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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 36 del 19 aprile 2016


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 24 marzo 2016

Relazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto sui risultati conseguiti in attuazione della DGR n. 447/2015 concernente il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto. Art. 1 c. 612 L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono relazionati alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Veneto i risultati conseguiti in attuazione della DGR n. 447/2015 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni regionali dirette e indirette ai sensi dell'art. 1 c. 612 L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Regione detiene un portafoglio di partecipazioni che si caratterizza per una significativa eterogeneità delle stesse, frutto sia delle varie normative speciali che le hanno istituite o ne hanno autorizzato la partecipazione da parte della Giunta regionale, sia dei differenti momenti storici nei quali si sono realizzati detti interventi.

Il sistema regionale è composto innanzitutto da società, cosiddette partecipate in via diretta, delle quali l'Ente regionale ha la proprietà delle quote azionarie o sociali.

Nel corso degli ultimi anni il legislatore nazionale è intervenuto più volte in materia di società partecipate da enti pubblici: per ultimo con i commi da 611 a 616 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Lo scopo di tale ultimo incisivo intervento legislativo è quello "di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In particolare il comma 612 prevede che: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Considerato quanto indicato dalla norma testé citata e di quanto previsto dallo Statuto del Veneto e dall'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 in merito alle attività di governo, si è ritenuto congruo definire ed approvare il piano di razionalizzazione mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 07/04/2015.

Al momento dell'adozione della Dgr n. 447/2015 il numero delle partecipazioni regionali dirette era pari a quindici:

  1. Autovie Venete spa (4,83 %)
  2. College Valmarana Morosini spa (18,18%)
  3. Concessioni Autostradali Venete spa (50,00%)
  4. Finest spa (14,87%)
  5. Immobiliare Marco Polo srl (100%)
  6. Rocca di Monselice srl (33,33%)
  7. Rovigo Expò spa (65,04%)
  8. Sistemi Territoriali spa (99,83%)
  9. Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa (100%)
  10. Veneto Acque spa (100%)
  11. Veneto Innovazione spa (100%)
  12. Veneto Nanotech scpa (76,66%)
  13. Veneto Promozione scpa (50,00%)
  14. Veneto Strade spa (30,00%)
  15. Veneto Sviluppo spa (51,00%)

Tali organismi, nel corso del tempo, anche con autonome decisioni, hanno acquisito partecipazioni in altre società, cosiddette partecipazioni societarie regionali indirette, generando una significativa articolazione del sistema delle società regionali.

Le società indirette partecipate al momento dell'adozione del piano ex DGR n. 447/2015, tenuto conto dell'avvio dei processi di dismissione previsti dalla DGR n. 1931/2013, ma anche in considerazione di alcune nuove acquisizioni nel frattempo intervenute, ammontavano a n. 56, oltre a n. 6 in stato di liquidazionee n. 7 per cui era in corso una procedura di fallimento.

Ora, appare imprescindibile ricordare che già con la Deliberazione del Consiglio regionale n. 44/2011 la Regione del Veneto, in attuazione dell'art. 3, commi da 27 a 29 della legge 244/2007 ha da tempo avviato un percorso volto a razionalizzare il proprio sistema regionale di partecipazioni societarie.

Del resto lo stesso comma 611 fa salvo quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il piano operativo di razionalizzazione, pertanto, si configurava come un atto di conferma di quelli fin qui intrapresi in tal senso dalla Regione del Veneto, al fine di ottemperare a norme nazionali o sulla base di autonoma iniziativa.

Gli obiettivi del piano di razionalizzazione ex DGR n. 447/2015 erano i seguenti:

1.   per quanto riguarda le società partecipate in via diretta dalla Regione del Veneto, di approvare il piano operativo di razionalizzazione illustrato nelle premesse del presente provvedimento che comporterà:

-   la soppressione della società Immobiliare Marco Polo srl, della società Rovigo Expò spa e della Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa;

-   la dismissione della partecipazione nella società College Valmarana Morosini spa;

-   il contenimento della spesa per le società controllate ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1) con le modalità illustrate in premessa;

-   la riduzione della quota percentuale di partecipazione regionale nella società Veneto Nanotech scpa fino anche a sotto il 10% ed il mantenimento della partecipazione alle condizioni illustrate in premessa;

(...)

