Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 19 luglio 2016


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1018 del 29 giugno 2016

Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016", articolo 20: supporto finanziario per le imprese vittime di comportamenti fraudolenti. Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2013, n. 2216 "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto", Parte Speciale 3 - Finanziamenti agevolati di importo limitato: proroga al 30 giugno 2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono previsti finanziamenti agevolati in favore delle micro, piccole e medie imprese che risultino parti offese in un procedimento penale a carico dei rappresentanti delle aziende debitrici imputati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali. Inoltre, viene ulteriormente prorogata la possibilità, da parte delle PMI, di ottenere finanziamenti agevolati di importo limitato per liquidità aziendale.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016", all'articolo 20 "Misure urgenti per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti", dispone finanziamenti agevolati al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici e che risultino parti offese in un procedimento penale a carico delle stesse aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

Con deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2013, n. 2216, Allegato A, sono state approvate le "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto" relative alle normative in materia di fondi di rotazione per l'industria (legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23), l'artigianato (legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21), il commercio (legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1) e di finanziamenti agevolati con contestuale contributo in conto capitale in favore dell'imprenditoria giovanile (legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57) e femminile (legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1); tali agevolazioni sono gestite dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A..

Le disposizioni di cui trattasi comprendono, al punto 3.2., ultimo paragrafo, "Altri interventi di supporto finanziario" erogabili a fronte di:

  1. crediti insoluti;
  2. crediti maturati verso le Pubbliche Amministrazioni;
  3. rimborsi di finanziamenti a medio - lungo termine;
  4. anticipazioni su ordini e/o contratti.

In fase di prima applicazione, considerato anche che l'articolo 20 della citata legge regionale n. 7/2016 riprende una analoga norma statale e, precisamente, l'articolo 1, commi 199-202, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad oggi non ancora attuata, si ritiene di procedere estendendo le operazioni di supporto finanziario alle fattispecie previste nel citato articolo 20, riservandosi ulteriori integrazioni anche alla luce di quanto sarà previsto dalla disciplina nazionale.

Pertanto, dopo la lettera d) del punto 3.2., ultimo paragrafo, "Altri interventi di supporto finanziario" dell'Allegato A alla DGR n. 2216/2013, è aggiunta la seguente lettera e):

"ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 20 "Misure urgenti per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti", mancata corresponsione di denaro da parte di altre impresedebitrici il/i cui legale/i  rappresentante/i o amministratore/i delegato/i o comunque altra persona legata all'impresa da un rapporto di immedesimazione organica sia/siano imputato/idei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). Le condizioni necessarie per accedere al finanziamento sono le seguenti:

  1. il/i legale/i  rappresentante/i o amministratore/i delegato/i o comunque altra persona legata all'impresa debitrice da un rapporto di immedesimazione organica deve/devono essere imputato/i per reati di cui agli articoli n. 629, 640, 641, del codice penale e n. 2621 del codice civile;
  2. l'azienda vittima del mancato pagamento deve essere parte offesa nel procedimento penale di cui al punto 1.

Al fine di accedere al finanziamento, l'impresa vittima del mancato pagamento deve presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione: copia delle fatture emesse a carico delle imprese debitrici, il/i cui legale/i  rappresentante/i o amministratore/i delegato/i o comunque altra persona legata all'impresa da un rapporto di immedesimazione organica si trovi/no nelle circostanze di cui al punto 1; copia del decreto del pubblico ministero o del giudice che dispone la citazione a giudizio, ove è espressamente indicato che il/i legale/i  rappresentante/i dell'impresa richiedente l'agevolazione è/sono persona/e offesa/e, o copia della costituzione di parte civile dell'impresa richiedente. L'ammontare minimo da documentare,  per singola fattura, non può essere inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), IVA esclusa. L'importo del finanziamento agevolato é compreso fra un minimo di euro 10.000,00 ed un massimo di euro 500.000,00".

