Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 22 aprile 2016


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 07 aprile 2016

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia. Art. 2, comma 2, lett. a) L. 84/2006.

Note per la trasparenza

Approvazione della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia.

Il relatore riferisce quanto segue.

L’attività professionale di tintolavanderia è stata regolamentata dalla Legge n. 84/2006, con la quale sono state individuate anche le modalità per il conseguimento dell’idoneità professionale.

Tra queste è stata disciplinata la frequenza di corsi di qualificazione della durata di almeno 450 ore la cui organizzazione è stata successivamente condivisa in data 25 maggio 2011 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome che ha approvato le “Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del Responsabile tecnico di tintolavanderia”.

In attuazione della norma, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha individuato puntualmente l’elenco dei titoli di scuola secondaria di secondo grado e accademici che sono stati dichiarati adeguati per l’idoneità professionale.

Per quanto attiene invece l’individuazione delle qualifiche regionali in materia, l’eterogeneità dei titoli rilasciati dalle diverse Amministrazioni non ne ha consentito la precisa individuazione, rimandando ai singoli territori la definizione puntuale dei titoli.

A seguito di un lavoro d’intesa con la struttura regionale competente in materia di artigianato (Sezione Industria e Artigianato), è stato elaborato un modello per la individuazione dei criteri per il riconoscimento dell’idoneità professionale.

Il presente provvedimento riprende e integra la disciplina di cui alla DGR 2104/2012, primo bando in materia, e analogamente a quanto già redatto con altri avvisi, apporta novità sostanziali sul sistema di presentazione dei progetti. La procedura di cui si propone l’approvazione, infatti, prevede la presentazione di un modello di progetto formativo relativo alla figura professionale proposta, cui possono seguire un numero non preventivamente definito di percorsi formativi attivabili, sulla base del fabbisogno formativo rilevato su base territoriale, senza necessità di presentazione di ulteriori progetti.

La normativa regionale in materia di formazione professionale prevede la possibilità di presentare all’esame della Giunta Regionale progetti formativi per i quali non sia previsto alcun onere a carico del bilancio regionale. Tale possibilità si riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell’Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi in tale contesto, in quanto finalizzate al conseguimento di un titolo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e pertanto pienamente soggette al controllo regionale.

L’approvazione degli esiti istruttori sarà formalizzata con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Formazione.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all'approvazione della Giunta Regionale l’Avviso pubblico (Allegato A) e la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.

L’Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016 “Testo unico beneficiari” detta le regole per la gestione delle attività formative a riconoscimento; pertanto anche per la gestione degli interventi formativi del Responsabile tecnico di tintolavanderia si deve far riferimento alle indicazioni stabilite con tale Testo unico.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 845/1978 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;

VISTA la L.R. n. 10/1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;

VISTA la DGR 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione”;

VISTA la DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;

VISTA la DGR 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e.m.i.”

VISTA la Legge 22 febbraio 2006, n. 84, “Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia”;

VISTO l’art. 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 di approvazione della legge regionale europea 2012.

VISTA la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, documento n. 11/70/CR8d/C9 del 25 maggio 2011 “Linee Guida delle Regioni per la qualificazione professionale del Responsabile Tecnico di tintolavanderia” ;

VISTA la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, documento n. 12/185/CR6/C9 del 20 dicembre 2012 “Titoli di studio abilitanti per Responsabile tecnico di tintolavanderia ”;

VISTO il D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.

VISTA la DGR 2104 del 17/10/2012 “Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia. Triennio 2013/2015. Art. 2, comma 2, lett. a) L. 84/2006”;

VISTA la DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990.”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. 54/2012;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare la Direttiva per la presentazione dei percorsi formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di stabilire che per la gestione degli interventi formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia si deve far riferimento alle indicazioni stabilite con il “Testo unico beneficiari” approvato con DGR n. 251 del 08/03/2016;
  5. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite con le modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva (Allegato B) alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it pena l’esclusione. I termini indicati valgono anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
  6. di incaricare la Sezione Formazione dell’adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

427_AllegatoA_320278.pdf
427_AllegatoB_320278.pdf

Torna indietro