4.   di stabilire che le Società controllate invieranno entro il 28/02/2016 apposita relazione in merito ai risultati del piano di contenimento della spesa, al fine di permettere alla Giunta regionale di trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione la relazione sui risultati conseguiti prescritta dal comma 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

 5.   in merito alle società partecipate in via indiretta di approvare l'obiettivo di ridurle a n. 29 come illustrato in premessa;"

Ora si rappresenta, che in ossequio alla previsione normativa del c. 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 la Giunta regionale è tenuta a trasmettere, entro il 31/03/2016, alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione in merito ai risultati conseguiti relativamente al piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e al piano di contenimento della spesa di cui alla DGR n. 447/2015.

Per quanto riguarda le società a partecipazione diretta le azioni che si sono intraprese al 31/12/2015 sono le seguenti (Allegato A).

1.   College Valmarana Morosini S.p.A.

Considerato che i tentativi di cedere la quota non hanno prodotto alcun esito, anche la DGR n. 447/15 ha confermato la volontà di procedere alla dismissione della quota di partecipazione nella società College Valmarana Morosini S.p.A., avente quale oggetto sociale l'esercizio di attività convittuale alberghiera a sostegno delle iniziative culturali svolte dal CUOA e da terzi in convenzione (presso Villa Valmarana Morosini).

Per tale partecipazione la Giunta regionale aveva già deliberato e ribadito, da ultimo con DGR n. 604 del 29/04/2014, l'istanza di recesso formulata ai sensi del comma 569 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013.

La dismissione è stata decisa in applicazione del criterio di cui alla lett. a) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, sulla base di quanto già stabilito dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 44/2011.

Con prot. n. 244693 del 15/06/2015, l'Avvocatura Regionale ha invitato la Società a liquidare ex lege la quota detenuta dalla Regione del Veneto determinandone il valore ai sensi dell'art. 2437 ter codice civile.

La Società, nel frattempo, è stata posta in liquidazione in data 05/11/2015.

Al 31/12/2015, non è pervenuto alcun riscontro alla richiamata nota prot. n. 244693/2015 e pertanto sono in fase di valutazione le eventuali iniziative legali da intraprendere per ottenere la liquidazione della quota azionaria posseduta.

2.   Immobiliare Marco Polo s.r.l.

Con riferimento alla Immobiliare Marco Polo srl avente quale oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la gestione di terreni e fabbricati, nonché la gestione di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, la soppressione era stata decisa in applicazione del criterio di cui alla lett. c) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, sulla base di quanto già stabilito dall'art. 1 della L.R. 29/2013.

Il piano di razionalizzazione approvato dalla Giunta regionale contemplava anche l'individuazione di un soggetto operativo idoneo per la gestione di Villa Contarini, attualmente garantita da uno specifico ramo aziendale dell'Immobiliare Marco Polo srl, contemplando così il conferimento del ramo medesimo a favore della Rocca di Monselice s.r.l., che gestisce i beni regionali siti sul Colle della Rocca, affidando alla stessa la gestione degli stessi per 5 anni. Del resto il criterio previsto dall'art. 1 comma 611 lett. c) della legge di stabilità 2015 è quello di dismettere società con oggetto analogo ad altre società partecipate.

Tuttavia, attesa la necessità di poter contare, per garantire la fruizione al pubblico di entrambi i suddetti beni storici regionali e la loro piena valorizzazione, di un idoneo ente esterno regionale a totale partecipazione della Regione del Veneto, per ovvie ragioni di controllo dell'operato dello stesso, si è rilevato che la Società Rocca di Monselice srl (partecipata dalla Regione del Veneto al 50%), non risulta strutturalmente idonea a gestire ulteriori beni immobili storico-architettonici.

Pertanto, con l'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 23/02/2016, al fine di perseguire la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute ed il più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali, in prosecuzione con il richiamato progetto di razionalizzazione delle Società immobiliari regionali e a seguito delle azioni all'uopo intraprese ex D.G.R. n. 447/2015, la Giunta regionale è stata autorizzata a recedere dalla società Rocca di Monselice s.r.l., affidando alla società Immobiliare Marco Polo s.r.l. la gestione dei beni regionali siti nei Comuni di Monselice, Piazzola sul Brenta e Venezia.

Nel corso del 2016 saranno poste in essere le azioni volte a perseguire gli obiettivi dell'art. 3 della Legge regionale n. 7 del 23/02/2016.

3.   Rocca di Monselice s.r.l.

Con riferimento alla partecipazione nella Rocca di Monselice s.r.l., partecipata dalla Regione Veneto al 50%, la DGR n. 447/2015, ne aveva previsto il mantenimento in quanto non interessata dalla soppressione prevista ex L.R. n. 29/2013, e potenzialmente idonea ad accogliere i rami d'azienda immobiliari o di gestione del patrimonio immobiliare di altre società regionali.

Tuttavia, come sopra rappresentato, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7 del 23/02/2016, l'art. 3 ha previsto, in un'ottica di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute e di un più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali, che la Regione del Veneto eserciti il recesso dalla Rocca di Monselice S.r.l. e affidi la gestione dei complessi monumentali siti nel comune di Monselice alla Società Immobiliare Marco Polo S.r.l..

Pertanto, nel corso del 2016, sarà formulata istanza di recesso dalla Società al fine di porre in essere le azioni volte a perseguire gli obiettivi dell'art. 3 della Legge regionale n. 7 del 23/02/2016.

4.   Rovigo Expo S.p.A.

Per quanto concerne la dismissione della partecipazione nella società Rovigo Expò S.p.A., avente quale oggetto sociale l'organizzazione e gestione di manifestazioni a carattere espositivo, si fa presente che l'Assemblea degli azionisti della Rovigo Expò S.p.A. del 24 giugno 2015 ha approvato il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto del patrimonio netto di liquidazione. Al socio Regione Veneto stato erogato un importo di € 7.875,16 e di € 2.120,34 quale Credito IRES. La fase di liquidazione si è conclusa in data 05/10/2015 con la cancellazione della Società dal Registro delle Imprese.

5.   Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.

Con riferimento alla dismissione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., avente quale oggetto sociale la realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione e vendita di beni immobili ad uso abitazione, uffici, insediamenti, impianti, in linea con la DGR n. 447/2015, l'assemblea dei soci di S.V.E.C. s.p.a. ha proceduto alla messa in liquidazione della stessa in data 23/12/2015.

La dismissione era stata decisa in applicazione del criterio di cui alla lett. b) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, che prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" , sulla base di quanto già stabilito dall'art. 1 della L.R. 29/2013.

6.   Veneto Nanotech S.c.p.A.

Sempre al fine di una riduzione delle partecipazioni, la D.G.R. n. 447/2015, per quanto concerne la società Veneto Nanotech S.c.p.A., prevedeva una progressiva riduzione della quota percentuale di partecipazione regionale al capitale della Società, dal 76,66% fino anche a sotto il 10%, condizionando il mantenimento della partecipazione all'approvazione di un piano industriale di rilancio e di equilibrio economico - finanziario.

Tuttavia, nel corso del 2015, la Società si è trovata in una particolare situazione economico-finanziaria, anche a seguito di perdite conseguite che hanno comportato la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale.

La mancanza di sottoscrizione da parte di soci e/o terzi del previsto aumento di capitale sociale inscindibile deliberato in data 12/02/2015, ha determinato, nel corso dell'assemblea straordinaria del 6 luglio 2015, la constatazione dell'impossibilità di ripristinare il capitale sociale al fine di coprire le perdite accertate e garantire la continuità aziendale, nonché la presa d'atto che la stessa è venuta a trovarsi in una delle cause di scioglimento "de iure", previste dal Codice Civile e segnatamente dall'art. 2484.

In particolare, nella suddetta assemblea, il rappresentante regionale, in aderenza alla DGR n. 826 del 29/06/2015, ha disposto quanto stabilito dalla Giunta Regionale, ovvero di prendere atto della messa in liquidazione della Società e di nominare, quale liquidatore, l'allora Amministratore Unico, il sig. Gabriele Vencato.

Inoltre, in continuità con la ratio di precedenti atti della Regione del Veneto, la richiamata deliberazione Giuntale ha stabilito di prendere atto e di condividere la determina dell'Amministratore Unico di depositare un ricorso ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F. (c.d. ricorso in bianco), affinché il tribunale competente conceda un termine per la presentazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F. o di un concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 L.F. e seguenti, con lo scopo di preservare la continuità aziendale anche tramite riorganizzazioni, razionalizzazioni e/o cessioni di rami d'azienda o di singoli beni, e, ove fosse compatibile con le anzidette procedure, di invitare il liquidatore a porre in essere tutti gli atti necessari affinché i progetti di ricerca in corso possano essere comunque portati a compimento.

