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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 22 del 08 marzo 2016


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 23 febbraio 2016

Disciplina delle Associazioni Pro Loco. Disposizioni attuative per l'attivazione dell'Albo regionale delle Pro Loco. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34. Deliberazione n. 7/CR del 2 febbraio 2016.

Note per la trasparenza

Si attiva l'Albo regionale delle Pro Loco istituito con legge regionale n. 34/2014 quale elenco complessivo di tutte le associazioni Pro Loco operanti nel territorio regionale.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue:

Con la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" la Regione ha disciplinato l'intera materia delle attività ed iniziative che caratterizzano le comunità venete, riconoscendo come Associazioni Pro Loco, le Associazioni locali, organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, il cui fine consiste nello svolgimento di attività che concorrono alla valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio, riconoscendo alle stesse il ruolo di importanti strumenti di base per la tutela dei valori della tradizione veneta e di promozione dell'identità culturale e storica del popolo veneto.

Il legislatore regionale ha così voluto attribuire alle Associazioni Pro Loco un importante rilievo locale in quanto svolgono attività di promozione del territorio in cui operano mediante iniziative per lo sviluppo del turismo, dello sport, delle attività culturali, sociali, ambientali, di sviluppo delle tradizioni popolari e per la salvaguardia dei patrimoni storico-artistici ed architettonici.

La legge regionale n. 34/2014 rappresenta quindi il nuovo quadro normativo di riferimento per le Pro Loco e le attività da loro svolte, collocandole in un contesto storico, organizzativo, e identitario modificato rispetto al passato, per cui con l'articolo 11 il legislatore ha ritenuto di procedere ad una semplificazione normativa abrogando le precedenti norme a cui le Pro Loco facevano riferimento:

  • gli articoli 3, comma 1 lettera l), e 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
  • l'articolo 22 della legge regionale n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
  • l'articolo 50, comma 4, lettera h), della legge regionale n. 11/2013 la cui abrogazione è differita al momento dell'istituzione dell'albo regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 34/2014.

A seguito di tali abrogazioni e delle nuove norme legislative approvate, la competenza in materia di Pro Loco è ora in capo alla Giunta regionale e non è più attribuita alle singole amministrazioni provinciali.

Ai fini della presente deliberazione, si richiama l'articolo 4 della legge regionale n. 34/2014 che prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, dell'Albo regionale delle Pro Loco, al quale sono iscritte tutte le Associazioni Pro Loco che hanno i requisiti richiesti dall'articolo 5 della stessa legge e cioè:

  1. lo svolgimento di attività di valorizzazione turistica e culturale, la salvaguardia del patrimonio storico e culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico e ambientale e del patrimonio immateriale della località da almeno un anno;
  2. lo svolgimento della propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione Pro Loco iscritta all'Albo regionale, fatto salvo il caso di Associazioni operanti in località diverse dello stesso Comune previa acquisizione del parere comunale sulla loro iscrizione;
  3. la costituzione dell'Associazione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Lo statuto dell'Associazione Pro Loco si deve ispirare ai principi di democraticità e deve prevedere quanto indicato dall'articolo 6 della legge stessa, in ordine alle norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione; la possibilità di iscrizione per tutti i residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino nel comune per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge citata; la devoluzione, in caso di scioglimento della Pro Loco, dei beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici, a fini di utilità sociale.

Va altresì rilevato che con l'articolo 3 della n. 34/2014 la Regione riconosce l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione in Comitato regionale del Veneto, quale struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le associazioni Pro Loco del Veneto iscritte a tale Unione, nonché l'attività entro il territorio regionale di ogni ulteriore organismo previsto dallo Statuto dell'UNPLI. Si fa in particolare riferimento ai Comitati provinciali dell'UNPLI e ai Consorzi di Pro Loco, organizzazione che si ritiene possa essere considerata nel costituendo Albo regionale in quanto utile strumento per individuare l'operatività complessiva delle Pro Loco in ciascun ambito territoriale.

Ciò premesso, e al fine di dare corso a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 34/2014, si ritiene di operare secondo principi di semplificazione amministrativa e di sburocratizzazione che consentono di dare attuazione all'Albo regionale delle Pro Loco mediante:

  • l'utilizzo dei dati e delle informazioni già disponibili presso le amministrazioni provinciali, che erano incaricate della tenuta dell'albo provinciale delle Pro Loco ai sensi dell'abrogato articolo 10 della legge regionale n. 33/2002;
  • l'attribuzione al Direttore della Sezione regionale Turismo della gestione dell'Albo regionale delle Pro Loco, trattandosi di adempimenti tecnici di competenza dirigenziale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 54/2012;
  • il riconoscimento del ruolo del Comitato regionale dell'UNPLI, per le Pro Loco iscritte all'UNPLI.

Per quanto attiene il primo punto si prevede che la competente Sezione regionale elabori i dati già presenti negli Albi provinciali e della Città Metropolitana di Venezia.

Per quanto attiene al secondo punto, si dispone che il Direttore della Sezione Turismo provvederà ad individuare le modalità di tenuta dell'Albo regionale delle Pro Loco, ivi comprese le disposizioni per l'iscrizione e cancellazione delle stesse da tale Albo; in particolare, con riferimento alla documentazione per la tenuta dell'Albo, il predetto dirigente provvederà a definire la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di legge e alla domanda di iscrizione per le Pro Loco non iscritte agli albi provinciali, prevedendo che a tale domanda siano allegati almeno lo statuto e l'atto costitutivo.

