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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 28 giugno 2016


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 09 giugno 2016

Conferimento dell'incarico di Segretario Generale della Programmazione. Art. 10 l.r. 31 dicembre 2012, n. 54.

Note per la trasparenza

Si tratta, con il presente atto, di provvedere, a seguito delle dimissioni dell'incaricato con DGR n. 893 del 13 luglio 2015, a conferire l'incarico di Segretario Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Il dott. Luca Felletti, al quale è stato conferito l'incaricato di Segretario Generale della Programmazione con DGR n. 893 del 13 luglio 2015, ha presentato le proprie dimissioni decorrenti dal 17 giugno 2016.

Si rende, quindi, necessario provvedere tempestivamente al conferimento dell'incarico di tale figura di vertice dell'amministrazione regionale.

Come noto l'art. 58, comma 3, dello Statuto regionale del Veneto prevede l'articolazione dell'organizzazione amministrativa regionale stabilendo che detta organizzazione "... si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, ... L'incarico può essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale."

Il conferimento degli incarichi afferenti le strutture della Giunta regionale avviene secondo i criteri fissati dalla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

A tal proposito va rilevato che la citata L.R. n. 54/2012 è stata recentemente modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 sicché si rende opportuno, stante che anche per la figura di che trattasi sono state introdotte delle variazioni, riportare al seguito le principali norme della L.R. n. 54/2012, come integrata/modificata dalla L.R. n. 14/2016, che connotano il profilo del Segretario Generale della Programmazione.

Va, innanzitutto, rilevato che ai sensi delle lettere i) ed l) del comma 2 dell'articolo 2, compete alla Giunta regionale:

"i) il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'amministrazione regionale;

l) la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell'esclusività dell'incarico prestato, relativamente al Segretario generale della programmazione, al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della Presidenza. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica;"

L'articolo 10 disciplina come segue tale figura di vertice:

"1. Il responsabile della Segreteria generale della programmazione è nominato dalla Giunta regionale con funzioni di coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all'articolo 2; l'incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2. Il Segretario generale della programmazione coordina l'attività dei Direttori di Area, supportal'azione amministrativa della Giunta regionale, cura i rapporti amministrativi e organizzativi con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale.

3. In particolare il Segretario generale della programmazione:

a) svolge attività di supporto all'azione della Giunta regionale per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge. A tal fine elabora proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture regionali;

b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;

c) predispone la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di governo, assicurando il quadro informativo sullo stato di attuazione dello stesso;

d) predispone gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più aree di intervento, assicurando unità di indirizzo;

e) presiede il Comitato dei Direttori previsto all'articolo 16;

f) può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per esprimere eventuali pareri consultivi;

g) (abrogato)

h) assicura la corretta attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) nonché coordina le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e);

i) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.

4. La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso alla direzione operativa delle strutture e alla gestione del personale afferente alle medesime, provvede un Dirigente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3.

5. Al Segretario generale della programmazione si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22, comma 1. Con il regolamento attuativo di cui all'articolo 30 sono disciplinati gli ulteriori compiti e poteri del Segretario generale della programmazione."

Per il rilievo che tale organismo, presieduto e coordinato dal Segretario Generale della Programmazione, riveste a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 14/2016, si evidenzia la disciplina del Comitato dei Direttori disposta dall'articolo 16:

"1. È istituito il Comitato dei Direttori di Area allo scopo di assicurare lo sviluppo armonico ed omogeneo delle azioni programmate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con funzioni di raccordo e coordinamento tra direzione politica e direzione amministrativa.

2. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale della programmazione che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Ove ritenuto opportuno, in considerazione delle questioni da trattare, il Segretario generale della programmazione può convocare al Comitato i Direttori delle Direzioni, i Dirigenti della Regione e può invitare altri soggetti la cui audizione sia ritenuta di interesse.

2 bis. Il Segretario generale della programmazione con proprio atto disciplina il funzionamento del Comitato."