L'Amministratore Unico della Società, infatti, in data 30/06/2015 aveva presentato al Tribunale di Padova istanza ai sensi dell'art. 161 sesto comma l.f. (c.d. "ricorso in bianco") onde accedere al beneficio del concordato preventivo o - in alternativa - addivenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti. Ciò al fine di assicurare il rispetto della "par condicio creditorum" ed evitare la dispersione degli avviamenti aziendali impliciti ed espliciti e garantire al management i tempi necessari alla corretta definizione del percorso di auspicata soluzione della crisi, con il coinvolgimento dei terzi interessati all'affitto/acquisto dei rami aziendali.

Il Tribunale di Padova, con provvedimento del 9/10 luglio 2015, ha ammesso la Società al Concordato Preventivo e ha concesso la proroga del termine per il deposito del piano, della proposta concordataria e della relativa documentazione ex art. 161 sesto comma l.f., entro il 07/12/2015.

Per quanto riguarda i laboratori LANN ed Ecsin, la Società ha ricevuto una proposta di affitto e anche di acquisto dei due rami d'azienda. Il Tribunale ha autorizzato, con decisione del 24/09/2015, la stipulazione dei contratti di affitto dei due rami d'azienda previo esperimento di procedura competitiva e con decisione del 01/10/2015 che la vendita competitiva avvenga previa pubblicazione di un invito ad offrire precisando di aver avuto un'offerta di acquisto al prezzo di cui all'offerta medesima e con costituzione di una data room o con previsione di visibilità dei beni oggetto di vendita previa assunzione di impegno di riservatezza.

Con l'affitto dei due rami d'azienda ECSIN e LANN sono state garantite buone prospettive di continuità aziendale per i suddetti rami d'azienda, permettendo così un'adeguata gestione e manutenzione degli impianti e attrezzature di ricerca e l'impiego degli stessi per il proseguo dell'attività di alcuni progetti già in capo alla Società stessa. Per Nanofab si segnala che nel corso del 2015 sono pervenute alla Società alcune manifestazioni d'interesse da parte di terzi.

7.   Veneto Innovazione S.p.a.

Per quanto concerne Veneto Innovazione S.p.a., la DGR n. 447/2015 ha stabilito che la Società è strategica e strumentale alla Regione del Veneto e pertanto dovrà essere mantenuta.

Tuttavia, nel corso del 2014 e del 2015 sono stati avviati percorsi di razionalizzazione consistenti in una riorganizzazione interna volta al contenimento dei costi aziendali (di cui la Giunta ha preso atto con DGR n. 906 del 20/07/2015) e nella dismissione delle proprie società partecipate (in data 11/12/2014, con la messa in liquidazione di VI Holding s.r.l. e la nomina del Liquidatore).

Per quanto riguarda le società a partecipazione indiretta l'obiettivo della DGR n. 447/2015 era quello di portarle da 69 a n. 29. Infatti, come illustrato nella relazione tecnica allegata al richiamato provvedimento, le partecipazioni indirette si suddividevano nelle sotto elencate categorie:

  • n. 27 da dismettere;
  • n. 6 da concludere la fase di liquidazione;
  • n. 7 da concludere la procedura fallimentare;
  • n. 29 da mantenere.

Al 31/12/2015 la situazione risulta essere la seguente (Allegato B):

  • n. 3 dismesse;
  • n. 22 da dismettere;
  • n. 13 da concludere la fase di liquidazione;
  • n. 7 da concludere la procedura fallimentare;
  • n. 24 da mantenere.

Per quanto riguarda le società a partecipazione diretta per le quali è previsto il mantenimento, la DGR n. 447/2015 ha deliberato di procedere nei confronti di quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1), al fine del contenimento della spesa, con le misure di seguito illustrate.

