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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 704 del 17 maggio 2016
Programmazione triennale del fabbisogno di personale. Articolo 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". Piano assunzioni per l'anno 2016. Articolo 2, comma 4, Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 e articolo 2, comma 2, lettera a), Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente atto contiene il piano delle assunzioni per l'anno 2016, a valere sulle facoltà assunzionali relative agli anni 2011/2013, nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni per il periodo 2014/2016, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1781 del 9 dicembre 2015. Sono altresì previste le linee che ispireranno le politiche di reclutamento della dirigenza, in coerenza con il processo di riorganizzazione in corso.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con propria deliberazione n. 1781 del 9 dicembre 2015, la Giunta Regionale procedeva all'aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e del piano biennale delle assunzioni, a seguito delle novità intervenute in materia di normativa sul riordino delle funzioni degli enti di area vasta e di ricollocazione del personale in soprannumero.
Specificatamente, si individuavano le capacità di spesa in materia di nuove assunzioni, attraverso il ricalcolo del budget di spesa per il biennio 2015/2016, riferito alle cessazioni di personale intervenute tra il 2014 ed il 2015, da destinare prioritariamente alla ricollocazione del personale soprannumerario delle Province (allegato A, DGR 1781/2015), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 424 e 425, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Legge di Stabilità per l'anno 2014. Si procedeva, quindi, alla determinazione dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle capacità assunzionali della Regione del Veneto, riferite al triennio 2011/2013, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, così come novellato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, da destinare ad altre assunzioni di personale a tempo determinato (allegato B, DGR n. 1781/2015).
La citata DGR n. 1781/2015 rinviava poi ad un successivo provvedimento l'attuazione del piano assunzioni e della programmazione delle nuove procedure concorsuali, così come individuati dalla Deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 2647, ad esito della verifica dell'impatto organizzativo derivante dalla ricollocazione del personale soprannumerario delle Province presso la Regione del Veneto, coerentemente alle effettive disponibilità finanziarie e contabili, nonché alla rispondenza con le effettive esigenze funzionali e programmatiche.
Va rilevato che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità per l'anno 2016, ha introdotto ulteriori novità in materia di limitazioni alle assunzioni alle Regioni e agli enti locali.
In particolare l'articolo 1, comma 228, prevede che per gli anni 2016, 2017 e 2018 le Regioni e gli enti locali possano procedere ad assunzioni di personale tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
Il successivo comma 397 ha altresì previsto che la ricollocazione del personale della Croce Rossa Italiana è possibile anche nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 14 settembre 2015 recante "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale".
Il comma 776, infine, ha modificato, il comma 529 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo che le regioni che non versino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica, sia complessiva, che relativa alla categoria/qualifica interessata, possano procedere alla stabilizzazione a domanda del personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge n. 147/2013, 1° gennaio 2014, di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità purché con il medesimo datore di lavoro. Perché si dia luogo alla stabilizzazione è necessario che il suddetto personale risulti in servizio presso la Regione del Veneto alla data del 1° gennaio 2014 e che abbia maturato i 36 mesi di servizio, nel quinquennio dal 1° gennaio 2011 al 31.12.2015.
Alla luce di questo quadro normativo, è opportuno definire il contenuto delle linee direttive del futuro piano assunzioni, che trova copertura finanziaria nel limite delle risorse individuate all'Allegato B della citata DGR n. 1781/2015, subordinandone tuttavia la sua concreta attuazione al processo di efficientamento delle risorse umane e strumentali conseguenti al trasferimento del personale in soprannumero delle Province, di cui alla Legge regionale n. 19 del 29 ottobre 2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".
Premesso quanto sopra, il Piano delle assunzioni, alla luce delle specifiche e numerose esigenze manifestate dalle strutture regionali dal 2012 ad oggi, potrà in parte essere realizzato attraverso lo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti, mentre, per quelle figure professionali non rinvenibili all'interno delle graduatorie si ricorrerà a nuove procedure concorsuali, non prima di aver esperito le procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165.
Ad oggi risultano vigenti fino a tutto il 31.12.2016, per effetto di proroghe disposte da interventi normativi statali, da ultimo il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125, le seguenti graduatorie concorsuali pubbliche:
Concorso
Idonei in graduatoria
Collaboratore professionale amministrativo, Categoria B3, riservato ex lege n. 68/1999
12
Collaboratore professionale amministrativo, Categoria B3
80
Collaboratore tecnico tipografo, Categoria B3
10
Assistente amministrativo, Categoria C1
46
Specialista amministrativo, Categoria D1
15
Specialista economico, ad indirizzo statistico, Cat. D1
16
Specialista tecnico ad indirizzo naturalistico, Cat. D1
18
Tenuto conto del fabbisogno di personale manifestato dalle strutture regionale, si ritiene opportuno procedere all'utilizzazione delle seguenti graduatorie concorsuali vigenti per una spesa massima pari a un milione e cinquecento mila euro:
La spesa, calcolata sulle seguenti voci di costo: stipendio tabellare, progressione economica, indennità integrativa speciale laddove prevista, indennità di vacanza contrattuale, 13 mensilità, indennità specifica, indennità di comparto e produttività, oltre agli oneri di legge a carico del datore di lavoro, è pari a circa il 50% dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali della Regione del Veneto, riferite al triennio 2011/2013, di cui all'Allegato B della citata DGR n. 1781/2015.