Vanno, infine, richiamati il comma 1, dell'articolo 22, a cui fa rinvio l'ultimo comma dell'articolo 10 in tema di trasparenza degli incarichi, che dispone quanto segue:

"1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla presente legge comporta:

a) che la documentata esperienza professionale sia comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, assieme al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

b) per gli incaricati esterni, il divieto di partecipare, durante il periodo dell'incarico, a concorsi per l'accesso ai ruoli regionali;

c) (abrogato)"

e il comma 7 dell'articolo 25 che, in materia di verifica e valutazione dell'attività di gestione di alcune specifiche figure ad incarico fiduciario, dispone quanto segue:

"7. L'attività svolta dal Segretario generale della programmazione, dal Segretario della Giunta regionale, dal Direttore della Presidenza e dai responsabili delle Segreterie dei componenti della Giunta è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale."

Quanto premesso in relazione al profilo professionale e alle modalità di conferimento dell'incarico, si ritiene necessario provvedere al conferimento dell'incarico di Segretario Generale della Programmazione, a seguito delle dimissioni del precedente Segretario e per la rimanente parte della X legislatura, a persona in possesso di documentata esperienza professionale, tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10 della L.R. n. 54/2012.

In considerazione dei compiti da affidare e dei programmi da realizzare, data la natura altamente fiduciaria della massima figura di vertice dell'apparato amministrativo regionale, si propone di affidare l'incarico di Segretario Generale della Programmazione alla dott.ssa BRAMEZZA Ilaria, nata a Treviso il 14 dicembre 1964, che - come risulta dal curriculum vitae allegato al presente provvedimento (Allegato A) - è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L'incarico di Segretario Generale della Programmazione avrà decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto di lavoro con durata per l'intera legislatura. Il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 54/2012 è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi dalla fine della legislatura.

Si ritiene, altresì - ai sensi della lettera l) del comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 54/2012 che demanda alla Giunta il compito per la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell'esclusività dell'incarico prestato relativamente al Segretario Generale della Programmazione - di confermare per il presente incarico, con i dovuti adeguamenti secondo quanto deliberato col presente atto, le condizioni approvate con proprio atto n. 893 del 13 luglio 2015, e schema di contratto allegato a tale deliberazione, fissando, pertanto, il trattamento economico omnicomprensivo, escluso ogni ulteriore emolumento di qualsiasi natura, relativo all'incarico in questione in Euro 189.530,00= al lordo di oneri e ritenute di legge, dando atto che la conseguente spesa fa carico al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno in corso che presenta sufficiente disponibilità, e fissando un periodo di prova di mesi tre rinnovabile su richiesta scritta dell'Amministrazione per altri tre mesi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore;

- Visti lo Statuto regionale e la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificata/integrata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;

- Visto il curriculum vitae allegato sub A);

- Visto l'art. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
  2. di conferire alla dott.ssa BRAMEZZA Ilaria, nata a Treviso il 14 dicembre 1964, visto il curriculum vitae accluso al presente provvedimento (Allegato A), l'incarico di Segretario Generale della Programmazione, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto di lavoro con durata per l'intera legislatura. Il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 54/2012 è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi dalla fine della legislatura;
  3. ai sensi della lettera l) del comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 54/2012 che demanda alla Giunta il compito per la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell'esclusività dell'incarico prestato relativamente al Segretario Generale della Programmazione - di confermare per il presente incarico, con i dovuti adeguamenti secondo quanto deliberato col presente atto, le condizioni approvate con proprio atto n. 893 del 13 luglio 2015, e schema di contratto allegato a tale deliberazione, fissando, pertanto, il trattamento economico omnicomprensivo, escluso ogni ulteriore emolumento di qualsiasi natura, relativo all'incarico in questione in Euro 189.530,00= al lordo di oneri e ritenute di legge, dando atto che la conseguente spesa fa carico al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno in corso che presenta sufficiente disponibilità, e fissando un periodo di prova di mesi tre rinnovabile su richiesta scritta dell'Amministrazione per altri tre mesi;
  4. di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla verifica dei requisiti di legge, come dichiarati nel curriculum vitae, nonché alla presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
  5. di incaricare la Sezione Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

881_AllegatoA_324954.pdf

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