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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 12 agosto 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 26 luglio 2016

La M. Mineraria S.r.l. - Concessione mineraria del giacimento "Bellocca" in Comune di Tregnago (VR). Comune di localizzazione: Tregnago (VR). Comune interessato: San Giovanni Ilarione (VR). Procedura di V.I.A., autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 308/2009, D.G.R. n. 327/2009) e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004). Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di sfruttamento della concessione mineraria del giacimento "Bellocca", in Comune di Tregnago (VR).

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 13/11/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta La M. Mineraria S.r.l., con sede legale in Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - P.IVA e C.F. 02674930280, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, approvazione/autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009) e contestuale procedura per il rilascio dell''autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con protocollo regionale n. 642975.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il l'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Gli Uffici regionali effettuato l'esame formale delle documentazione, con nota prot. 8009 in data 08/01/2010, ha richiesto al proponente le integrazioni necessarie. La M. Mineraria S.r.l. ha trasmesso agli Uffici regionali la documentazione integrativa richiesta, acquisita con prot. n. 161377 in data 23/03/2010 e con prot. n. 165066 in data 24/03/2010.

Con nota prot. 187519 in data 06/04/2010, l'Unità Complessa V.I.A. espletata l'istruttoria preliminare, ha comunicato l'avvio del procedimento ed il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 30/06/2010 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Tregnago (VR), il Comune di San Giovanni Ilarione (VR), ARPAV - Direzione Generale, l'Unità Periferica Servizio Forestale di Verona, l'Unità di Progetto Genio Civile di Verona, la Direzione Geologia e Georisorse, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza.

In data 06/07/2010, presso la Sala Civica del Comune di Tregnago (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni interessati dagli impatti ambientali conseguenti alla realizzazione dell'intervento.

Il Comune di Tregnago (VR), con nota acquista al protocollo regionale 708707 in data 21/12/2009, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente alla data 14/12/2009.

Durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 553 del 21/10/2015, Allegato A del presente provvedimento

Con nota in data 11/01/2010, prot. 9346, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), copia dello Studio di Incidenza Ambientale, presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006,al fine di acquisire un parere in merito che, successivamente veniva integrata e sostituita come richiesto da La M. Mineraria S.r.l. (in data 24/03/2010 - prot. 165066) con quella allegata alla nuova nota trasmessa in data 13/04/2010 - prot. 202235.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi con nota acquisita in data 10/05/2010, prot. n. 251963, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 2010/19 del 19/04/2010, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

Con nota in data 11/01/2010 - prot. 9325, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione regionale Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive.

Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. con nota prot. 563796 in data 27/10/2010, hanno comunicato al proponente che, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 27/1997, la Commissione Regionale V.I.A. era decaduta in data 22/09/2010 e che, pertanto, l'istruttoria risultava sospesa sino alla nomina della nuova Commissione, avvenuta successivamente con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011.

Con nota in data 08/12/2010, prot. 8228, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con il Regio Decreto n. 1443 del 29/07/1927 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del regno". Nel parere, acquisito in data 18/01/2012 al prot. 25860, la Direzione regionale ritiene che:

"(...)

a) non sussistono oggettivamente le condizioni per attribuire, ai rinvenimenti di materiale ascrivibile alla 1^ categoria del R.D. 1443/27, come risultanti dalle indagini prodotte, il carattere di giacimento minerario economicamente coltivabile;

b) il progetto di coltivazione sia del tutto incoerente con le previsioni di ubicazione e consistenza del giacimento;

c) il progetto di coltivazione sia carente. (...)".

La Ditta proponente, a seguito di formale richiesta di accesso agli atti, ha provveduto a replicare (con nota acquisita in data 29/06/2012 - prot. 305017, inoltrata alla Direzione regionale Geologia e Georisorse in data 23/07/2012 - prot. 338564) al succitato parere.

Con successiva documentazione, acquista:

-     in data 13/11/2014 - prot. 483217;

-     in data 22/01/2015 - prot. 28031;

La M. Mineraria ha ulteriormente replicato al parere espresso dalla competente Direzione regionale, in data 18/01/2012.

Ad integrazione di quanto già espresso con parere datato 18/01/2012, la Sezione Geologia e Georisorse ha evidenziato, con nota acquisita in data 12/05/2015 - prot. n. 198628, ulteriori carenze progettuali in relazione ala dimostrazione dell'effettiva consistenza del giacimento nelle forme e dimensioni prospettate dal proponente.

