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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 10 giugno 2016


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 726 del 27 maggio 2016

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la fusione di comuni, la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell' Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2016. DGR n. 27/CR del 26.04.2016. Art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento la Giunta Regionale, recependo il parere espresso dalla prima Commissione consiliare, approva definitivamente i criteri per l’assegnazione e l’erogazione di contributi a favore di fusioni di Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Unioni montane e delle Convenzioni tra Comuni per l'esercizio associato di funzioni fondamentali.

Il relatore riferisce quanto segue.

Il tema dell’associazionismo intercomunale, da tempo al centro del dibattito politico istituzionale, ha registrato un notevole impulso a partire dal D.L. 78/2010 e successivi interventi normativi che hanno posto a carico dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, l’obbligo dell’esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, tramite Unioni di Comuni e Convenzioni. La Regione del Veneto ha affrontato il tema dell’inadeguatezza dimensionale e organizzativa propria dei piccoli Comuni con la L.R. n. 18 del 27 aprile 2012, “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, promuovendo e incentivando la costituzione di gestioni associate tra i comuni e in particolare attraverso l’istituzione e lo sviluppo delle Unioni di comuni. La definizione della dimensione territoriale adeguata richiede l’impegno di tutti i comuni veneti, anche non obbligati, per un riordino complessivo della governance territoriale.

L’impegno della Regione è rivolto prioritariamente al sostegno dei Comuni interessati al rispetto delle dell’obbligo di esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali di cui all’art. 19, c.1, del D.L. 95/2012. Oltre alle nuove forme associative si considera altresì importante incentivare le Unioni di Comuni già costituite alla data del 31.12.2015, che attueranno riorganizzazioni a seguito dell’ampliamento della gamma delle funzioni fondamentali esercitate e/o a seguito dell’adesione di nuovi Comuni all’esercizio associato.

La politica regionale di incentivazione in materia di esercizio associato di funzioni fondamentali, in attuazione della L.R. n. 18/2012, sostiene i processi di incentivazione delle forme associative attraverso contributi destinati all’avvio e allo sviluppo delle forme associative, nel rispetto dei principi contenuti nel Piano di riordino territoriale approvato con DGR n. 1417 del 6 agosto 2013.

L’attuale sistema di incentivazione tiene conto di un quadro normativo oggetto di modifiche e rinvii, da ultima la proroga al 31 dicembre 2016 del termine previsto per l’esercizio associato obbligatorio a regime di tutte le funzioni fondamentali. Tutto ciò costringe gli enti locali interessati, ad affrontare una serie di questioni tecnico-operative imposte dalla riorganizzazione funzionale e legate alle peculiarità territoriali, istituzionali o a rigidità collaborative con le amministrazioni confinanti.

Nella fase attuale è quindi necessario sostenere finanziariamente gli enti locali nel processo associativo adottando delle soluzioni che tengano conto delle criticità rappresentate dalle amministrazioni locali sulle difficoltà di adempimento all’obbligo associativo, proponendo pertanto una maggiore gradualità per quanto riguarda l’applicazione dei criteri di accesso agli incentivi, con particolare riferimento ai seguenti criteri:

1) al raggiungimento da parte delle forme associative del livello dimensionale di adeguatezza funzionale basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all’art. 8, c. 3, della L.R. 18/2012;

2) al numero delle funzioni fondamentali da esercitare in forma associata per le Unioni di Comuni, previste al punto 4.1 del Piano di Riordino Territoriale, stabilendo per il 2016, di derogare al criterio minimo di accesso dell’esercizio di quattro funzioni fondamentali.

Con deliberazione/Cr n. 27 del 26.04.2016 è stato chiesto il parere alla prima Commissione consiliare, la quale, esaminata la proposta della Giunta nella seduta dell’11 maggio 2016 ha espresso parere favorevole.

Ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 18/2012 compete alla Giunta Regionale stabilire i criteri di accesso e di riparto degli incentivi per la promozione dell’associazionismo intercomunale. A tal fine si propone di destinare quale contributo di parte corrente a sostegno dell’avvio delle nuove forme associative o all’ampliamento delle Unioni di Comuni e delle Unioni montane, le disponibilità finanziarie stanziate nel cap. n. 101742 del Bilancio dell’esercizio in corso, al netto delle risorse che prioritariamente vanno assegnate alle fusioni di comuni come previsto dalla DGR n. 81 del 02.02.2016. A tal proposito, in considerazione dello stanziamento disponibile per l’esercizio in corso si propone di integrare la quota già assegnata ai comuni beneficiari, quale contributo integrativo “una tantum” al contributo straordinario triennale.

