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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 09 agosto 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1170 del 19 luglio 2016

Definizione modalità organizzative e svolgimento corsi di formazione e aggiornamento professionale, in applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. d), della L. 135/90 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e lotta contro l'AIDS", per il triennio 2016-2018 (Legge 05.06.1990, n. 135, D.M. 30.10.1990 modificato ed integrato dal D.M. 25.07.1995).

Note per la trasparenza

Con il presente atto, per il triennio 2016-2018, si procede alla definizione delle modalità organizzative e di svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti al personale dipendente medico e non medico del S.S.R. operante nelle strutture di malattie infettive e nelle strutture che offrono assistenza ai malati di AIDS, nonché ad una descrizione dei compiti della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica alla quale è demandata la concreta realizzazione ed erogazione dei corsi stessi, che si svolgeranno materialmente presso alcune aziende sanitarie.
 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge 5 giugno 1990, n. 135, avente ad oggetto "Programmi degli interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS", ha previsto un articolato programma di interventi in tale campo, che include, tra l'altro, la formazione del personale del S.S.R. .

In particolare all'art. 1, comma 1, lettera d) è previsto "lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive ed altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS, da tenersi fuori dell'orario di servizio...".

Il Decreto Ministeriale 30 ottobre 1990, successivamente modificato ed integrato dal DM del 25 luglio 1995, disciplina i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, ed affida alle Regioni l'attività di coordinamento degli stessi.

Il precitato decreto ministeriale statuisce, tra l'altro, che:

  1. i corsi della durata di 36 ore complessive annue, possono essere articolati su più cicli formativi, devono tenersi fuori dall'orario di servizio, con obbligo di frequenza, e con corresponsione per ciascun partecipante di un assegno di studio dell'importo di € 2.065,83 lordo, annuo;
  2. le Regioni e le Province autonome possono prevedere lo svolgimento in comune tra più unità sanitarie locali sia dell'intero programma che di parte dello stesso. Può essere previsto, altresì, che alcuni argomenti siano oggetto di formazione in comune per più categorie di operatori;
  3. può essere ammesso alla frequenza di detti corsi il personale medico non appartenente alla posizione apicale, il personale infermieristico, il personale ausiliario, nonché il personale addetto alle attività di assistenza domiciliare, operanti nei reparti di malattie infettive e negli altri reparti che sono impegnati prevalentemente nell'assistenza ai casi di AIDS.

Ad integrazione del predetto punto c), può, altresì, essere ammesso ai corsi il personale assegnato ai centri regionali autorizzati alla prescrizione e dispensazione dei farmaci antiretrovirali individuati con decreto del Segretario della Segreteria regionale per la Sanità n. 148 del 2/12/2013.

Sulla base delle disposizioni nazionali citate, di anno in anno, la Regione del Veneto ha provveduto alla programmazione delle attività formative (definizione delle Linee Guida per lo svolgimento dei corsi, individuazione della composizione delle commissioni d'esame, designazione dei rappresentati regionali in seno alle medesime commissioni, definizione degli oneri organizzativi e del numero di dipendenti aventi diritto all'accesso ai corsi, individuazione delle sedi di svolgimento, ecc.), demandando alle Aziende UU.LL.SS.SS. ed alle Aziende Ospedaliere, in cui erano presenti unità operative di malattie infettive, il compito di organizzare e somministrare materialmente i corsi di formazione ai dipendenti (scelta del corpo docente, svolgimento delle attività formative, effettuazione delle prove finali di valutazione, ecc.), nonché l'incarico di erogare gli assegni di studio agli stessi, in base alle indicazioni regionali, si vedano ad esempio le delibere di Giunta regionale n. 2531 del 4/8/2009, n. 3493 del 30/12/2010, n. 2149 del 13/12/2011.

