Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 08 luglio 2016


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 952 del 22 giugno 2016

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Articolo 48 bis. Individuazione elenco regionale dei "sentieri alpini" e modifica degli elenchi delle "vie ferrate" e dei "sentieri attrezzati" approvati con D.G.R. n. 2748 del 24 dicembre 2012.

Note per la trasparenza

Con riferimento alla definizione di sentieri alpini, vie ferrate e sentieri attrezzati come definiti al comma 2, lettere a), b), e c) dell'articolo 48 bis della L.R. n. 11/2013, con il presente atto si provvede alla individuazione dell'elenco dei sentieri alpini ed alla modifica di quelli delle vie ferrate e dei sentieri attrezzati, approvati con D.G.R. n. 2748/2012.

L'assessore Federico Caner, riferisce quanto segue:

Con l'articolo 48 bis "Turismo di montagna", della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" sono state riformate le norme riguardanti la disciplina e il sostegno di interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche nella montagna veneta, in precedenza disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", articoli 5, 110, 115 e 116.

La nuova norma regionale, in continuità con la precedente, persegue la finalità di sostenere il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell'alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell'ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.

Il comma 2 dell'articolo 48 bis definisce quindi la "rete infrastrutturale" della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri attrezzati, dalle vie ferrate, dai bivacchi fissi alpini e dai bivacchi-casere. A questi si aggiungono i rifugi alpini come classificati dall'articolo 27 - "Strutture ricettive complementari" - dellaL.R. 14 giugno 2013, n. 11. La maggior parte di tali strutture sono di proprietà delle Sezioni del CAI le quali svolgono una qualificata attività di volontariato.

La legge regionale 14 giugno 2013, n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", all'articolo 48 bis, comma 2, definisce "sentieri alpini" i percorsi pedonali, appositamente segnalati, che consentono il movimento di escursionisti e di alpinisti in zone montane, al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi, bivacchi fissi o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico naturalistico e ambientale.

Definisce inoltre "vie ferrate" gli itinerari di interesse alpinistico ed escursionistico, appositamente segnalati, che si svolgono in zone rocciose o particolarmente impervie, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitarne la progressione, richiede l'installazione di una o più tipologie di impianti fissi quali cavi metallici, scale, pioli e simili.

I "sentieri attrezzati: sono invece i sentieri alpini lungo i quali, per tratti di lunghezza totale significativa, sono installati gli impianti fissi utilizzati per le ferrate.

Definisce inoltre i bivacchi fissi alpini e i bivacchi-casere.

Il comma 3 dell'art. 48 bis prevede che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini spettano alle Unioni montane, che si avvalgono delle Sezioni del Club Alpino Italiano il quale può provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini. Spettano ai comuni le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati necessari ai fini della loro manutenzione utilizzando le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.

Il comma 7, art. 48 bis prevede che la Giunta regionale, d'intesa con il CAI Veneto ed il Collegio Veneto delle Guide alpine, istituisce e stabilisce i criteri per la redazione e la tenuta dell'elenco regionale dei sentieri alpini, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate, dei bivacchi fissi alpini e dei bivacchi-casere.

Con D.G.R. n. 2747 e n. 2748 del 24 dicembre 2012 sono stati approvati, rispettivamente, l'elenco dei bivacchi fissi e gli elenchi delle vie ferrate e dei sentieri attrezzati. Con D.G.R. n. 2382 del 16 dicembre 2013 è stato approvato l'elenco dei bivacchi/casere di interesse escursionistico montano.

Alla luce delle nuove definizioni di cui al comma 2 e di quanto previsto dai commi 3 e 7 dell'art. 48 bis, previo confronto e collaborazione con gli enti e strutture competenti per territorio - CAI - Regione Veneto e le relative Sezioni territoriali, Associazione Guide Alpine del Veneto, Unioni Montane e Comuni - è stato individuato l'elenco regionale dei "sentieri alpini" presenti e frequentati dagli escursionisti, comprendente anche i sentieri necessari per raggiungere le vie ferrate, individuati come elementi a sé stanti e non più come parte integrante delle vie ferrate, nonché i sentieri alpini in cui i tratti attrezzati sono di lunghezza poco significativa rispetto alla lunghezza totale.

