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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 17 del 26 febbraio 2016


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 152 del 16 febbraio 2016

Proroga dei termini finali per la presentazione delle domande di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari. Disposizioni operative alla Città Metropolitana di Venezia e alle Province. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 art. 19, comma 3; art. 50, commi 6 e 7.

Note per la trasparenza

Si provvede a prorogare i termini di presentazione delle domande di classificazione delle strutture ricettive a seguito di motivate richieste da parte delle associazioni di rappresentanza e valutazione di oggettive criticità nella presentazione ed istruttoria da parte della Città Metropolitana di Venezia e delle province.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, volto a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale che a livello europeo, e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta e della cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto questo apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo.

Uno degli aspetti di maggiore novità e di rilevante qualificazione della normativa è rappresentato dal fatto che la legge dispone che tutte le strutture ricettive turistiche del Veneto, quelle cioè che forniscono, a pagamento, al turista alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente, sono tenute a classificarsi, ovvero a riclassificarsi secondo nuove regole per tutte quelle che in base alla precedente normativa regionale (ex legge regionale n. 33/2002) avevano assunto la prevista forma di classificazione in base ai requisiti offerti al turista.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013, la classificazione di una struttura ricettiva comporta il rispetto di prestabiliti requisiti in ordine alle superfici e cubature minime dei locali per il pernottamento, le altezze minime dei locali di servizio, le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi di interesse turistico, il rispetto dei requisiti sanitari, urbanistici, edilizi e di prevenzione incendi, ecc.. La classificazione si esplicita in diversi livelli fino ad un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi a seconda degli spazi, attrezzature, installazioni tecniche e servizi forniti al turista.

Così come previsto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013, la Giunta regionale con successivi provvedimenti, è intervenuta per disciplinare e fissare tali requisiti minimi, definendo altresì i livelli di classificazione per le diverse tipologie di strutture ricettive, siano esse alberghiere, all'aperto e complementari, stabilendo, conseguentemente, per le diverse categorie i termini di presentazione delle istanze.

Al riguardo merita richiamare la legge regionale n. 11/2013, che, all'articolo 50, nei commi 6 e 7, così dispone:

-  le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge devono ottenere la nuova classificazione, su domanda entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.

-  i bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, già regolarmente esercitate prima dell'entrata in vigore della presente legge regionale, devono ottenere la classificazione, su domanda, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura della struttura non classificata".

Si evidenzia che il solo comma 6 dell'articolo 50 della citata legge regionale n. 11/2013 è già stato oggetto di modifica con il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 6, che ha sostituito al termine originario di dodici mesi per ottenere la classificazione, il nuovo termine di ventiquattro mesi per le sole strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013.

I provvedimenti, a cui si fa riferimento con la presente deliberazione relativi alla classificazione delle strutture ricettive presenti nel territorio regionale, sono in ordine cronologico i seguenti:

-  deliberazione della Giunta regionale n. 807 del 27 maggio 2014: Classificazione delle strutture ricettive alberghiere (alberghi, villaggio albergo, residenze turistico alberghiere), pubblicata nel BUR n. 59 del 13 giugno 2014 e quindi strutture da riclassificarsi entro il 13 giugno 2016 con presentazione dell'istanza entro il 14 aprile 2016;

-  deliberazione della Giunta regionale n. 1000 del 17 giugno 2014: Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto (villaggi turistici, campeggi o camping), pubblicata nel BUR n. 65 del 4 luglio 2014 e quindi strutture da riclassificarsi entro il 4 luglio 2016 con presentazione dell'istanza entro il 5 maggio 2016;

-  deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015: Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari (alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast), pubblicata nel BUR n. 40 del 24 aprile 2015 e quindi strutture da classificarsi entro il 24 aprile 2016 con presentazione dell'istanza entro il 24 febbraio 2016.

In tema di tempisti che presentazione delle istanze, necessita richiamare altresì una speciale norma transitoria per la classificazione, contenuta nella citata deliberazione n. 419/2015 e limitata al solo territorio del Comune di Venezia. Infatti, in considerazione della speciale situazione amministrativa del Comune di Venezia, la DGR in parola ha d'ufficio concesso un termine finale di diciotto mesi per ottenere la classificazione delle strutture ricettive complementari situate nel territorio comunale veneziano, e questo temine è stato poi assorbito e superato dalla citata legge regionale 27 aprile 2015, n. 6.