Già a decorrere dagli ultimi anni, con deliberazioni n. 1924 del 25/9/2012, n. 2151 del 25/11/2013, n. 1171 del 8/7/2014, ed infine con deliberazione n. 1900 del 23/12/2015, la Giunta regionale ha progressivamente snellito le procedure iniziali ed ha provveduto ad ottimizzare le modalità ed i criteri di organizzazione dei corsi, da ultimo demandando alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica e ad un gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti delle Aziende sanitarie interessate, il compito di definire le nuove "Linee Guida" di svolgimento delle attività formative.

Sulla base dell'esperienza maturata e allo scopo di efficientare l'intero sistema, con il presente provvedimento si intendono introdurre ulteriori variazioni alle modalità di progettazione ed erogazione dei corsi, per migliorare la qualità formativa, renderla omogenea nelle diverse aziende sanitarie interessate, ed ottimizzarne i costi.

In sintesi, i corsi non saranno più organizzati, gestiti ed erogati autonomamente dalle singole aziende sanitarie, bensì da un unico soggetto: la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, la quale, dunque, provvederà a progettare, somministrare, e replicare presso le aziende sanitarie sotto identificate ai punti B) e C), le attività formative.

Specificato quanto sopra, si procede di seguito ad una puntuale elencazione e descrizione dei compiti della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica:

A)    la direzione, l'organizzazione e la gestione dei corsi è affidata alla Fondazione SSP, secondo la procedura ed i criteri di seguito indicati:

la Fondazione SSP si avvale di un Comitato tecnico scientifico per la definizione di:

  1. obiettivi generali delle attività formative;
  2. contenuti e articolazione dei programmi dei corsi, uguali per tutti i dipendenti delle aziende sanitarie;
  3. metodologie didattiche;
  4. modalità organizzative ritenute più idonee, con il vincolo di esaurire l'attività didattica in 5,5 giornate, di cui una in comune per tutti i profili coinvolti;
  5. metodologia di valutazione dei risultati di apprendimento;
  6. valutazione della qualità della didattica;
  7. scelta del corpo docente.

Il Comitato tecnico scientifico è composto da sette membri, esperti medici ed esperti delle professioni sanitarie, provenienti anche da altre Regioni, nonché da un rappresentante della Regione del Veneto ed un rappresentante della Fondazione SSP. La nomina dei componenti il Comitato è effettuata con decreto del Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R.. Il Comitato resta in carica per il triennio 2016-2018.

Di seguito sono illustrate i criteri e le modalità organizzative:

B)    i corsi rivolti al personale medico verranno svolti, prevalentemente, come di seguito indicato:

 

SEDE DI CORSO

AZIENDE SANITARIE DI AFFERENZA

numero edizioni

Azienda Ospedaliera di Padova

ULSS 1 di Belluno

2

ULSS 9 di Treviso

ULSS 12 Veneziana

ULSS 18 di Rovigo

Azienda Ospedaliera di Padova

Azienda Osped. Univer. Integrata di Verona

ULSS 4 Alto Vicentino

2

ULSS 6 Vicenza

ULSS 20 Verona

ULSS 21 Legnago

ULSS 22 Bussolengo

Azienda Osped. Univer. Integrata di Verona

 

C)    i corsi rivolti al personal

e infermieristico, agli operatori socio sanitari e ad altri profili, verranno svolti, prevalentemente, come di seguito indicato:

 

SEDE DI CORSO

AZIENDE SANITARIE DI AFFERENZA

numero edizioni

Azienda Ospedaliera di Padova

ULSS 18 di Rovigo

2/3

Azienda Ospedaliera di Padova

Az. Osped. Univ. Integr. Verona

ULSS 21 Legnago

2

Az. Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

ULSS 6 di Vicenza

ULSS 3 Bassano del Grappa

2

ULSS 4 Alto Vicentino

ULSS 6 Vicenza

ULSS 9 di Treviso

ULSS 1 di Belluno

3

ULSS 9 di Treviso

ULSS 12 Veneziana

 

D)    a decorrere dalla programmazione dei corsi per l'anno 2016, la partecipazione agli stessi dà diritto all'acquisizione di crediti formativi ECM, i quali concorrono al soddisfacimento del debito formativo annuale a cui è tenuto il professionista, secondo quanto previsto dagli Accordi Stato/Regioni in materia di Educazione Continua in Medicina. L'accreditamento dell'evento è a cura della Fondazione SSP.