Quanto alla destinazione del restante 50% del budget disponibile, si ritiene opportuno procedere secondo un programma che preveda, in applicazione del succitato comma 776, della legge n. 208/2015, la pubblicazione dell'avviso per la presentazione dell'istanza di stabilizzazione per coloro che si trovino nelle condizioni ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma. La scelta risponde all'esigenza sia di assicurare la continuità nell'erogazione di servizi da parte dell'Amministrazione regionale che di valorizzare professionalità già formate all'interno dell'Ente.
Nel contesto del piano occupazionale riveste un ruolo di primo piano il cosiddetto Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), il documento attraverso il quale ogni Amministrazione titolare di Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei, individua gli interventi per rendere più efficiente la propria organizzazione amministrativa con l'obiettivo di migliorare la capacità di gestione delle risorse comunitarie.
Tra gli obiettivi del PRA è previsto un rafforzamento in termini di personale a tempo indeterminato a favore le Strutture regionali che a vario titolo prendono parte al processo di programmazione, gestione e controllo dei Programmi Operativi, in modo da ridurre progressivamente i 116 rapporti di lavoro a tempo determinato attualmente vigenti.
L'assegnazione di personale dovrà avvenire prioritariamente attraverso la valorizzazione del personale già dipendente dell'Ente regionale, utilizzando, ove possibile, la mobilità interna, secondariamente, nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", mediante un avviso di mobilità esterna ed infine tramite nuove procedure concorsuali.
L'individuazione del personale, a prescindere dalla procedura utilizzata, sarà mirato a quelle specifiche figure professionali di cui necessitano le Strutture regionali coinvolte.
Così come già avviene per i contratti di lavoro a tempo determinato, anche i contratti di lavoro a tempo indeterminato destinati a supportare le Strutture che gestiscono i vari programmi operativi, potranno essere finanziati attraverso le apposite linee di spesa previste dai vari fondi, per la durata dei rispettivi programmi, con l'evidente vantaggio di non far aumentare la linea ordinaria di spesa del personale regionale, se non per l'eventuale quota di pertinenza regionale prevista dalle varie fonti di finanziamento.
Per quanto sopra e per rispondere anche a fabbisogni di personale di aree di intervento regionale specifiche, quali quella ambientale e fitosanitaria, si propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente programma operativo, che dovrebbe consentire entro la fine dell'anno in corso la copertura del fabbisogno di personale.
Anche in questo caso, si darà corso al piano tenendo conto dell'attuazione concreta al processo di efficientamento delle risorse umane e strumentali conseguenti al trasferimento del personale in soprannumero delle Province, di cui alla Legge regionale n. 19 del 29 ottobre 2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".
Dapprima si disporrà l'avvio delle procedure per il reclutamento del personale suddetto attraverso la pubblicazione in contemporanea di avvisi di mobilità interna e di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per i seguenti profili e categorie professionali:
Completato il percorso di reclutamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, si procederà all'indizione di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami per i seguenti profili professionali e categorie, procedure che terranno conto delle esperienze lavorative prestate presso la Regione del Veneto, con particolare riferimento all'ambito della gestione dei progetti finanziati con i fondi dell'Unione Europea o dei fondi statali FSC, ex FAS:
Il piano assunzioni come sopra delineato rientra quindi nell'ambito della compatibilità finanziaria e normativa come delineate dalle citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 2647/2014 e n. 1781/2015.
Infine va evidenziato che il presente provvedimento si innesta in un processo di riorganizzazione complessiva dell'apparato organizzativo della regione, dunque vanno contestualizzate anche le politiche che riguardano la dirigenza.
Poiché il processo in corso è finalizzato alla riduzione dell'incidenza dei costi della dirigenza e allo snellimento complessivo della sua strutturazione, la struttura dirigenziale interna a tempo indeterminato si prevede non debba registrare variazioni significative, se non a seguito di cessazioni dal servizio per collocamento in quiescenza. Pertanto al conferimento degli incarichi dirigenziali si provvederà attingendo in via prioritaria dall'organico regionale e, in casi di posizioni specialistiche, eventualmente con la mobilità per lo più sotto forma di comando da altra pubblica amministrazione, mentre per gli incarichi esterni si provvederà nei limiti consentiti dalla normativa vigente, tenuto conto che la Regione ha rispettato gli obiettivi di saldo, sulla base dei dati di preconsuntivo comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze , ai sensi del decreto della ragioneria Generale dello Stato del 31 luglio 2015 e risulta fra le Amministrazioni regionali che hanno conseguito i parametri di virtuosità di cui all'art.6 comma 20 del D.L. 78/2010 (decreto Mef - RGS prot. n. 70855 del 17/09/2015). A conclusione del processo riorganizzativo, atteso il contenuto dei decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione, si procederà ad una valutazione della eventuale sussistenza delle condizioni per l'indizione di procedure concorsuali pubbliche per la qualifica dirigenziale.
Nell'ambito dunque della presente programmazione dei fabbisogni di cui all'art. 39 comma 1 della legge n. 449/1998 e s.m.i., viene valutato come l'entità delle risorse necessarie per sostenere gli oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali conseguenti al processo di riorganizzazione non necessiti, nel suo complesso, di implementazione, semmai di una mera rimodulazione all'interno dei capitoli di spesa esistenti, oggetto di apposito separato provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visti:
Visto l'articolo 2, comma 2, della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31;
Visto l'articolo 2, comma 2, lett. a), della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;
delibera
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