Premesso quanto sopra, per l’anno 2016 si ritiene necessario pertanto stabilire criteri e modalità operative per l’assegnazione dei predetti contributi.

 

1.    Requisiti per l’accesso ai contributi

La politica regionale di incentivazione in materia di esercizio associato di funzioni fondamentali, in attuazione della L.R. n. 18/2012, sostiene i processi di incentivazione delle forme associative attraverso contributi destinati all’avvio e allo sviluppo delle forme associative, nel rispetto dei principi contenuti nel Piano di riordino territoriale approvato con DGR n. 1417 del 6 agosto 2013. Ai fini dei requisiti per l’accesso alle incentivazioni si propone di considerare ammissibili al contributo le forme associative, con le caratteristiche specificate al successivo punto, che gestiscono funzioni fondamentali, in possesso dei requisiti di accesso di seguito elencati:


1.1   la dimensione associativa raggiunge i limiti demografici minimi previsti all’art. 3, c. 1, della LR n. 18/2012 di 5.000 abitanti (dati Censimento 2011). Tale limite è derogabile:

  • fino a 4500 abitanti nel caso di Unioni di comuni esistenti, a causa di modificazioni territoriali o per recessi di uno o più comuni dall’Unione;
  • nel caso di comuni appartenenti all’area montana e parzialmente montana purché le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni.


1.2 l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 19, c. 1, del D.L. n. 95/2012 riguarda:

  • almeno 2 funzioni fondamentali per le Unioni di comuni (art. 32 TUEL) di nuova istituzione e per le Unioni di Comuni già esistenti costituite da almeno il 50% di comuni non ”obbligati”;
  • almeno 3 funzioni fondamentali per le Unioni di comuni (art. 32 TUEL) costituite per oltre il 50% di comuni “obbligati”;
  • almeno 1 funzione fondamentale per le convenzioni;
  • almeno 1 funzione fondamentale per le Unioni montane di cui alla LR 40/2012.


1.3 il conferimento della funzione fondamentale alla forma associativa deve rispettare il principio di integralità. Tale principio attribuisce alla forma associativa la gestione autonoma ed esclusiva della funzione fondamentale nella sua interezza, dal momento che una ipotetica duplicità funzionale causerebbe la sovrapposizione di una competenza istituzionale, producendo una gestione non economica e l’inosservanza del criterio che pretende l’unificazione obbligatoria delle funzioni in capo ad un solo soggetto (art. 14, c. 29, del D.L. 78/2010 “la medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa). Pertanto, i Comuni che assolvono all’obbligo associativo con l’esercizio della funzione nella forma della Convenzione o del Consorzio di funzioni di cui all’art. 6 della LR 18/2012, nel caso di adesione del Comune ad una Unione di Comuni, nel rispetto del principio di integralità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la stessa funzione non potrà essere conferita all’Unione se già esercitata in forma associata (cfr. Corte dei conti, sez. Puglia, parere n. 36/2013).

Ai fini dell’individuazione del contenuto concreto delle funzioni fondamentali, si evidenzia che il Ministero dell’Interno con nota 8687 del 4 giugno 2014, in esito ad una formale richiesta di chiarimenti presentata dalla Regione del Veneto per il tramite della Prefettura di Venezia, ha precisato che oltre al criterio dell’interpretazione letterale si possa tener conto, quale ausilio interpretativo, della classificazione delle spese (Missioni e Programmi) prevista dalla normativa sul bilancio armonizzato (All. 7 del DPCM 28/12/11 in attuazione del Dlgs n. 118/2011).

 

2.    Soggetti destinatari del contributo.

Sono destinatari del contributo regionale di parte corrente le seguenti forme associative:


2.1 Comuni istituiti a seguito di fusione già destinatari di contributo straordinario triennale assegnato con apposito provvedimento, sono destinatari del contributo “una tantum” a titolo di compartecipazione alle spese necessarie per la riorganizzazione delle procedure amministrative e delle strutture del comune neo istituito.