Con nota prot. 319038 in data 05/07/2011 il Servizio Forestale regionale di Verona rilevava che l'area oggetto dell'intervento è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e risulta boscata ai sensi della Legge Forestale n. 52/1978. Nella medesima comunicazione veniva riportato il parere di competenza nel quale venivano evidenziate carenze sul progetto presentato.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 06/07/2011. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Preso atto di quanto dichiarato dal proponente, nell'istanza di VIA e nella documentazione allegata, in merito alla presenza del "Vincolo paesaggistico" nelle aree interessate dall'intervento, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. con nota n. 384274 in data 11/08/2011, hanno chiesto alla Ditta proponente (così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica) di trasmettere la documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il proponente con nota acquisita al prot. 528782 in data 11/11/2011 ha chiesto una proroga di 90 (novanta) giorni per la predisposizione e la consegna della succitata documentazione.

La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale 99008 in data 01/03/2012, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota prot. 10753 in data 06/03/2012) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

-     del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

-     del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, con propria nota n. 12518 - class. 34.19.071/15.1 del 10/05/2012 (acquisita al protocollo regionale 247446 in data 29/05/2012), ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti, inoltrata a La M. Mineraria S.r.l. in data 18/09/2012 (protocollo regionale 418662).

Il proponente con le seguenti note:

-     in data 21/01/2013, acquisita al prot. 28228;

-     in data 04/10/2013, acquisita al prot. 421218;

-     in data 23/01/2014, acquisita al prot. 29964;

ha comunicato con lo stato di avanzamento per la predisposizione e la consegna della succitata documentazione integrativa richiesta.

Gli Uffici del Settore V.I.A. (sentita la Commissione regionale V.I.A. nella seduta del giorno 11/03/2015) hanno comunicato (con nota in data 10/07/2015 - prot. 286381) il diniego alla richiesta di sospensione del termine previsto per l'espressione del parere di competenza pervenuta dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici (acquisita agli atti in data 23/02/2015 al prot. 76508).

Nella nota comunicazione veniva sollecitato l'espressione del parere di competenza al fine di poter concludere l'iter valutativo e amministrativo in questione.

La M. Mineraria S.r.l., con nota acquisita in data 24/07/2014al prot. 317004, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiestodalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, integrandola con successiva comunicazione acquisita al prot. 351914 in data 19/08/2014.

La Direzione Generale Archeologia - Soprintendenza Archeologia del Veneto - Nucleo Operativo di Verona, con nota n. 0009170 - class. 34.19.07 del 24/07/2015 (acquisita al protocollo regionale 309010 in data 28/07/2015), ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

La Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici (ora Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto) e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, non hanno provveduto ad esprimere i pareri di competenza.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 30/09/2011, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

A seguito di ripetute richieste di appuntamento pervenute da La M. Mineraria S.r.l., si sono svolti presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia tre incontri tecnici (in data 19/04/2012, in data 10/09/2014 e in data 09/12/2014) ai quale erano presenti oltre al proponete, anche il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A. ed i rappresentai degli Uffici regionali.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali:

-     in data 24/01/2012 al protocollo n. 35090;

-     in data 24/07/2014 al protocollo n. 317004;

-     in data 19/08/2014 al protocollo n. 351914;

-     in data 19/06/2015 al protocollo n. 273916.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013).

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 553 in data 21/102015 - Allegato A del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Con nota n. 460617 in data 12/11/2015 gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso alla Ditta La M. Mineraria S.r.l. (e successivamente, con nota n. 469370 in data 18/11/2015, anche alle Amministrazioni ed agli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento), formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda

La Ditta proponente con nota acquista al protocollo regionale n. 501355 in data 09/12/2015, ha richiesto una proroga fino al giorno 15/02/2016, per la presentazione delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

La richiesta è stata discussa e assentita durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 21/12/2015 ed è stata formalizzata alla Ditta (ed alle Amministrazioni ed agli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento) con nota n. 4378 in data 08/01/2016.

L'Avv. G. Paolo Mistruzzi per conto della Ditta La M. Mineraria S.r.l., con propria nota in datata 13/02/2016 (acquisita al protocollo regionale 57393 in data 15/02/2016), ha depositato la documentazione al fine di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (inoltrata, alle Amministrazioni ed agli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, con nota prot. 79140 in data 29/02/2016).