Tale elenco comprende quindi l'individuazione e l'aggiornata localizzazione sul territorio di 902 sentieri alpini come da prospetto, allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

A seguito di aggiornate verifiche e osservazioni e richieste di modifica o aggiornamento pervenute dagli enti gestori o competenti per territorio, si rende inoltre necessario aggiornare e modificare l'elenco regionale dei sentieri attrezzati e l'elenco regionale delle vie ferrate approvato con D.G.R. n. 2748/2012. I nuovi elenchi predisposti recependo in tutto o in parte le indicazioni territoriali, sono riportati negli allegati prospetti, allegato B riportante l'elenco regionale dei 28 sentieri attrezzati e allegato C riportante l'elenco regionale delle 54 vie ferrate, ambedue parti integranti del presente provvedimento.

Come previsto dal comma 3 dell'art. 48 bis, le funzioni amministrative relative ai sentieri alpini restano comunque di competenza delle Unioni montane che si avvalgono della collaborazione del CAI , mentre quelle relative alle vie ferrate e tratti attrezzati dei sentieri alpini o sentieri attrezzati spettano ai comuni che si avvalgono, per gli interventi di sorveglianza e manutenzione, delle guide alpine.

Gli elenchi, di cui ai prospetti allegati A), B) e C), oggetto di pubblicazione anche sul sito web della Regione del Veneto, a seguito di ulteriori verifiche tecniche ed eventuali segnalazioni degli enti gestori o competenti per territorio, potranno essere tenuti aggiornati con modifiche apportabili con decreto del Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI in particolare i commi 2, 3, 4 e 7 , art. 48 bis legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, " Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTE le deliberazioni n. 2747 e n. 2748 del 24 dicembre 2012;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.r. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la documentazione e le note presentate dal Club alpino italiano - Regione Veneto, dalle Unioni montane e dai Comuni, in merito all'individuazione tecnica dell'elenco regionale dei sentieri alpini, dei sentieri attrezzati e delle vie ferrate, come definiti dal comma 2 art. 48 bis della L.R. n. 11/2013, agli atti della competente struttura regionale;

delibera

1.  Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

2.  Di approvare l'elenco regionale delle "sentieri alpini", così come definiti ai sensi dell'art. 48 bis della L.R. n. 11/2013, individuati nel prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3.  Di approvare l'elenco regionale dei "sentieri attrezzati", così come definiti ai sensi dell'art. 48 bis della L.R. n. 11/2013, individuati nel prospetto allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modifica e sostituisce l'allegato B della D.G.R. n. 2748/2012.

4.  Di approvare l'elenco regionale delle "vie ferrate", così come definite ai sensi dell'art.48 bis della L.R. n. 11/2013, individuate nel prospetto allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modifica e sostituisce l'allegato A della D.G.R. n. 2748/2012.

5.  Di prevedere che le dotazioni finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 48 bis della L.R. n. 11/2013 per garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza di un'adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati, possono riguardare esclusivamente le infrastrutture ricomprese negli elenchi di cui ai punti 2, 3 e 4, nonché, per quanto riguarda i bivacchi fissi alpini, nell'elenco già approvato con D.G.R. n. 2747/2012.

6.  Di incaricare il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano dell'adozione dei provvedimenti amministrativi che si si rendessero necessari per l'eventuale aggiornamento o modifica degli elenchi di cui ai punti 2, 3 e 4.

7.  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

8.  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

952_AllegatoA_325553.pdf
952_AllegatoB_325553.pdf
952_AllegatoC_325553.pdf

Torna indietro