E)    anche sulla base di quanto definito dal Comitato tecnico scientifico, la Fondazione SSP provvede alla calendarizzazione annuale delle diverse edizioni del corso, che renderà noto alle aziende sanitarie. Le edizioni dei corsi nel triennio 2016-2018 dovranno essere programmate in modo da assicurare, tramite un adeguato turn-over, la frequenza di tutti gli operatori aventi i requisiti previsti.

F)    alla Fondazione SSP è assegnato il finanziamento annuale per la realizzazione dei corsi. In particolare lo stanziamento include: gli oneri derivanti dalla corresponsione degli assegni di studio agli interessati (il cui importo è comprensivo degli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme vigenti); le spese di organizzazione dei corsi; gli oneri relativi all'attività di docenza, definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 1989 e ss.mm. (euro 51,65 orarie lorde per l'attività svolta al di fuori dell'orario di servizio); il rimborso delle spese di viaggio (mezzi pubblici, auto propria) alle condizioni previste per i dipendenti del S.S.R. in missione.

G)    premesso che il numero complessivo degli assegni di studio da corrispondere ai corsisti costituisce una variabile dipendente dalla capienza dello stanziamento finanziario annuale disponibile, il quale include le voci di spesa di cui al precedente punto F), la procedura per l'individuazione dei partecipanti ai corsi è la seguente:

  1. le aziende sanitarie comunicano annualmente alla Fondazione SSP il numero di persone avente titolo alla partecipazione alle attività formative disciplinate dal presente provvedimento;
  2. la Fondazione SSP determina, prima dell'inizio di ogni attività annuale il numero di assegni di studio disponibili per ciascuna azienda e lo rende noto alle aziende stesse. Tale numero è definito in misura proporzionale al numero di aventi titolo comunicato dalle aziende e alle risorse finanziare disponibili;
  3. le aziende sanitarie, sulla base di quanto comunicato dalla Fondazione SSP, individuano i dipendenti autorizzati alla partecipazione ai corsi annuali. La Fondazione SSP ammette ai corsi il personale indicato.

H)    al termine delle attività formative la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica eroga alle aziende sanitarie l'importo corrispondente degli assegni di studio spettanti ai corsisti, nonché il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai medesimi, sulla base di un'apposita rendicontazione redatta dall'azienda di provenienza. E' compito delle singole aziende di provenienza liquidare le somme introitate dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica ai rispettivi dipendenti.

I)    a coloro che superano la prova valutativa finale, la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica rilascia un apposito attestato.

J)    lo svolgimento dei corsi, nonché la valutazione dei risultati della formazione, dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dal DM 30 ottobre 1990 s.m.i..

K)    la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica fornisce annualmente alla Regione del Veneto una relazione sull'attività svolta secondo quanto previsto dal presente atto, comprensiva di rendiconto delle spese sostenute.

I finanziamenti relativi agli assegni di studio ed al rimborso delle spese di docenza e di organizzazione sostenute per l'attivazione dei corsi di formazione previsti dalla L. n. 135/90, disciplinati per entità e modalità di fruizione dalle disposizioni sopra citate, sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale, a destinazione vincolata, annualmente assegnati dallo Stato alle Regioni con specifica deliberazione CIPE,previa adozione di apposito Accordo Stato/Regioni.

In merito a ciò si sottolinea che, ai sensi dell'art. 1 lett. d), della L. 135/90, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) provvede ai finanziamenti dei corsi in oggetto, tuttavia tali finanziamenti pervengono qualche anno dopo rispetto all'erogazione dei corsi (a titolo d'esempio si può evidenziare che con Del. CIPE n. 119/2015 è stato assegnato il finanziamento in materia relativo al 2013 e sempre nel 2015 con Del. CIPE n. 12/2015 e n. 11/2015 sono stati assegnati i finanziamenti relativi rispettivamente al 2012 e al 2011). Pertanto la Regione del Veneto solitamente anticipa il finanziamento di tali corsi attingendo dal FSR annuale, in particolare dalle somme destinate alla gestione sanitaria accentrata della spesa (nonché incassate mensilmente, in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008, sul conto di tesoreria unica intestato alla Sanità della Regione Veneto) e successivamente quando vengono introitate le risorse del Fondo Cipe di cui alla L. 135/90, si compensano le anticipazioni effettuate destinando le somme al finanziamento LEA.

