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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 21 giugno 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 817 del 31 maggio 2016

REFILL S.r.l. (ex Refill S.r.l.s.) - Progetto per la realizzazione di deposito sotterraneo dei rifiuti inerti e non pericolosi derivanti dalla lavorazione della pietra (CER 01.04.13) ai sensi del D.Lgs. 36 del 2003 e D.M. 27/09/2010. Comune di localizzazione: Grezzana (VR). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013) e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Note per la trasparenza

Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizza l'intervento e rilascia l'autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici e forestali al progetto di realizzazione di deposito sotterraneo dei rifiuti inerti e non pericolosi derivanti dalla lavorazione della pietra (CER 01.04.13) ai sensi del D.Lgs. 36 del 2003 e D.M. 27/09/2010 nella cava denominata "Vegri di Sottocoda" in Comune di Grezzana (VR) presentato dalla ditta Refill S.r.l..

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza acquisita con prot. n. 121475 del 20/03/2015;
Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 586 del 06/04/2016.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 20/03/2015 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società REFILL S.R.L.S. con sede legale in Verona - via Meucci, 2 (C.F. 04321180236, P. IVA 04321180236), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 121475 del 20/03/2015. Con la medesima istanza il Proponente ha provveduto a richiedere, per l'intervento in oggetto, l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Grezzana, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare, in data 19/03/2015 sul quotidiano "Corriere di Verona", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (DGR n. 575/2013) in data 02/04/2015, presso la sala civica di Stallavena in comune di Grezzana (VR).

Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 141714 del 02/04/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 20/03/2015.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 22/04/2015 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso. In data 14/05/2015 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:

-          Azienda ULSS 20 di Verona (nota prot. n. 171203 del 23/04/2015);

-          Comune di Grezzana (nota prot. n. 200467 del 13/05/2015);

-          Studio legale Avv. Girardi (nota prot. n. 205564 del 15/05/2015);

-          Azienda ULSS 20 di Verona (nota prot. n. 236274 del 08/06/2015);

-          Provincia di Verona (nota prot. n. 237593 del 09/06/2015);

-          Provincia di Verona (nota prot. n. 259963 del 24/06/2015);

-          Studio Legale Avv. Mario Vittorio Guarnati (nota prot. n. 327762 del 10/08/2015);

-          Studio Legale Fanini (nota prot. n. 401227 del 07/10/2015);

-          Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona (nota prot. 99924 del 14/03/2016);

-          Provincia di Verona (nota prot. n. 128271 del 04/04/2016).

Sulla base della valutazioni effettuate dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 01/07/2015, con nota prot. n. 296812 del 17/07/2015 sono stati richiesti, ai sensi del comma 3 dell' art. 26 del D.Lgs. 152/06, chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione depositata.

In data 20/08/2015, con nota acquisita al prot. n. 339656 del 21/08/2015, il proponente ha chiesto la proroga di 45 giorni per terminare la redazione della documentazione richiesta e la Commissione Regionale VIA nella seduta del 09/09/2015 ha preso atto e accordato quanto richiesto.

In data 09/10/2015 il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, acquisita con nota prot. n. 407434 del 09/10/2015.

La Commissione Regionale VIA, nella seduta del 21/10/2015, ha valutato la documentazione integrativa prodotta e ha ritenuto che le modifiche apportate al progetto fossero sostanziali e rilevanti per il pubblico e ha disposto ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 152/06 che il proponente dia avviso dell'avvenuto deposito della stessa secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, notiziando lo stesso con nota prot. 428946 del 23/10/2015.

In data 02/11/2015, con nota acquisita al prot. reg. n.461143 del 12/11/2015, il proponente ha comunicato di aver provveduto a pubblicare, in data 30/11/2015 sul quotidiano "Corriere di Verona", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 e 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

A seguito della pubblicazione del 02/11/2015 non sono pervenute ulteriori osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita rispettivamente:

-         in data 02/11/2015 con prot. n. 442449 del 02/11/2015;

-         in data 09/01/2016 con prot. n. 16614 del 18/01/2016;

-         in data 25/01/2016 con prot. n. 31149 del 27/01/2016;

-         in data 04/02/2016 con prot. n. 44362 del 04/02/2016;

-         in data 04/03/2016 con prot. n. 90248 del 07/03/2016, integrata in data 07/03/2016 con prot. n. 92709 del 08/03/2016;

-         in data 10/03/2016 con prot. n. 96606 del 10/03/2016;

-         in data 14/03/2016 con prot. n. 102304 del 15/03/2016.

In data 05/02/2016, con nota prot. n. 48588 del 08/02/2016 trasmessa alla Sezione Geologia e Georisorse, la ditta Granul Filler s.r.l. (titolare della cava denominata "Vegri di sottocoda" autorizzata con DGR 1776 del 23/09/1978), ha chiesto di considerare il progetto presentato dalla ditta REFILL S.r.l. come progetto delle opere di messa in sicurezza e ricomposizione della cava denominata "Vegri di sottocoda", in adempimento degli obblighi in capo alla ditta medesima derivanti in particolare dalle diffide di cui alle note regionali prot n. 533685 del 12/12/2014 e prot. n. 27112 del 21/01/2105.

In data 15/02/2016 con nota prot. n. 57601, la Sezione Geologia e Georisorse ha trasmesso le proprie valutazioni relativamente a quanto richiesto dalla ditta Granul Filler s.r.l. comunicando "(...) che il progetto di cui trattasi viene accolto, in via preliminare e con riserva di un più preciso esame, come progetto/piano di intervento per la messa in sicurezza e ricomposizione della cava denominata "VEGRI DI SOTTOCODA"" in adempimento degli obblighi in capo alla ditta Granul Filler s.r.l. e che "l'idoneità del progetto medesimo a raggiungere tali scopi troverà formale espressione in sede di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e successiva autorizzazione regionale , in applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 36/2003".

In data 10/03/2016 con nota prot. n. 96606, la Ditta REFILL S.r.l.s. ha comunicato che a seguito dell'aumento di capitale sociale la stessa ha variato la denominazione sociale in REFILL S.r.l., allegando a tal proposito dichiarazione notarile.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha effettuato degli incontri tecnici con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del Settore VIA in data 10/06/2015, 07/10/2015, 19/01/2016 e 11/02/2016.

Relativamente alla Relazione Paesaggistica, la Ditta proponente, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale e delle ulteriori integrazioni del 09/10/2015 prot. n. 407434, gli Uffici del Settore V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 144075 del 03/04/2015 e successiva nota prot. n. 421366 del 20/10/2015) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

•  del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

•  del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

A seguito di questo, la Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con propria nota prot. n. 22873 del 22/10/2015 (acquisito al prot. regionale n. 429161 del 23/10/2015) ha richiesto al Settore V.I.A. un approfondimento della relazione paesaggistica, la quale è stata inoltrata per opportuna conoscenza al proponente con nota prot. n. 442368 del 02/10/2015. A tal proposito la Ditta ha provveduto a trasmettere integrazioni volontarie con propria nota del 28/10/2015, acquisita al prot regionale con prot. n. 442449 del 02/11/2015.

Il Segretariato regionale per il Veneto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ex Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici), con nota del 27/11/2015 - prot. n. 0015215 CL. 34.19.07/8 (acquisita al protocollo regionale n. 485868 del 27/11/2015), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologia del Veneto con nota prot. 14456 del 18/11/2015.

Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Il Presidente della Commissione VIA nella riunione del 16/03/2016 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 586 del 06/04/2016, Allegato A al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere, Allegato A al presente provvedimento.

Nella medesima seduta del 06/04/2016, la Commissione Regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso ad unanimità dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione al "Progetto per la realizzazione di deposito sotterraneo dei rifiuti inerti e non pericolosi derivanti dalla lavorazione della pietra (CER 01.04.13) ai sensi del D.Lgs. 36 del 2003 e D.M. 27/09/2010" alla Ditta Refill S.r.l. (P.IVA. e P.IVA. 04321180236), e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici e forestali in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 586 del 06/04/2016, Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2003;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 e la Legge 190/2012;

VISTA la L.R. n. 44/1982

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la  L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTO l'art. 22 comma 2 della citata L.R: 4/2016 che stabilisce che "alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

VISTO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all'art. 22, comma 2, della citata L.R. n.4/2016;

VISTA la DGR n. 2299/2014;

VISTA la DGR n. 575/2013;

CONSIDERATO che la ditta Granul Filler s.r.l. (titolare della cava denominata "Vegri di sottocoda" autorizzata con DGR 1776 del 23/09/1978), ha chiesto di considerare il progetto presentato dalla ditta REFILL S.r.l. come progetto delle opere di messa in sicurezza e ricomposizione della cava denominata "Vegri di sottocoda", in adempimento degli obblighi in capo alla ditta medesima derivanti in particolare dalle diffide di cui alle note regionali prot n. 533685 del 12/12/2014 e prot. n. 27112 del 21/01/2105;

PRESO ATTO che la Sezione Geologia e Georisorse con nota prot. n. 57601 del 15/02/2016, ha trasmesso le proprie valutazioni relativamente a quanto richiesto dalla ditta Granul Filler s.r.l. comunicando "(...) che il progetto di cui trattasi viene accolto, in via preliminare e con riserva di un più preciso esame, come progetto/piano di intervento per la messa in sicurezza e ricomposizione della cava denominata "VEGRI DI SOTTOCODA"" in adempimento degli obblighi in capo alla ditta Granul Filler s.r.l. e che "l'idoneità del progetto medesimo a raggiungere tali scopi troverà formale espressione in sede di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e successiva autorizzazione regionale , in applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 36/2003".

PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario presentato dalla Ditta secondo cui la durata dell'intervento è calcolata in sette anni;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 06/04/2016;

VISTO il parere n. 586 del 06/04/2016, Allegato A,che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 19/04/2016, di approvazione del verbale della seduta del giorno06/04/2016;

VISTA la Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

VISTO il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato regionale per il Veneto, trasmesso con nota del 27/11/2015 - prot. n. 15215 CL. 34.19.07/8;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO che il rilascio dell'autorizzazione a favore della società Refill S.r.l. (sede legale in via Meucci, 2 - 37135 Verona - C.F. 04321180236, P. IVA 04321180236), è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che in data 18/08/2015 è entrata in vigore la Legge n. 125 del 06/08/2015 la quale prevede, all'art. 11 bis, che le disposizioni di cui all'art. 29, comma 2 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazione dalla Legge n. 114/2014, continuino ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

PRESO ATTO che la Ditta Refill S.r.l., risulta essere iscritta dal 13/10/2015, all'elenco (c.d. "white list") di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Verona, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;

delibera

1.    di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.    di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 586 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 06/04/2016, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013) e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici e forestali sul progetto denominato "Progetto per la realizzazione di deposito sotterraneo dei rifiuti inerti e non pericolosi derivanti dalla lavorazione della pietra (CER 01.04.13) ai sensi del D.Lgs. 36 del 2003 e D.M. 27/09/2010" sito in comune di Grezzana (VR), presentato dalla Ditta Refill S.r.l. (C.F. e P.IVA 04321180236) con sede legale in via Meucci, 2 - CAP 37135 Verona;

3.    di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 586 del 06/04/2016, Allegato A del presente provvedimento;

4.    di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 6 e dall'art.23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), l'intervento in oggetto, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel sopracitato parere n. 586 del 06/04/2016 (Allegato A al presente provvedimento) in conformità alla documentazione agli atti, costituita dall'istanza più n. 55 elaborati.Stante la necessità di ottemperare puntualmente alla diffida di cui alle note regionali prot n. 533685 del 12/12/2014 e prot. n. 27112 del 21/01/2105, i lavori di approntamento dovranno iniziare sollecitamente, comunque entro e non oltre dodici mesi dall'autorizzazione del progetto, pena la decadenza del relativo provvedimento, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 3/2000, dandone immediata comunicazione alle strutture regionali competenti. Ai sensi di quanto disposto dai richiamati art. 23 della L.R. 10/1999 e art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.

5.    E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

6.    di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza Ambientale, redatta in conformità alla D.G.R. n. 2299/2014;

7.    di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

8.    di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 4. ha effetti anche come autorizzazione ai sensi della L.R. n.44/1982, dando atto che il progetto presentato dalla Ditta REFILL S.r.l. costituisce il piano di ricomposizione ambientale e messa in sicurezza della cava denominata "Vegri di Sottocoda", in adempimento degli obblighi in capo alla ditta Granul Filler s.r.l. e correlati all'attività di cava;

9.    di dare atto che, la ditta è tenuta a concludere i lavori di ricomposizione della cava denominata "Vegri di Sottocoda" entro sette anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima della decorrenza del termine;

10.    di stabilire che nell'ambito di apposita convezione, da stipularsi tra la ditta Refill S.rl. ed il Comune alla stregua di quanto previsto nell'art 37 della LR 3/2000, venga regolamentato il gettito a favore del Comune di Grezzana derivante dall'applicazione del contributo disciplinato da detto articolo e destinato a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza del deposito. Il Gestore è tenuto al versamento del tributo speciale per il deposito in discarica previsto dall'art. 39 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii., con le modalità previste dalle specifiche direttive regionali in materia;

11.    di stabilire che il gestore è tenuto a prestare a favore della Provincia di Verona le garanzie finanziarie previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 sia per l'attivazione e la gestione del deposito sotterraneo sia per la gestione successiva alla chiusura dello stesso; dette garanzie dovranno essere presentate prima dell'inizio del conferimento dei rifiuti e redatte in conformità alle modalità individuate con la DGRV n. 2721/2014 ed alle specifiche indicazioni della Provincia di Verona;

12.    di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

13.    di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

14.    di prendere atto che la Ditta Refill S.r.l. (sede legale in via Meucci, 2 - 37135 Verona - C.F. e P. IVA 04321180236), risulta essere iscritta dal 13/10/2015, all'elenco (c.d. "white list") di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Verona, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;;

15.    di stabilire che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;

16.    di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle caratteristiche progettuali e delle prescrizioni di cui al parere n. 586 del 06/04/2016, Allegato A al presente provvedimento, l'intervento dovrà essere concluso entro sette anni dalla pubblicazione del presente atto. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

17.    di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta REFILL S.r.l. con sede legale in Via Meucci, 2 - CAP 37135 Verona(C.F. e P. IVA 04321180236, PEC: refill-srls@pec.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Ditta Granul Filler S.r.l. (PEC: granulfiller@pec.it), alla Provincia di Verona, al Comune di Grezzana, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona, allaSezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Tutela Ambiente - Gestione Rifiuti, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), all'ULSS n.20 Verona e al Segretariato Regionale per il Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

18.    di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

19.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

20.    di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

21.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

22.    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

817_AllegatoA_324427.pdf

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