2.2 Le Unioni di Comuni, previste all’art. 32 del D.L.vo 267/2000, la cui costituzione sia stata deliberata dai Consigli Comunali dei Comuni non ubicati nell’area omogenea montana o pedemontana nel periodo compreso tra il 10.09.2015 e il 30.09.2016, per una durata non inferiore a dieci anni, per l’esercizio associato di almeno due funzioni fondamentali fra quelle individuate all’articolo 19, c. 1, del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) e precisamente:

  • c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  • f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  • l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (esclusa dall’obbligo di gestione associata);
  • l bis) servizi in materia statistica.

Il conferimento di funzioni fondamentali deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa, senza limiti temporali di durata e non devono residuare attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni. Tali funzioni devono essere attivate entro la data del 30.09.2016.

Lo statuto dell’unione di Comuni in coerenza con quanto previsto all’art. 1, c. 106, della L. 56/2014, dovrà prevedere il rispetto delle soglie demografiche minime stabilite all’art. 3 della L.R. n. 18/2012 ed assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali previsti dalla Regione. Lo statuto stabilisce i criteri per l’attribuzione, da parte dei Comuni, delle risorse finanziarie, strumentali e umane per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni e attività dell’Unione. Inoltre, dovrà disciplinare il procedimento per il recesso di un Comune dall’Unione o dal vincolo associativo per una determinata funzione da parte dei Comuni e definire le modalità di scioglimento e di suddivisione delle risorse umane e strumentali apportate alla forma associativa.


2.3 Unioni di Comuni, previste all’art. 32 del D.L.vo 267/2000, costituite in data anteriore al 10.09.2015 per le quali nel periodo tra il 10.09.2015 e il 30.09.2016 si siano verificate le seguenti fattispecie di ampliamento:

  • attivazione di nuove funzioni fondamentali, entro il 30.09.2016, senza limiti temporali di durata con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell’art. 19, c. 1, del DL 95/2012, da parte di tutti i Comuni associati;
  • adesione di nuovi Comuni per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali esercitate dall’Unione per conto degli associati.

Non saranno finanziate le Unioni ex art. 32 TUEL che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • hanno avviato le procedure di liquidazione a seguito di delibera di scioglimento approvata dai Comuni associati;
  • sono costituite da Comuni appartenenti all’area omogenea montana e parzialmente montana ai sensi della L.R. 40/2012.


2.4 Unioni montane di cui alla L.R. n. 40/2012 alle quali, nel periodo compreso tra il 10.09.2015 e il 30.09.2016, siano state conferite dai comuni appartenenti alle stesse, nuove funzioni fondamentali fra quelle individuate all’articolo 19, c. 1, del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) per un periodo non inferiore a 5 anni e attivate entro il 30.09.2016, nel rispetto del limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti con riferimento alla popolazione dei Comuni che effettivamente hanno conferito la gestione associata della funzione fondamentale all’Unione montana. Tale limite può essere derogato purché le funzioni siano esercitate per conto di almeno cinque comuni.
 

2.5 Convenzioni previste all’art. 30 del D.L.vo 267/2000, stipulate esclusivamente fra Comuni, per l’esercizio associato della funzione fondamentale. Le convenzioni devono essere approvate con appositi atti deliberativi adottati da tutti gli enti partecipanti alla forma associativa nel periodo compreso tra il 10.09.2015 e il 30.09.2016 per una durata non inferiore a cinque anni, per l’esercizio associato di una funzione fondamentale, di cui all’art. 19, c. 1, del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis ) e attivata entro il 30.09.2016. Non saranno ammesse a contributo convenzioni quadro plurifunzionali.

 

3.    Destinazione del contributo alle forme associative.

Il contributo di parte corrente è destinato a finanziare la fase di avvio e di potenziamento della gestione associata di funzioni fondamentali e viene assegnato nella misura dell’80% delle spese previste per l’attivazione e l’esercizio della gestione associata, nei limiti massimi indicati nella seguente tabella:

Costituzione di nuove Unioni di Comuni nel periodo 10.09.2015 -
30.09.2016

€ 250.000,00 per il primo impianto

€ 40.000,00 per ogni Comune associato obbligato all’esercizio di funzioni fondamentali.

