che, in deroga al divieto di cui sopra, l'autorità competente può autorizzare l'uso dei suddetti richiami nel rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono, tra l'altro:

  • l'identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento;
  • l'attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo, che ne comprenda la registrazione e controlli di laboratorio specifici, nonché la limitazione ed il controllo degli spostamenti;
  • una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e gli altri volatili in cattività, nonché la garanzia del mantenimento delle norme di biosicurezza già previste per i volatili domestici.

Alla luce delle rassicurazioni espresse dall'Istituto nazionale di riferimento, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in ordine alla situazione epidemiologica nazionale, nonché accogliendo le sollecitazioni provenienti dal mondo venatorio e dalle Amministrazioni regionali, in primis quella del Veneto, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha provveduto fin dal 2008 (O.M. 01.08.2008) a rimuovere il divieto di utilizzo di richiami precedentemente imposto a fini cautelativi con O.M. 26.08.2005 e successive proroghe e a concedere la possibilità di applicazione della deroga prevista dalla Decisione comunitaria di cui sopra, demandando alle Regioni l'attivazione delle procedure operative rispondenti ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e dettagliati nel medesimo provvedimento ministeriale.
Con DGR n. 2429 dell'8 agosto 2008 la Giunta regionale del Veneto ha quindi per la prima volta attivato un sistema, articolato in quattro tematiche principali (1-Anagrafica, 2-Tracciabilità e Rintracciabilità, 3-Biosicurezza e 4-Misure sanitarie di controllo), che, grazie anche alla sinergia con le Amministrazioni provinciali e con il medesimo Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), ha permesso l'attivazione del regime di deroga a partire dalla stagione venatoria 2008/2009. Tale sistema è stato poi implementato e perfezionato nella successiva stagione venatoria 2009/2010 attraverso dei correttivi e chiarimenti definiti con DGR n. 2058 del 07.07.2009, e confermato per le successive stagioni venatorie (da ultimo, per la stagione venatoria 2015/2016, con DGR n. 952 del 28 luglio 2015).
Con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 2015/2225 del 30.11.2015, la Commissione Europea ha disposto la proroga della validità del suddetto regime derogatorio fino al 31 dicembre 2017, provvedimento a cui ha fatto seguito il Dispositivo dirigenziale del Direttore generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 14.12.2015 ai sensi del quale, valutata l'attuale situazione epidemiologica, è concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nell'attività venatoria fino alla data del 31 dicembre 2017, alle condizioni fissate dal protocollo operativo allegato al Dispositivo dirigenziale medesimo.
Tutto ciò premesso, alla luce dei dati che continuano ad attestare in ordine alla positiva applicazione del regime di deroga di cui trattasi secondo le disposizioni operative emanate dalla Regione del Veneto con i provvedimenti citati, con il presente provvedimento si autorizza per la stagione venatoria 2016/2017 l'utilizzo nell'esercizio venatorio di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l'anagrafica dei detentori di richiami e la tracciabilità dei richiami stessi di cui alla DGR 2058/2009 nonché nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l'utilizzo dei richiami medesimi di cui alla stessa DGR 2058/2009 così come modificate con DGR n. 2095 del 03.08.2010 (disposizioni operative che sono state riproposte per esteso, da ultimo, negli Allegati A, B, C, D ed E della richiamata DGR n. 1637 del 31 luglio 2012 e che qui si riconfermano integralmente, fatti salvi i dovuti adeguamenti temporali, pur non facendo materialmente parte del presente provvedimento).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Decisione 2005/734/CEE, così come modificata con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 e, da ultimo, con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 2015/2225 del 30.11.2015;

VISTO il Dispositivo dirigenziale del Direttore generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 14.12.2015;

RICHIAMATA la DGR n. 2429 dell'8 agosto 2008;

VISTE le DGR n. 2058 del 07.07.2009, n. 2095 del 03.08.2010, n. 1366 del 03.08.2011, n. 1637 del 31.07.2012, n. 1286 del 16.07.2013, n. 1372 del 28.07.2014 e n. 952 del 28.07.2015 ;

RICHIAMATA la legge 157/1992, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 31, c. 1 lettera h);

RICHIAMATO l'articolo 2 c.1 e l'Allegato C della legge regionale 50/1993;

RICHIAMATO il vigente ordinamento in materia di Polizia veterinaria;

VISTO l'art. 2, c. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RICHIAMATO altresì il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alle premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1.   di autorizzare per la stagione venatoria 2016/2017 il regime di deroga all'utilizzo nell'esercizio venatorio di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi, previsto dalla Decisione 2006/574/CE del 18.08.2006 e ss.mm.ii. così come recepita, da ultimo, con Dispositivo dirigenziale del Direttore generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 14.12.2015, nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l'anagrafica dei detentori di richiami e la tracciabilità dei richiami stessi di cui alla DGR n. 2058 del 07.07.2009 nonché nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l'utilizzo dei richiami medesimi di cui agli Allegati A, B, C, D ed E della DGR n. 1637 del 31.07.2012;
2.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
3.   di incaricare la Direzione AgG FEASR, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
4.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro