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Bur n. 65 del 08 luglio 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 939 del 22 giugno 2016

R.A. Ricomposizioni Ambientali S.r.l., con sede legale in Piazzale Giusti, 8 - 36100 Vicenza (VI) - C.F. e P.IVA. 02172490241. Lavori di stabilizzazione, ricomposizione e tutela ambientale della Frana del Brustolè. Comune di localizzazione: Velo d'Astico (VI). Comune interessato: Arsiero (VI). Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto relativo ai lavori di stabilizzazione, ricomposizione e tutela ambientale della Frana del Brustolè in Comune di Velo d'Astico (VI).

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 13/12/2001 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta R.A. Ricomposizioni Ambientali S.r.l., con sede legale in Piazzale Giusti, 8 - 36100 Vicenza (VI) - C.F. e P.IVA. 02172490241, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 13500.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. (ora Settore Valutazione Impatto Ambientale) della Regione Veneto, gli elaborati progettuali, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Nel corso dell'istruttoria preliminare gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno rilevato l'incompletezza della documentazione presentata ed hanno richiesto alla Ditta proponente documentazione integrativa con nota in data 11/02/2002 prot. n. 1542. In data 09/05/2002, con protocollo n. 5117 è stata acquisita dall'Unità Complessa V.I.A. la documentazione integrativa.

Con nota prot. n. 7113 in data 09/07/2002, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato la conclusione dell'istruttoria preliminare condotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1999.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 30/09/2002 sui quotidiani "Il Giornale di Vicenza" e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Velo d'Astico (VI). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 18/10/2002 presso il ristorante "Millepini" in Comune di Velo d'Astico (VI), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'intervento.

Il progetto è stato presentato una prima volta presso la Commissione regionale V.I.A. in data 14/10/2002. Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/1999, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 522 del 20/05/2015, Allegato A del presente provvedimento.

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., in data 30/01/2003, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva volontaria, acquisita dagli Uffici regionali:

-    in data 22/07/2003 al prot. n. 8067.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali.

Il progetto è stato nuovamente presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 14/03/2007. Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha nominato il nuovo gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento.

In data 23/08/2007 e in data 19/09/2007, il nuovo gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato due sopralluoghi tecnici presso l'area d'intervento.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si sono svolte in data 09/10/20107 e in data 04/06/2008, presso la sede regionale di Palazzo Linetti, due riunioni tecniche al quale è stato invitato a partecipare il proponente.

La Commissione regionale V.I.A., nella seduta del giorno 02/07/2008, ha richiesto alla Ditta proponente documentazione integrativa, trasmessa con nota prot. n. 410662 in data 06/08/2008.

La Ditta R.A.- Ricomposizioni Ambientali S.r.l., con nota acquisita al protocollo regionale n. 693408 in data 31/12/2008, ha chiesto la sospensione del procedimento al fine di poter depositare la documentazione integrativa richiesta con nota in data 06/08/2008; concessa con nota n. 52023 in data 29/01/2009.

Il proponente con nota acquisita al protocollo regionale n. 319757 in data 09/06/2010, ha depositato la documentazione integrativa richiesta proponendo una variante in riduzione al progetto originario datato 13/12/2001.

Con nota in data 09/07/2010, prot. n. 376506, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, a seguito della verifica formale della documentazione agli atti, con relazione istruttoria tecnica n. 67/N.Reg./2010 del 26/07/2010, acquisita al prot. n. 413375 in data 06/08/2010, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni e chiarimenti.

Con nota in data 29/10/2010, prot. n. 569282 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in quanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, in data 22/09/2010 era decaduta la Commissione regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A.

Il proponente a seguito della presentazione della modifica progettuale in riduzione, e all'inserimento del Comune di Arsiero (VI) nell' elenco dei Comuni interessati dagli impatti ambientali come previsto dalla L.R. n. 10/1999, ha provveduto a pubblicare nuovamente in data 17/11/2010 sul quotidiano "Il Gazzettino" e in data 18/11/2010 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Velo d'Astico (VI), il Comune di Arsiero (VI), l'Area Tecnico Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, l'Unità Periferica Servizio Forestale regionale di Vicenza, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, la Comunità Montana Alto Astico e Posina, il Genio Civile di Vicenza.

A seguito della seconda pubblicazione, in data 25/11/2010, il proponente ha provveduto alla presentazione nuovamente al pubblico (presso il Palazzetto dello Sport di Arsiero (VI)), dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.

A seguito della nuova pubblicazione sono pervenite agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. osservazioni e pareri ai sensi della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 522 del 20/05/2015, Allegato A del presente provvedimento.

La Ditta, con nota acquista agli atti in data 23/02/2012 al prot. n. 87612, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 91628 del 27/02/2012) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

-    del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

-    del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0004929 - class. 34.19.04/9 in data 13/03/2012 (acquisita al protocollo regionale n. 154947 in data 02/04/2012), ha espresso parere non favorevole, visto il parere espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (nota prot. 2851 del 05/03/2012) ed il parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza (nota prot. 5414 del 29/02/2012).

Tali pareri, le relative conclusioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

Ai fini della comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., gli Uffici regionali hanno trasmesso alla Ditta R.A.- Ricomposizioni Ambientali S.r.l (con nota n. 260890 in data 05/06/2012) il parere della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici (n. 0004929 - class. 34.19.04/9 in data 13/03/2012). La comunicazione, a causa del mancato recapito per destinatario sconosciuto, è stata nuovamente trasmessa alla Ditta con nota n. 02/07/2012 - prot. n. 304249.

Con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 18/07/2012 al prot. n. 332482 la Ditta R.A.- Ricomposizioni Ambientali S.r.l., ha richiesto la sospensione del della proceduta di V.I.A. inerente l'istanza del 13/12/2001.

Con nota in data 25/07/2012, prot. n. 343942, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. comunicavano l'accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento, a decorrere dal giorno 18/07/2012.

Considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro da parte della Ditta proponente, con nota n. 10/02/2014 - prot. n. 58051, gli Uffici regionali hanno sollecitato un tempestivo chiarimento in merito all'effettivo interesse al proseguimento o meno della procedura.

R.A.- Ricomposizioni Ambientali S.r.l., con nota acquisita agli atti in data 20/03/2014 - prot. n. 122900, ha comunicato il proprio interesse al proseguimento della procedura prospettando una revisione del progetto datato dicembre 2001 anche in relazione al parere non favorevole espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto in data 13/03/2012 (acquisito al protocollo regionale n. 154947 in data 02/04/2012).

Il nuovo gruppo istruttorio, al fine dell'espletamento della procedura valutativa ha svolto, in data 29/04/2015, un incontro tecnico presso la sede regionale di Palazzo Linetti, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 522 in data 20/05/2015 - Allegato A del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Con nota prot. n. 244014 del 12/06/2015, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso, alla Ditta R.A. - Ricomposizioni Ambientali S.r.l., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda.

La Ditta con propria nota acquisita al protocollo regionale n. 287266 in data 13/07/2015, non ha depositato alcuna documentazione al fine di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., limitandosi esclusivamente a chiedere, senza alcuna motivazione, un ulteriore proroga di 180 giorni per la presentazione della succitata documentazione.

Durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 29/07/2015 sono stati valutati approfonditamente i presupposti per poter rilasciare la proroga richiesta. La discussione si è conclusa denegando, ad unanimità dei presenti, la proroga richiesta dal proponente.

Con parere n. 540 in data 29/07/2015 - Allegato B del presente provvedimento, confermando il proprio parere espresso in data 20/05/2015 (n. 522), la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
VISTA la L.R. n. 44/1982;
VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA  la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la  L.R. n.10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTO l'art. 22 comma 2 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016 che stabilisce che "alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

VISTO l'art. 2 co. 2 della L. R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 20/05/2015;

VISTO il parere n. 522 in data 20/05/2015, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 03/06/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 20/05/2015;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 29/07/2015;

VISTO il parere n. 540 in data 29/07/2015, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 09/09/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 29/07/2015;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendoli propri i pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A., n. 522 in data 20/05/2015 - Allegato A al presente provvedimento e n. 540 in data 29/07/2015 - Allegato B al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;
  3. di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza presentata dalla Ditta R.A. Ricomposizioni Ambientali S.r.l., con sede legale in Piazzale Giusti, 8 - 36100 Vicenza (VI) - C.F. e P.IVA. 02172490241, per le motivazioni indicate nel parere n. 522 in data 20/05/2015 - Allegato A al presente provvedimento e n. 540 in data 29/07/2015 - Allegato B al presente provvedimento;
  4. di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta R.A. Ricomposizioni Ambientali S.r.l., con sede legale in Piazzale Giusti, 8 - 36100 Vicenza (VI) - C.F. e P.IVA. 02172490241 (PEC:r.a.srl@legalmail.it ) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Vicenza, al Comune di Velo d'Astico (VI), al Comune di Arsiero (VI), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza - Settore Genio Civile di Vicenza, alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza - Settore Forestale di Vicenza, alla Sezione Difesa del Suolo, al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, alla Soprintendenza Archeologia del Veneto, all'Unione Montana Alto Astico;
  5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

939_AllegatoA_325789.pdf
939_AllegatoB_325789.pdf

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