Con nota acquisita agli atti in data 19/05/2016 - prot. 197760, La M. Mineraria S.r.l. ha presentato, in relazione alla convocazione alla seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 19/05/2016 (avvenuta con protocollo regionale 185421 in data 11/05/2016) alcune considerazione in relazione all'iter valutativo condotto dalla medesima Commissione e dalla Struttura regionale compatente per le attività estrattive, che ha caratterizzato l'istanza in questione.

Quanto evidenziato dal proponente è stato puntualmente contro dedotto dal gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A. durante la seduta del giorno 19/05/2016 e di seguito integralmente riportato:

"(...) Il Vice-Presidente dà lettura sintetica dei contenuti della comunicazione pervenuta dalla Ditta La M. Mineraria S.r.l. in data 18/05/2016.

Il Dott. Bagolini, in qualità di referente del gruppo istruttorio e in relazione a quanto riportato nella nota evidenzia che, proprio la Ditta, ha in vari momenti prolungato la durata del procedimento, presentando documentazione progettuale aggiuntiva volontaria per superare le molteplici problematiche che emergevano nel corso dell'iter valutativo del progetto (p.es., la richiesta di integrazioni da parte del MIBAC).

Il Dott. Bagolini chiede che vengano messe a verbale le controdeduzione, predisposte dal gruppo istruttorio, a quanto esposto dalla Ditta nella succitata nota:

-     al fine di quantificare lo spessore del giacimento la Ditta ha effettuato un numero di sondaggi non sufficiente e in quelli a disposizione ha evidenziato la presenza di materiale solamente la parte più superficiale e non in profondità;

-     le analisi e le informazioni sui materiali fornite dal Prof. De Vecchi non hanno carattere di ufficialità. La Commissione V.I.A. basa le proprie valutazioni su dati provenienti dal Ministero;

-     la mancanza dei carotaggi effettuati nel 2002, al fine di effettuare nuove prove/analisi sui campioni, non può essere imputata alla Commissione V.I.A., tant'è vero che la stessa ha richiesto di effettuare dei sondaggio ulteriori al fin di superare questa problematica;

-     in relazione alla presupposta sottrazione di documentazione depositata agli atti da La M. Mineraria S.r.l. presso l'ex Dipartimento Geologia della Regione Veneto, la Ditta proponente che ne denuncia il fatto, non ha consegnato alcun protocollo di deposito presso la struttura regionale a dimostrazione di quanto dichiara;

-     la superficie interessata dal cantiere è così ridotta rispetto all'estensione areale del permesso di ricerca, da non giustificare la reale convenienza economica dello sfruttamento del giacimento;

-     la durata ultra ventennale dell'iter non può essere riferita e ricondotta alla procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto la Ditta ha presentato l'istanza in data 13/11/2009. (...)".

Con parere n. 591 in data 19/05/2016 - Allegato B del presente provvedimento, confermando il proprio parere espresso in data 21/10/2015 (n. 553), la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il R.D. n. 1443 del 29/07/1927;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA      la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la  L.R. n.10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTO     l'art. 22 comma 2 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016 che stabilisce che "alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

CONSIDERATO che gli adempimenti di cui al citato art. 2, della L.R. n. 4 del 18/02/2016, a tutt'oggi non sono stati emanati;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 21/10/2015;

VISTO il parere n. 553 del 21/10/2015, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 04/11/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 21/10/2015;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 19/05/2016;

VISTO il parere n. 591 in data 19/05/2016, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 01/06/2016, di approvazione del verbale della seduta del giorno 19/05/2016;

delibera

1.      di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.      di prendere atto facendoli propri i pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A., n. 553 in data 21/10/2015 - Allegato A al presente provvedimento e n. 591 in data 19/05/2016 - Allegato B al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;

3.      di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza presentata dalla Ditta La M. Mineraria S.r.l., con sede legale in Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - P.IVA e C.F. 02674930280, per le motivazioni indicate nel parere n. 553 in data 21/10/2015 - Allegato A al presente provvedimento e n. 591 in data 19/05/2016 - Allegato B al presente provvedimento;

4.      di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta La M. Mineraria S.r.l., con sede legale in Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - P.IVA e C.F. 02674930280 (PEC:cm.mineraria@pec.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Verona, al

Comune di Tregnago (VR), al Comune di San Giovanni Ilarione (VR), all'Unità Organizzativa Geologia, all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, all'Unità Organizzativa Forestale di Verona e Rovigo, all'Unità Organizzativa Genio Civile Verona, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Archeologia del Veneto;

5.      di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

6.      di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;

7.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

9.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1209_AllegatoA_327834.pdf
1209_AllegatoB_327834.pdf

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