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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 08 luglio 2016


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1017 del 29 giugno 2016

"Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Indicazioni operative ai Comuni per il rilascio delle concessioni in scadenza.

Note per la trasparenza

In vista della prossima scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, il provvedimento integra i criteri applicativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 986 del 18 giugno 2013 per l'attuazione dell'Intesa ai sensi dell'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio su aree pubbliche, recependo quanto stabilito dal Documento Unitario approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (cd. "direttiva Servizi" o " Bolkestein"), di seguito denominata "direttiva", ha formulato una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato.

Con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", di seguito definito "decreto legislativo", lo Stato provvedeva a recepire nell'ordinamento italiano le disposizioni di cui alla direttiva, intervenendo anche in materia di commercio su aree pubbliche.

In tal senso, al fine di adeguare la normativa vigente alla direttiva ed in particolare alle disposizionisecondo cui sono vietati il rinnovo automatico dell'autorizzazione, nonché l'introduzione di una disciplina di favore per il prestatore uscente, l'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo ha demandato la definizione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ad un'Intesa da approvarsi in sede di Conferenza Unificata, di seguito denominata "Intesa". All'Intesa la legge demandava altresì la definizione delle disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dall'entrata in vigore del medesimo decreto e fino all'approvazione delle disposizioni transitorie.

La Conferenza Unificata ha approvato l'Intesa con atto in data 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013, n. 79; con la deliberazione n. 986 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ne ha preso atto formulando altresì alcuni criteri applicativi con riferimento alla disciplina regionale vigente, al fine di garantirne l'uniforme applicazione a livello regionale, anche richiamando il Documento Unitario approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013, di seguito denominato "Documento Unitario".

In seguito, con la deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 3 marzo 2016, è stato dato avvio ad un percorso di rivisitazione della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", attraverso la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro, partecipato da rappresentanti delle Amministrazioni comunali e delle Associazioni di categoria.

In considerazione dell'avvicinarsi della scadenza delle concessioni, in sede di Gruppo di lavoro i Comuni e le Associazioni di categoria hanno espresso l'esigenza di un'integrazione dei criteri applicativi già individuati con l'Intesa e la citata deliberazione n. 986 del 2013, auspicando uniformità di disciplina a livello regionale e manifestando nel contempo l'opportunità della condivisione del percorso anche con le altre Regioni.

Pertanto, al fine di incontrare le esigenze del territorio testé rappresentate, nonché di garantire piena uniformità di applicazione della disciplina a livello regionale, fermo restando quanto già previsto con la precedente deliberazione n. 986 del 2013, si ritiene di recepire quanto stabilito nel Documento Unitario in ordine all'applicazione dei seguenti criteri di selezione:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, si attribuisce un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda, che partecipa alla selezione. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intera area commerciale.

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

Con riferimento al criterio sub b), come già indicato nella deliberazione n. 986 del 2013, si ricorda che lo stesso può trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai posteggi non sottoposti a vincoli o limitazioni derivanti da norme volte alla tutela di motivi imperativi di interesse generale quali, ad esempio, quelli previsti dalla normativa in materia igienico-sanitaria, nonché dalla Direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 ottobre 2012 concernente "esercizio dell'attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi a altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale".

c) Qualora, eseguita la valutazione in base ai criteri elencati ai punti a) e b), venga riportata una parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in base al criterio riferito all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Con riferimento alla tempistica per l'avvio delle procedure di selezione, si rileva che l'Intesa stabilisce che i comuni "almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL".

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto preme evidenziare che, al fine di addivenire ad una disciplina coordinata ed uniforme su tutto il territorio nazionale, è in corso di predisposizione da parte del Coordinamento tecnico delle Regioni un documento contenente ulteriori criteri applicativi dell'Intesa con particolare riferimento alla tempistica per l'approvazione dei bandi e ad uno schema di bando tipo, documento che sarà successivamente sottoposto all'approvazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Si ritiene, pertanto, di rinviare ad un successivo provvedimento il recepimento di ulteriori criteri ed indicazioni anche in ordine alla tempistica ed ai contenuti dei bandi, una volta approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-      UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-      VISTO l'articolo 117 della Costituzione;

-      VISTA la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;

-      VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

-      VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59"e s.m.i.;

-      VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche";

-      VISTA l'Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno pubblicata nella G.U. del 4 aprile 2013 n. 79;

-      VISTO il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05 luglio 2012 ex art. 70, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di aree pubbliche;

-      RICHIAMATA la deliberazione n. 1902 del 20 luglio 2001 come modificata dalle deliberazioni nn. 633 del 14 marzo 2003, 1028 del 16 aprile 2004 e 2113 del 2 agosto 2005;

-      RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 986 del 18 giugno 2013;

-      VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2.      di integrare i criteri per l'assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche di cui alla deliberazione n. 986 del 18 giugno 2013, così come esposto in premessa;

3.      di incaricare il Dirigente della Sezione Commercio dell'esecuzione del presente atto;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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