Con il presente provvedimento si propone di procedere alla copertura di spesa con le risorse della GSA anche per il prossimo triennio e di autorizzare le strutture regionali competenti a provvedere agli atti necessari al recupero delle somme quando saranno erogate dallo Stato tramite deliberazioni CIPE relative alla L.135/90.

Si propone altresì, in correlazione alle modalità di organizzazione dei corsi, nel triennio 2016-2018, sopra descritte, anche una differente modalità di finanziamento regionale degli stessi, poiché tutte le spese verranno sostenute dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, che non solo si occupa di questa tipologia di formazione (come già stabilito dalla DGR. 2166/2014) ma si assume anche l'onere del pagamento delle docenze, del rimborso alle aziende Ulss del costo degli assegni di studio e di ogni altra spesa.

Si ritiene necessario, conseguentemente, provvedere all'assegnazione alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica di un finanziamento aggiuntivo (rispetto al contributo annuale) dedicato esclusivamente a tali corsi.

Tale finanziamento per ciascun anno di formazione del triennio 2016-2018 si stabilisce che sia al massimo pari a di € 900.000,00 e precisamente:

  • anno 2016: si provvederà all'assegnazione ed erogazione di un acconto, entro il mese di novembre 2016 per l'avvio dei corsi (che si svolgeranno fra 2016 e il 2017) pari ad euro 100.000,00;
  • anno 2017: si provvederà all'assegnazione ed erogazione del saldo dei corsi avviati nell'anno precedente in base alla rendicontazione formale delle spese effettivamente sostenute ed al finanziamento dei corsi da svolgere interamente nel 2017, per un importo complessivo al massimo pari ad € 1.700.000,00;
  • anno 2018: gestione a regime con un finanziamento al massimo pari a € 900.000,00 per i corsi da svolgere nell'anno stesso.

All'assunzione della relativa obbligazione di spesa pari ad euro 2.700.000,00 per il triennio e alla liquidazione della stessa provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102324 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei lea - gestione sanitaria accentrata presso la regione - trasferimenti correnti (l.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, l.r. 02/04/2014, n.11)" articolo 012, classificazione di V livello del piano dei conti U.1.04.03.99.999 a valere sul conto di tesoreria unica intestato alla Sanità della Regione Veneto n. 306697, che presenta sufficiente disponibilità - codice SIOPE 10603 - 1636 del bilancio pluriennale 2016-2018, nell'ambito delle somme destinate alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica per attività di formazione e ricerca relative al personale SSR e precisamente, in base a quanto indicato nel punto precedente:

  • esercizio 2016 - obbligazione di spesa pari ad € 100.000,00
  • esercizio 2017 - obbligazione di spesa pari ad € 1.700.000,00
  • esercizio 2018 - obbligazione di spesa pari ad € 900.000,00;

Si precisa inoltre che il capitolo U102324 di cui al paragrafo precedente rientra tra quelli individuati dalla D.G.R. n. 480 del 07/04/2015, soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle Uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale (D.Lgs. 118/2011, titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii.) e che la linea di spesa di riferimento di cui al Decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 5 del 18 dicembre 2015, Allegato A, è la seguente "Contributo alla fondazione per attività di formazione e ricerca nell'ambito del personale SSR"

Si demanda ad atti del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR la materiale esecuzione del presente provvedimento, compreso l'impegno e l'erogazione dei finanziamenti per tutto il triennio, nel rispetto di quanto sopra indicato.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 5 giugno 1990, n. 135 ad oggetto: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";

VISTI i DD.MM. del 30.10.1990 e del 25.7.1995;