Per altri versi, le disposizioni di cui alla DGR n. 2216/2013, Allegato A, prevedono, nella "Parte Speciale 3 - Finanziamenti agevolati di importo limitato", finanziamenti agevolati di importo minimo di euro 10.000,00 e massimo di euro 50.000,00 e durata compresa fra 36 e 60 mesi, incluso un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi, a fronte di pagamenti effettuati negli ultimi 24 mesi antecedenti la domanda di agevolazione e riguardanti: canoni di locazione relativi ai locali adibiti allo svolgimento dell'attività aziendale; utenze di energia elettrica, acqua, gas, telefono fisso e connessione a reti telematiche; rate di mutuo e/o canoni di leasing relativi ad operazioni finanziarie. La citata DGR n. 2216/2013 ha stabilito un periodo di prima applicazione, scadente, ai sensi della successiva deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2015, n. 1178, il 30 giugno 2016.

Con nota della finanziaria regionale, Veneto Sviluppo S.p.A., del 16 giugno 2016, protocollo n. 19385/16, sono stati trasmessi i dati operativi riguardanti i finanziamenti di importo limitato. In particolare, nel periodo compreso tra il 30 giugno 2014 ed il 31 marzo 2016, sono pervenute a Veneto Sviluppo S.p.A. 146 domande, delle quali 143 deliberate e 122 attivate, per un valore pari a complessivi euro 4.427.063,84 di finanziamenti agevolati erogati.

Considerato che nella citata nota si evidenzia "sia il gradimento da parte delle PMI regionali sia un positivo impatto in termini di sostegno alla liquidità delle PMI" si ritiene,pertanto, opportuno prorogare la durata dei finanziamenti agevolati di importo limitato fino al 30 giugno 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 199-202

VISTE le leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 24 dicembre 1999, n. 57, 20 gennaio 2000, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23 e 17 gennaio 2002, n. 2, articolo 21;

VISTAla legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 20;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 3 dicembre 2013, n. 2216, e 8 settembre 2015, n. 1178;

VISTAla nota della finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. del 16 giugno 2016, protocollo n. 19385/16;

VISTAla legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 2 co. 2 e s.m.i.,

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2013, n. 2216; di approvazione delle "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto" con l'inserimento, dopo la lettera d) del punto 3.2., ultimo paragrafo, "Altri interventi di supporto finanziario", della seguente lettera e):

"ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 20 "Misure urgenti per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti", mancata corresponsione di denaro da parte di altre impresedebitrici il/i cui legale/i  rappresentante/i o amministratore/i delegato/i o comunque altra persona legata all'impresa da un rapporto di immedesimazione organica sia/siano imputato/idei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). Le condizioni necessarie per accedere al finanziamento sono le seguenti:

  1. il/i legale/i  rappresentante/i o amministratore/i delegato/i o comunque altra persona legata all'impresa debitrice da un rapporto di immedesimazione organica deve/devono essere imputato/i per reati di cui agli articoli n. 629, 640, 641, del codice penale e n. 2621 del codice civile;
  2. l'azienda vittima del mancato pagamento deve essere parte offesa nel procedimento penale di cui al punto 1.

Al fine di accedere al finanziamento, l'impresa vittima del mancato pagamento deve presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione: copia delle fatture emesse a carico delle imprese debitrici, il/i cui legale/i  rappresentante/i o amministratore/i delegato/i o comunque altra persona legata all'impresa da un rapporto di immedesimazione organica si trovi/no nelle circostanze di cui al punto 1; copia del decreto del pubblico ministero o del giudice che dispone la citazione a giudizio, ove è espressamente indicato che il/i legale/i  rappresentante/i dell'impresa richiedente l'agevolazione è/sono persona/e offesa/e, o copia della costituzione di parte civile dell'impresa richiedente. L'ammontare minimo da documentare,  per singola fattura, non può essere inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), IVA esclusa. L'importo del finanziamento agevolato é compreso fra un minimo di euro 10.000,00 ed un massimo di euro 500.000,00".

3. di prorogare al 30 giugno 2018 l'operatività della "Parte Speciale 3 - Finanziamenti di importo agevolato" contenuta nell'Allegato A alla DGR n. 2216/2013;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro