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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 19 luglio 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1021 del 29 giugno 2016

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 4/2016 e relative modalità di calcolo e versamento.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si da attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 4/2016 in materia di tariffe relative ai costi delle istruttorie dei progetti sottoposti alle procedure di cui alla medesima legge.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla n. 10/1999"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale"che viene contestualmente abrogata con la nuova norma.

La l.r. 4/2016, (Legge) entrata in vigore alla data di pubblicazione sul BUR,all'articolo 4, comma 3, lettera d), attribuisce alla Giunta Regionale la competenza di fissare i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla medesima Legge.

Con precedenti deliberazioni, n. 1843/2005, n. 4148/2009, n. 4323/2009, la Giunta regionale aveva regolamentato la materia ai sensi della precedente disciplina, legge regionale n. 10/1999.

Alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni nell'applicazione di quanto previsto dalle citate deliberazioni, sono stati determinati i criteri, le modalità e i costi stabiliti per il pagamento degli oneri istruttori per le diverse procedure in materia di VIA che coinvolgono a diverso titolo l'Amministrazione regionale e il Comitato regionale VIA, quale organo tecnico-istruttorio competente ai sensi della Legge, al fine di garantire la sostenibilità dell'attività istruttoria indispensabile per far fronte alle incombenze poste in capo all'amministrazione, come meglio specificato nell' Allegato A al presente provvedimento.

In particolare:

A) Per le seguenti tipologie di istanza:

  1. Valutazione di Impatto Ambientale
  2. Valutazione di impatto ambientale e contestuale autorizzazione/approvazione
  3. Verifica di assoggettabilità a VIA
  4. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
  5. Valutazione di Impatto Ambientale con contestuale rilascio dell' AIA

l'onere istruttorio viene commisurato al valore dell'opera da realizzare desunto dal preventivo di spesa allegato all'istanza.

B)     Per le seguenti tipologie di istanza:

  1. Proroga del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
  2. Riesame del provvedimento già emanato

l'onere istruttorio viene commisurato a quanto già versato a copertura degli oneri istruttori per la VIA

C)     Per le seguenti tipologie di istanza:

1.    Rinnovo di autorizzazione o concessione

l'onere istruttorio viene stabilito in una quota fissa per i progetti sottoposti a VIA e per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA.

In Allegato B al presente provvedimento vengono, quindi, definite le modalità di versamento delle tariffe relative ai costi istruttori e le modalità di definizione del preventivo di spesa per la loro determinazione.

Ciò premesso si propone di dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 4, comma 3, lett. d) secondo quanto riportato dagli allegati, Allegato A e Allegato B,al presente provvedimento di cui formano parte integrante.

Le modalità di determinazione degli oneri istruttori e le tariffe da applicare, contenute nel presente provvedimento, si riferiscono ai procedimenti di cui alla legge regionale n. 4/2016, salvo diverse disposizioni delle Province e della città Metropolitana di Venezia per i progetti di competenza, emanate in conformità ai propri ordinamenti.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento non trovano applicazione per i procedimenti di cui all'art. 19 della L.R. n. 4/2016 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.

Si ritiene, infine, che le presenti disposizioni vengano applicate alle istanze presentate a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4/2016;

VISTO il D.M. n. 291 del 21/12/2015

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le DGR n. 1843/2005, n. 4148/2009 e n. 4323/2009;

VISTI gli allegati A e B al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare, secondo quanto riportato in Allegato A, i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla legge regionale 4/2016;
  3. di approvare, secondo quanto riportato in Allegato B, le modalità di versamento delle tariffe relative ai costi istruttori e le modalità di definizione del preventivo di spesa per la loro determinazione;
  4. di applicare le disposizioni di cui ai precedente punti 2 e 3 alle istanze presentate a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  5. di revocare, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, le DGR n. 1843/2005, n. 4148/2009 e n. 4323/2009;
  6. di dare atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento non trovano applicazione per i procedimenti di cui all'art. 19 della L.R. n. 4/2016 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale;
  7. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Coordinamento Attività Operative;
  8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1021_AllegatoA_326543.pdf
1021_AllegatoB_326543.pdf

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