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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 12 aprile 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 334 del 24 marzo 2016

Integrazione dell'accreditamento istituzionale per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA a strutture extraospedaliere di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali. DGR 2315 del 9.12.2014 - Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede all'estensione dell'accreditamento istituzionale a strutture extraospedaliere di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali già accreditate, ai fini della diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA ai sensi della DGR 2315 del 9.12.2014 fino al 30.6.2017.

Estremi dei principali documenti istruttori:
Provvedimenti di rinnovo dell' accreditamento istituzionale agli atti;
istanze di accreditamento agli atti;
pareri dei Direttori Generali delle Aziende U.l.s.s. competenti agli atti;
rapporti di verifica agli atti;
resoconto verbale della seduta C.R.I.T.E. del 18.2.2016 prot. reg. 70443 del 23.2.2016.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue:

La Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico" ha introdotto la disciplina nazionale volta a garantire la diagnosi tempestiva dei disturbi specifici in ambito scolastico a cura del SSN. All'art. 3, comma 1, stabilisce che "la diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal SSN a legislazione vigente".

In attuazione della citata L. n. 170/10, è intervenuto l'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 che ha approvato le "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)"; in particolare l'accordo regolamenta l'attivazione del percorso diagnostico, stabilendo, tra l'altro, che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e il rilascio delle certificazioni dovrà essere emesso in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste.

L'art. 1 comma 4 del citato Accordo prevede altresì che "nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, le Regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono prevedere percorsi specifici per l'accreditamento di ulteriori soggetti privati ai fini dell'applicazione dell'art. 3 comma 1 della legge n.170 del 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Con DGR n. 2315 del 9.12.2014 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): aggiornamento della DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012" la Regione Veneto ha individuato detto specifico percorso di accreditamento.

Col citato provvedimento giuntale è stato precisato che, tra le tipologie di strutture che possono essere accreditate al rilascio della diagnosi di DSA per il territorio regionale, rientrano anche le strutture sanitarie, già accreditate secondo le procedure in vigore, che erogano prestazioni in regime di assistenza residenziale a ciclo diurno classificate come BC4 purché risultino dotate dell'equipe multidisciplinare prescritta dall'Accordo Stato Regioni.

Le Aziende U.l.s.s. di cui all'Allegato A, con note agli atti, hanno attestato in sede di valutazione della coerenza della domanda con la programmazione socio sanitaria locale, l'impossibilità a rilasciare la diagnosi DSA nei tempi prescritti dall'Accordo Stato Regioni.

Di conseguenza al fine di garantire la necessaria tempestività degli adempimenti come richiesto dall'Accordo Stato Regioni, alla luce degli esiti del percorso delineato dalla DGR n. 2315/14, si propone di procedere al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA alle strutture di cui all'Allegato A del presente provvedimento.

Dalla documentazione agli attirisulta che le strutture di cui all'Allegato A:

  • sono accreditate come strutture extraospedaliere di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali e classificata come BC4;
  • hanno presentato domanda di integrazione dell'accreditamento istituzionale per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA;
  • risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla DGR n. 2315/2014 per l'accreditamento istituzionale per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA, come attestato dai rapporti di verifica redatti dalle Aziende U.l.s.s. delegate

Nella seduta del 18.2.2016, prot. reg. 70443 del 23.2.2016, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso per le strutture di cui all'Allegato A, parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale al rilascio della diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA.

Premesso quanto sopra, considerata la tempestività richiesta, si propone di rilasciare l'integrazione dell'accreditamento istituzionale per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA, alle strutture sanitarie di cui all'Allegato A. In coerenza con quanto stabilito dalla Legge n. 170/10, art. 3 comma 1 e dall'Accordo Stato Regioni, art. 1 comma 4, l'accreditamento per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA avrà validità fino e non oltre il 30 giugno 2017.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTAla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e ss.mm.ii.;

VISTAla DGR n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTAla DGR n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie";

VISTAla DGR n.1145 del 5.7.2013 "L.R. 23.11.2012 n. 43 e L.R. 16.8.2002 n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia regionale socio sanitaria (Arss)";

VISTA la DGR n. 3013 del 30.12.2013 "L.R. 23 novembre 2012 n. 43 - L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013: ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (Arss)";

VISTE le DGR nn. 2512 - 2514 - 2520 - 2524 - 2525 - 2526 - 2092 - 2513 - 2517 del 2013;

VISTA la DGR n. 2315 del 9.12.2014 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa): aggiornamento della DGR n. 2723 del 24.12.2012 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 25.7.2012";

VISTI i decreti del Segretario Regionale per la Sanità n.37 del 2.5.2013 e n.82 del 6.8.2013;

VISTI i pareri espressi dalle Aziende U.l.s.s. agli atti;

VISTI i rapporti di verifica agli atti;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 18.2.2016 prot. reg. 70443 del 23.2.2016;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di rilasciare l'integrazione dell'accreditamento istituzionale per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA alle strutture di cui all'Allegato A per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di stabilire che l'accreditamento istituzionale per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA delle strutture di cui all'Allegato A per le ragioni sopraesposte avrà validità fino e non oltre il 30 giugno 2017;
  3. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
  4. di dare atto che le Aziende U.l.s.s. di riferimento dovranno accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto delle strutture e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
  6. di notificare il presente atto alle strutture di cui all'Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;
  7. di incaricare il Settore Accreditamento area sanitaria, struttura afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

334_AllegatoA_319509.pdf

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