Unioni di Comuni costituite prima del 10.09.2015 alle quali, nel
periodo 10.09.2015 - 30.09.2016, aderiscono nuovi Comuni

€ 100.000,00 per ogni nuovo Comune associato obbligato all’esercizio di funzioni fondamentali

€ 60.000,00 per ogni nuovo Comune associato non obbligato all’esercizio di funzioni fondamentali

Unioni di Comuni costituite prima del 10.09.2015 che attivano nel
periodo 10.09.2015-30.09.2016, nuove funzioni fondamentali, già
previste in Statuto o previa modifica dello stesso se non previste

€ 80.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata

Unioni Montane di cui alla LR 40/2012 per i conferimenti, nel
periodo 10.09.2015-30.09.2016, di nuove funzioni fondamentali
da parte dei Comuni ad essa appartenenti

€ 80.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata

Nuove Convenzioni che coinvolgono Comuni obbligati “isolati”,
per l’esercizio di funzione fondamentale (stipulate nel periodo
10.09.2015- 30.09.2016)

€ 15.000,00 per ogni Comune partecipante alla forma associativa

Nuove Convenzioni tra Comuni per l’esercizio di funzione
fondamentale (stipulata nel periodo 10.09.2015- 30.09.2016)

€ 20.000,00 per convenzione

 

3.1 Destinazione del contributo alle fusioni di Comuni

Il Comune di nuova istituzione derivante da fusione può accedere all’assegnazione del contributo integrativo “una tantum” al contributo straordinario ed è assegnato a titolo di compartecipazione alle spese necessarie per la riorganizzazione delle procedure amministrative e delle strutture del comune neo istituito. Il contributo sarà assegnato agli enti beneficiari nella misura del 50% dell’importo base del contributo determinato secondo i parametri fissati nel provvedimento di Giunta Regionale n. 81 del 02.02.2016.

 

4. Criteri di priorità.

L’art. 8 della LR 18/2012 ha previsto la possibilità di stabilire soluzioni idonee a garantire l’assolvimento dell’obbligo associativo per i comuni confinanti con altri non obbligati e non disponibili a svolgere in forma associata le funzioni fondamentali. Si ritiene importante sostenere finanziariamente questi Comuni nel percorso associativo che presenta particolari difficoltà, oggettivamente documentate, favorendo l’accesso alle incentivazioni per le nuove gestioni associate costituite da comuni “isolati” considerandole prioritarie anche se non rispettano il requisito della contiguità territoriale.

Premesso quanto sopra, per quanto riguarda le Unioni di Comuni (art. 32 TUEL) e le Convenzioni tra comuni di nuova istituzione fermo restando l’ordine di priorità di seguito specificato, ai fini dell’assegnazione dei contributi sono considerate prioritarie le nuove forme associative costituite da Comuni che rispettano il requisito della contiguità territoriale.

Per l’ammissione al contributo le richieste verranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità:

  1. Fusione di comuni;
  2. Unioni di Comuni di nuova istituzione per l’esercizio associato di funzioni fondamentali;
  3. Unioni già costituite alle quali aderiscano nuovi Comuni;
  4. Unioni già costituite che attivano la gestione di nuove funzioni fondamentali;
  5. Unioni montane che gestiscono nuove funzioni fondamentali conferite dal maggior numero di Comuni ad esse appartenenti;
  6. Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano Comuni obbligati “isolati;
  7. Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano il maggior numero di Comuni obbligati all’esercizio associato di funzioni fondamentali e in caso di parità nel numero di obbligati, la gestione associata che presenta maggiore dimensione demografica.

A parità di condizioni e nel rispetto dell’ordine di priorità suindicato, sarà data preferenza alle forme associative costituite da Comuni che non hanno beneficiato di contributi allo stesso titolo, nell’ultimo biennio.

E’ consentita la presentazione della richiesta di contributo per una sola convenzione stipulata fra gli stessi Comuni per l’esercizio della funzione fondamentale.

Non sono ammesse a contributo le convenzioni stipulate fra Comuni appartenenti alla stessa Unione di Comuni (ex art. 32 TUEL).

 

5. Presentazione delle domande.

La richiesta di contributo, formalizzata dal Presidente dell’Unione di Comuni/Montana o dal legale rappresentante del Comune/Ente capofila/delegato, è inoltrata alla Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi ed è trasmessa, unitamente agli allegati, per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it entro il termine del 3 ottobre 2016, a pena di inammissibilità.

Alla domanda redatta sulla modulistica, Allegato A al presente provvedimento, debitamente compilata e sottoscritta e scaricabile dal sito web della Sezione Enti Locali Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi (www.regione.veneto.it/web/Enti-locali), dovranno obbligatoriamente essere allegati:
 

5.1 Per le fusioni di Comuni:

5.1.1 relazione in ordine alle attività di riorganizzazione delle funzioni e delle strutture conseguenti alla unificazione istituzionale tra i comuni, a firma del legale rappresentante del Comune neo istituito.
 

