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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 10 maggio 2016


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 472 del 19 aprile 2016

ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A. - Rinnovo concessione mineraria per estrazione di acque minerali "Fonte Guizza". Comune di localizzazione: Scorzè (VE). Procedura di V.I.A. (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013).

Note per la trasparenza

Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di conferimento della concessione mineraria per estrazione di acque minerali "Fonte Guizza" in Comune di Scorzè (VE).

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 19/11/2015 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. con sede legale in via Kennedy, 65 - Scorzè (VE)(C.F. 00593710247 e P. IVA 01527840274), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 479954 del 24/11/2015.

Contestualmente alla domanda sono trasmessi al Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Scorzè, lo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica provvedendo a pubblicare, in data 20/11/2015 sul quotidiano "IL GAZZETTINO", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (DGR n. 575/2013) in data26/11/2015, presso la sala consiliare del Comune di Scorzè.

Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 498874 del 07/12/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 19/11/2015.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 21/12/2015 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni , di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:

  • Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (nota prot. n. 26616 del 25/01/2016);

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del Settore VIA in data 16/02/2016.

Relativamente alla Relazione Paesaggistica, la Ditta proponente, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del turismo per il Veneto, alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per Venezia e Laguna, alla Soprintendenza Archeologia del Veneto secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici del Settore V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 509480 del 15/12/2015) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

  • del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

A seguito di questo, il Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota del 12/01/2016 - prot. n. 637 CL. 34.19.07/3 (acquisita al protocollo regionale n. 17407 del 18/01/2016), ha espresso parere favorevole sulla richiesta presentata.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 579 del 02/03/2016, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e la raccomandazione di cui al citato parere.

Si rileva infine che, fuori termine utile ai fini dell'istruttoria tecnica per la stesura del parere, Allegato A del presente provvedimento, è pervenuta la nota formulata dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (nota prot. n. 87643 del 04/03/2016), la quale è stata inoltrata con nota prot. 101083 del 14/03/2016 alla Sezione Geologia e Georisorse, struttura competente della successiva fase autorizzativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.575/2013;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la  L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTO l'art. 22 comma 2 della citata L.R: 4/2016 che stabilisce che "alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014

VISTA la Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 02/03/2016;

VISTO il parere n. 579 del 02/03/2016, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1.   di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.   di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 579 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 02/03/2016, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale dell'intervento denominato: "Rinnovo concessione mineraria per estrazione di acque minerali "Fonte Guizza"", presentato dalla ditta acqua minerale san benedetto s.p.a. con sede legale in via Kennedy, 65 - Scorzè (VE) (C.F. 00593710247 e P.IVA 01527840274);

3.   di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e della raccomandazione indicate nel parere n. 579 del 02/03/2016, Allegato A del presente provvedimento;

4.   di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla DGRV n. 2299/2014;

5.   di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii. l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;

6.   di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

7.   di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. con sede legale in via Kennedy, 65 - Scorzè (VE) (C.F. 00593710247 e P.IVA 01527840274, PEC: sanbenedetto@registerpec.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Scorzè (VE), al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), alla Sezione Bacino Idrografico litorale veneto, al Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia", all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia;

8.   di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

9.   di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

10.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

472_AllegatoA_321132.pdf

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