Per quanto attiene il terzo punto, si ritiene che, nell'ambito della valorizzazione del ruolo del Comitato regionale dell'UNPLI, lo stesso possa fare da tramite unico per tutti i propri associati e per le proprie articolazioni in comitati provinciali e consorzi.

In tal caso, si precisa che l'attività dal Comitato regionale dell'UNPLI dovrà essere svolta senza oneri a carico della Regione e in via sostitutiva rispetto alla presentazione diretta, da parte delle singole Pro Loco, loro Comitati o consorzi aderenti all'UNPLI, della domanda di iscrizione e della documentazione comunque necessaria per gli aggiornamenti dell'Albo, anche con riferimento alle richieste di cancellazione.

Si ritiene altresì di precisare che qualora il Comitato regionale dell'UNPLI intenda svolgere il suindicato ruolo di tramite per i propri associati, dovrà anche assicurare che tutta la documentazione di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 34/2014, relativa alle Pro Loco, Consorzi e Comitati provinciali ad esso iscritti sia depositata presso lo stesso Comitato regionale o presso i Comitati provinciali dell'UNPLI ai fini dei successivi controlli da parte delle competenti strutture.

Si dà atto che decorso inutilmente il termine di sei mesi di cui all'articolo 12 della Legge regionale n. 34/2014, da calcolare a decorrere dal decreto di attuazione operativa dell'Albo regionale delle Pro Loco, senza la presentazione della prescritta dichiarazione sostitutiva, le Pro Loco inadempienti saranno cancellate dall'Albo regionale con Decreto del Direttore della Sezione Turismo, ai sensi del citato articolo 12.

L'Albo regionale delle Pro Loco sarà di volta in volta aggiornato con le nuove iscrizioni con decreto del Dirigente della Sezione Turismo da adottarsi entro 30 giorni dalla richiesta, mentre per quanto riguarda le modificazioni e cancellazioni il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni dall'avvio del procedimento d'ufficio o su istanza di parte.

L'Albo regionale delle Pro Loco sarà inserito nel sito internet istituzionale della Regione www.regione.veneto.it e nel portale turistico regionale www.veneto.eu.

Appare infine opportuno richiamare il fatto che l'iscrizione nell'Albo regionale costituisce requisito essenziale per partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro loco all'interno degli organi collegiali e per fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

La delibera di cui all'oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, della legge regionale n. 34 del 2014, è stato trasmesso alla competente commissione consiliare che ha espresso il proprio parere favorevole senza apportare alcuna modifica al testo proposto, nella seduta del 17 febbraio 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco";

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la propria deliberazione n. 7/CR del 2 febbraio 2016;

VISTO il parere della terza Commissione consiliare rilasciato il 17 febbraio 2016 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2014.

delibera

  1. di attivare, per le considerazioni esposte nelle premesse, l'Albo regionale delle Pro Loco fissando le seguenti disposizioni attuative ed operative, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34:
  • l'utilizzo dei dati e delle informazioni già disponibili presso le amministrazioni provinciali incaricate della tenuta dell'albo provinciale delle Pro Loco;
  • il riconoscimento del ruolo del Comitato regionale dell'UNPLI, per quanto attiene le Pro Loco iscritte all'UNPLI;
  • la tenuta dell'Albo regionale delle Pro Loco presso la Sezione Turismo;
  1. di stabilire che il Comitato regionale dell'UNPLI può fare da tramite unico per tutti i propri associati e per le proprie articolazioni in Comitati provinciali e Consorzi precisando comunque che detta attività sarà svolta senza alcun onere a carico della Regione e in via sostitutiva rispetto alla presentazione diretta, da parte delle singole Pro Loco, loro Comitati o consorzi aderenti all'UNPLI, della domanda di iscrizione e della documentazione necessaria per gli aggiornamenti dell'Albo, anche con riferimento alle richieste di cancellazione;
  2. di prevedere che nello svolgimento dell'attività di coordinamento di cui al punto 2 il Comitato regionale dell'UNPLI è tenuto ad assicurare che tutta la documentazione di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 34/2014, relativa alle Pro Loco, Comitati provinciali e Consorzi ad esso iscritti, sia depositata presso lo stesso Comitato regionale o presso i Comitati provinciali dell'UNPLI ai fini dei successivi controlli;
  3. spetta al Direttore della Sezione Turismo fissare le modalità di tenuta dell'Albo regionale, la domanda di iscrizione e la relativa documentazione (statuto e atto costitutivo) per le Pro Loco non presenti negli albi provinciali, le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di legge per quelle già iscritte, le procedure per le modificazioni e/o cancellazioni;
  4. di prevedere che l'Albo regionale delle Pro Loco sarà aggiornato con le nuove iscrizioni con decreto del Dirigente della Sezione Turismo da adottarsi entro 30 giorni dalla richiesta, mentre per quanto riguarda le modificazioni e cancellazioni il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni dall'avvio del procedimento d'ufficio o su istanza di parte;
  5. di prevedere che l'Albo regionale delle Pro Loco sarà inserito nel sito internet istituzionale della Regione www.regione.veneto.it e nel portale turistico regionale www.veneto.eu;
  6. di ribadire che l'iscrizione nell'Albo regionale costituisce requisito essenziale per partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro loco all'interno degli organi collegiali e per fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali;
  7. di stabilire che decorso inutilmente il termine di mesi sei, da calcolare a decorrere dal decreto di attuazione operativa dell'Albo regionale delle Pro loco, senza la presentazione della documentazione di cui al punto 4, le Pro Loco inadempienti saranno cancellate dall'Albo regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale http://www.regione.veneto.it/web/turismo.

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