5.2 Per le Unioni di Comuni:

5.2.1 nel caso di nuova istituzione, le deliberazioni consiliari dei Comuni con le quali sono stati approvati l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione, copia conforme all’originale di quest’ultimi e attestazione a firma del presidente dell’Unione che lo statuto trasmesso è in vigore.

5.2.2 le delibere consiliari dei Comuni di trasferimento delle funzioni fondamentali e la deliberazione di accettazione e attivazione da parte dell’Unione; le deliberazioni dell’Unione dei Comuni di modifica dello statuto (in caso di adesione di nuovo Comune o di ampliamento di funzioni non previste nello statuto), la deliberazione di adesione del nuovo Comune all’Unione e contestuale approvazione dello Statuto e trasferimento delle funzioni previste nello stesso e quelle di accettazione di ampliamento della forma associativa deliberate dall’Unione e dagli associati alle stessa. La deliberazione di consiglio comunale di trasferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il trasferimento integrale della funzione fondamentale, nonché definire i termini e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane per lo svolgimento della funzione trasferita all’Unione.

5.2.3 relazione esplicativa sulle modalità di costituzione/ampliamento della forma associativa, sui risultati attesi in termini di sviluppo e miglioramento della gestione associata unitamente alla predisposizione di un quadro economico finanziario dal quale si evincano con chiarezza le varie tipologie di spese preventivate, analiticamente indicate, per il primo impianto e di esercizio delle funzioni, con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura, a firma del legale rappresentante dell’Ente.

5.2.4 attestazione a firma del Presidente dell’Unione che la funzione fondamentale è stata integralmente conferita da parte di tutti i comuni aderenti alla forma associativa e non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni.

5.2.5 attestazione a firma del Presidente dell’Unione che l’ente e i comuni associati non hanno adottato delibere per avviare le procedure di scioglimento.
 

5.3 Per le Unioni montane:

5.3.1 copia conforme degli atti di costituzione dell’Unione montana e di subentro alla Comunità montana nell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali (qualora i medesimi statuti siano già stati trasmessi alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che non hanno subito variazioni) e attestazione a firma del presidente dell’Unione che lo statuto trasmesso è in vigore.

5.3.2 deliberazioni consiliari dei Comuni di conferimento all’Unione Montana, per un periodo non inferiore a cinque anni, della funzione fondamentale da gestire in forma associata, con indicazione delle relative modalità organizzative, e relativa deliberazione di accettazione e attivazione della funzione da parte del competente organo dell’Unione Montana dalla quale risultino con chiarezza i servizi svolti per conto del Comune delegante. La deliberazione di consiglio comunale di conferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il conferimento integrale della funzione fondamentale. A tal fine, è richiesta un’attestazione, rilasciata dai sindaci dei Comuni deleganti, comprovante lo svolgimento in forma associata dell’intera funzione da parte dell’Unione montana.

5.3.3 copia conforme della convenzione sottoscritta tra i Comuni e l’Unione Montana per l’esercizio associato della funzione fondamentale dalla quale risultino con chiarezza le modalità organizzative la data di attivazione e la regolazione dei rapporti finanziari, inclusa la disciplina dello scioglimento anticipato del rapporto associativo.

5.3.4 relazione esplicativa sulle modalità organizzative per la gestione della funzione fondamentale, sui risultati attesi in termini di sviluppo e miglioramento della gestione associata unitamente alla predisposizione di un quadro economico finanziario dal quale si evincano con chiarezza le varie tipologie di spese preventivate, analiticamente indicate, necessarie per l’attivazione e l’esercizio della funzione fondamentale, con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura, a firma del legale rappresentante dell’Ente
 

5.4 Per le Convenzioni:

5.4.1 deliberazioni consiliari di ciascun comune costituente la forma associativa, con le quali viene approvata, per un periodo non inferiore a cinque anni, la forma associata per l’esercizio della funzione fondamentale, con indicazione dell’ente capofila/delegato, delle relative modalità organizzative con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti partecipanti all’accordo, ai reciproci obblighi e garanzie e di quanto previsto dall’art. 5 della L.R. n. 18/2012 e la data di attivazione della gestione associata. La deliberazione di consiglio comunale di conferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente l’esercizio integrale della funzione fondamentale. Tali deliberazioni dovranno avere contenuti concreti ed immediatamente attuabili, senza riserve o rinvii e non condizionate all’erogazione del beneficio regionale, né riconsiderazioni o previsioni di modifiche essenziali delle volontà iniziali espresse in forma generica e da cui risulti evidente l’attivazione della gestione associata non oltre il 30.09.2016;