VISTA la DGR n. 2166 del 18 novembre 2014 "'Fondazione Scuola di sanità pubblica, management delle aziende socio sanitarie e l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti (Fondazione Ssp)'' - approvazione piano d'attività anno 2014 e biennio 2015/2016 - determinazioni conseguenti";

VISTO il Decreto del Segretario della Segreteria regionale per la Sanità n. 148 del 2/12/2013, è stato approvato il documento avente ad oggetto "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) nel paziente adulto affetto da infezione HIVI/AIDS nella Regione del Veneto e identificazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione e dispensazione dei farmaci antiretrovirali";

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

VISTE le Leggi Regionali n. 7 del 23/02/2016 "Legge di Stabilità" e n. 8 del 24/02/2016 "Bilancio di previsione 2016/2018";

VISTA la DGR n. 195 del 3/03/2016 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al ''Bilancio di previsione 2016-2018'';

VISTO il decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 5 del 18 dicembre 2015;

VISTO il decreto del Segretario Regionale della Programmazione n. 4 del 9 marzo 2016;

VISTE le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018 approvate con DGR n. 522 del 26/4/2016;

delibera

  1. di approvare le modalità organizzative e di svolgimento dei corsi nonché la definizione dei compiti della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica per il triennio 2016-2018, come esplicitate nelle premesse che si intendono qui integralmente richiamate;
  2. di assegnare alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica un finanziamento dedicato esclusivamente a tali corsi. Tale finanziamento, per ciascun anno di formazione del triennio, si stabilisce che sia al massimo pari ad € 900.000,00 conseguentemente € 2.700.000,00 in totale e precisamente:
  • anno: 2016 si provvederà all'assegnazione ed erogazione di un acconto per l'avvio dei corsi (che si svolgeranno fra 2016 e il 2017) pari ad € 100.000,00;
  • anno: 2017 si provvederà all'assegnazione ed erogazione del saldo dei corsi avviati nell'anno precedente in base alla rendicontazione formale delle spese effettivamente sostenute e al finanziamento dei corsi da svolgere interamente nel 2017, per un importo complessivo al massimo pari ad € 1.700.000,00;
  • anno: 2018 gestione a regime con un finanziamento al massimo pari a € 900.000,00 per i corsi da svolgere nell'anno stesso.
  1. di determinare in euro 2.700.000,00 l'obbligazione di spesa per il triennio, alla cui assunzione e liquidazione provvederà, con propri atti il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102324 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei lea - gestione sanitaria accentrata presso la regione - trasferimenti correnti (l.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, l.r. 02/04/2014, n.11)" articolo 012, classificazione di V livello del piano dei conti U.1.04.03.99.999 a valere sul conto di tesoreria unica intestato alla Sanità della Regione Veneto n. 306697, che presenta sufficiente disponibilità - codice SIOPE 10603.1636 - del bilancio pluriennale 2016-2018, nell'ambito delle somme destinate alla Fondazione SSP per attività di formazione e ricerca relative al personale SSR e precisamente, in base a quanto indicato nel punto precedente:
  • esercizio 2016 - obbligazione di spesa pari ad € 100.000,00
  • esercizio 2017 - obbligazione di spesa pari ad € 1.700.000,00
  • esercizio 2018 - obbligazione di spesa pari ad € 900.000,00;
  1. di dare atto che la Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, a cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  2. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR alla materiale esecuzione del presente provvedimento, compresi gli impegni e l'erogazione dei finanziamenti per tutto il triennio, nel rispetto di quanto sopra indicato;
  3. di autorizzare le Strutture regionali competenti a provvedere a finanziare la spesa di cui al punto 3 attingendo alle risorse della GSA, anche anticipando l'effettiva erogazione delle somme di cui alla L.135/90 da parte del CIPE;
  4. di incaricare le medesime Strutture regionali compenti al reintegro delle somme di cui al punto 6 a seguito delle deliberazioni CIPE relative all'erogazione dei Fondi di cui alla L. 135/90.
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, e che si tratta di debito non avente natura di carattere commerciale;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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