In applicazione del criterio di cui alla lett. e) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 39/2013 verranno modificati gli statuti societari, ove occorrente, al fine di prevedere che i consigli di amministrazione siano composti da tre componenti di cui due dipendenti dell'amministrazione regionale o da un amministratore unico, che ai componenti degli organi sociali non possano essere corrisposti gettoni di presenza e che i dipendenti dell'amministrazione regionale riversino i relativi compensi all'amministrazione, fermo restando specifiche deroghe o modifiche previste da leggi regionali.

In applicazione del criterio di cui alla lett. e) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 e sulla base di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 39/2013 verranno mantenuti per il triennio 2015-2017 i seguenti limiti massimi ai compensi: per quelli spettanti ai presidenti ed agli amministratori delegati, nonché agli amministratori unici € 80.000,00, per quelli spettanti a ciascun altro componente del Consiglio di Amministrazione € 25.000,00, per quelli spettanti a ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo € 20.000,00.

Ancora in applicazione del criterio di cui alla lett. e) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 e sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013 la Giunta regionale vigilerà affinché il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale che verrà assunto dalle società controllate sia determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica e per il restante personale affinché il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate non superi quello ordinariamente spettante per l'anno 2013, fatti salvi eventuali limiti inferiori delle retribuzioni individuali e accessorie che saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, per singola società. A tal riguardo le società sono chiamate a comunicare alla Regione, con congruo anticipo, l'avvio della contrattazione di secondo livello.

Ancora in applicazione del criterio di cui alla lett. e) del comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, le nuove assunzioni verranno autorizzate, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 39/2013, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta con DGR n. 2101/2014 e in conformità a quanto stabilito all'art. 1, comma 557 lett. a) e b) e 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Ad ogni modo, le assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, tenuto conto che la spesa regionale del personale è inferiore al 25% del totale della spesa corrente, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 3, comma 5 quater, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

Le società controllate in via diretta dovranno, ad ogni modo, assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Società controllate entro il 28/02/2016 erano tenute ad inviare apposita relazione in merito ai risultati del piano di contenimento della spesa, al fine di permettere alla Giunta regionale di trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione la relazione sui risultati conseguiti prescritta dal comma 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sulla base dei riscontri pervenuti dalle società, tenuto conto che non tutte hanno fornito il necessario riscontro, e delle informazioni a disposizione dell'amministrazione Regionale, è stato predisposta una tabella sui risultati conseguiti in relazione ai risparmi di spesa delle società controllate in via diretta di cui alla DGR n. 447/2015 (Allegato C).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 1, commi da 611 a 614 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

VISTO l'art. 1, commi da 563 a 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

VISTO l'art. 1 comma 557 e comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3, comma 5 quater, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014;

VISTI gli articoli da 51 a 54 e 61 dello Statuto del Veneto (Legge regionale Statutaria n. 1 del 17/04/2012);

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29;

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 39;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 44/2011;

VISTE le DGR n. 1931/2013 e 2101/2014;

VISTA la DGR n. 447/2015 che ha adottato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni regionali dirette e indirette ai sensi dell'art. 1 c. 611-614 L. 190/2014;

VISTI i risultati conseguiti in relazione al piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni azionarie dirette di cui alla DGR n. 447/2015;

VISTI i risultati conseguiti in relazione al piano di razionalizzazione delle società dirette di cui alla DGR n. 447/2015 (Allegato A);

VISTI i risultati conseguiti in relazione al piano di razionalizzazione delle società indirette di cui alla DGR n. 447/2015 (Allegato B);

VISTI i risultati conseguiti in relazione ai risparmi di spesa delle società controllate in via diretta di cui alla DGR n. 447/2015 (Allegato C);

delibera

  1. di prendere atto dei risultati conseguiti in relazione al piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni azionarie dirette (Allegato A) e indirette di cui alla DGR n. 447/2015 (Allegato B);
  1. di prendere atto della relazione in merito ai risultati del piano di contenimento della spesa prodotta dalla Società regionali controllate, come prescritto dal comma 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Allegato C);
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di trasmettere la presente deliberazione, entro il 31 marzo 2016, contenente una relazione sui risultati conseguiti, alla Sezione Regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, ai sensi del c. 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale, costituendo la pubblicazione della relazione sui risultati conseguiti ex DGR n. 447/2015 un obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

(seguono allegati)

370_AllegatoA_320739.pdf
370_AllegatoB_320739.pdf
370_AllegatoC_320739.pdf

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