5.4.2 copia conforme della convenzione sottoscritta dagli Enti partecipanti alla forma associativa;

5.4.3 relazione esplicativa sulle modalità organizzative per la gestione della funzione fondamentale, sui risultati attesi in termini di sviluppo e miglioramento della gestione associata unitamente alla predisposizione di un quadro economico finanziario dal quale si evincano con chiarezza le varie tipologie di spese preventivate, analiticamente indicate, necessarie per l’attivazione e l’esercizio della funzione fondamentale, con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura, a firma del legale rappresentante dell’Ente capofila;

5.4.4 attestazione a firma del rappresentante legale dei singoli Comuni che la funzione fondamentale è stata integralmente conferita alla forma associativa e non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni.

Tutti gli atti deliberativi indicati al punto 5 del presente provvedimento devono essere assunti dai competenti organi di tutti gli enti associati, nel periodo tra il 10.09.2015 e il 30.09.2016 a pena di inammissibilità. Nel caso di atti deliberativi assunti precedentemente al 10.09.201,5 potranno essere considerati ammissibili ai fini del contributo, solo qualora gli stessi atti prevedano espressamente la decorrenza dell’attivazione delle funzioni fondamentali nel periodo 10.09.2015-30.09.2016.

 

6. Assegnazione e liquidazione dei contributi.

L'assegnazione del contributo sarà disposta con successivo decreto del Direttore della struttura regionale competente nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati. I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse disponibili, con le priorità previste al precedente punto 4, seguendo l’ordine di presentazione delle domande. Nel caso in cui lo stanziamento regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato nella misura pari alla disponibilità residua.

Il contributo “una tantum” integrativo al contributo straordinario destinato ai comuni derivanti dal procedimento di fusione sarà liquidato ai comuni beneficiari con l’adozione del decreto del Direttore della Sezione Enti Locali Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi di assegnazione dello stesso.

Il contributo di parte corrente destinato alle forme associative sarà liquidato con l’adozione del decreto del Direttore della Sezione Enti Locali Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi di individuazione delle forme associative beneficiarie del contributo regionale con le seguenti modalità:

  • acconto del 70% del contributo assegnato contestualmente al provvedimento di concessione;
  • saldo del 30% del contributo assegnato a seguito della presentazione di una relazione che dia conto delle spese sostenute per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali conferite, a firma del responsabile finanziario e dal legale rappresentante della forma associativa/Ente capofila, da prodursi entro il 1° ottobre 2017.

Le eventuali modifiche sui dati istituzionali o di ogni altro aspetto organizzativo afferente alla forma associativa devono essere inoltre comunicate alla Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi

Nel caso di scioglimento della forma associativa, o nel caso di recesso da parte di un Ente associato, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque dall’assegnazione, dovrà essere restituita alla Regione una quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante all’intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti dell’ente uscente. Il mancato rispetto di tale condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, c. 2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

VISTO il D.L. n. 78/2010.

VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012.

VISTA la L.R. n. 40/2012.

VISTA la L.R. n. 8 del 24/02/2016.

VISTA la DGR n. 81 del 02/02/2016.

VISTI gli artt. 30 e 32 del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i..

VISTO l’art. 19, c.1, del D.L. n. 95/2012.

VISTO il parere favorevole dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 19.04.2016.

VISTA la propria deliberazione/CR n. 27 del 26.04.2016

VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 11 maggio 2016.

delibera

  1. di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati comprensivi dell’All. A, parte integrante del provvedimento, per l’assegnazione dei contributi a fusioni di Comuni, Unioni di Comuni, Convenzioni tra Comuni e tra Unione montana e Comuni di appartenenza, per la costituzione e l’ampliamento delle forme associative per la gestione delle funzioni fondamentali, per l’esercizio 2016;
  2. di determinare in € 3.871.759,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore regionale delle Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del bilancio 2016 “Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni” (art.10, c. 1, lett. a, L.R. n. 18/2012);
  3. di incaricare la Sezione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il provvedimento del Direttore di cui al precedente punto 3, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

726_AllegatoA_323914.pdf

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