Si deduce, quindi, che il termine di diciotto mesi, previsto dal punto 11 dell'Allegato A della DGR n. 419/2015, continua ad applicarsi limitatamente alle strutture ricettive complementari situate nel solo comune di Venezia, non classificate in vigenza della legge regionale n. 33/2002, ma già regolarmente esercitate prima del 24 aprile 2015, appartenenti alle seguenti tipologie: bed & breakfast, foresterie per turisti ed unità abitative ammobiliate ad uso turistico.

Si fa peraltro presente che i termini sopra indicati sono relativi all'ottenimento del provvedimento di classificazione o riclassificazione, per cui il termine di presentazione della domanda da parte dell'interessato deve intervenire almeno sessanta giorni prima, in quanto è fatto salvo il termine concesso dalla legge regionale alle province di operare i controlli previsti dall'articolo 32 della legge regionale n 11/2013 e decorso tale termine si applica il silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ora, si nota che le novità introdotte interessano in particolare molte strutture ricettive che antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013 non erano mai state assoggettate alla classificazione. Infatti è emerso il fatto che proprio le strutture ricettive più interessate dalle novità sono quelle meno preparate dal punto di vista organizzativo ed inoltre il SUAP ha manifestato delle criticità operative particolarmente rilevanti, anche in ordine alla valutazione di taluni aspetti interessanti le norme igienico - sanitarie.

A ciò si aggiunge la problematica connessa al riordino delle funzioni provinciali, per cui il turismo non è più una funzione fondamentale della provincia ed è quindi necessario rivedere l'assetto organizzativo degli enti preposti alla verifica delle domande presentate dai titolari delle strutture ricettive. Si evidenzia inoltre che con il progetto di legge n. 109/2015 sono state previste delle modifiche alla normativa in materia di attività di bed &breakfast e quindi, conseguentemente, si ritiene vadano considerate le domande di differimento dei termini avanzate dalle associazioni di categoria del settore turismo.

Inoltre, dalle informazioni assunte presso le Province e la Città metropolitana di Venezia risulta che, per vari motivi, solo una minoranza delle strutture ricettive esistenti in vigenza della l.r.n.33/2002 ha presentato sino ad oggi la domanda di classificazione ai sensi della legge regionale n. 11/2013. Si può quindi presumere che, nelle prossime settimane, i titolari delle strutture ricettive esistenti, ma non ancora classificate presentino alla Città metropolitana di Venezia ed alle Province del Veneto un elevato numero di domande di proroga di sei mesi per ottenere la classificazione, come consentito dai citati commi 6 e 7 dell'articolo 50. E ciò determinerebbe un rallentamento dell'istruttoria sulle domande di classificazione in corso.

Al fine quindi di evitare i suddetti rischi e consentire, da un lato ai titolari delle strutture ricettive di operare con minori oneri burocratici e con maggiore tempo a disposizione, e dall'altro alla Città Metropolitana di Venezia e alle Province di evitare appesantimenti amministrativi e procedurali, con il presente provvedimento si propone di accordare a tutte le strutture ricettive turistiche che non abbiano ancora presentato domanda di classificazione, la proroga di sei mesi per l'ottenimento della classificazione ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Si propone di approvare pertanto i seguenti nuovi termini finali di presentazione delle domande da parte dei soggetti titolari di strutture ricettive in tutto il Veneto :

•  Strutture ricettive alberghiere: entro il 14 ottobre 2016;

•  Strutture ricettive all'aperto: entro il 5 novembre 2016;

•  Strutture ricettive complementari (bed & breakfast, foresterie per turisti e unità ammobiliate ad uso turistico) non classificate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013, ma regolarmente esercitate in tutto il territorio regionale prima della data del 24 aprile 2015 : 25 agosto 2016.

Rimane invece confermato per tutto il Veneto alla data del 23 febbraio 2017 il termine di presentazione della domanda di classificazione delle strutture ricettive complementari già classificate al 24 aprile 2015 nelle tipologie previste dall'articolo 26 della legge regionale n. 33/2002 (affittacamere, locande, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture ricettive-residence, attività ricettive in residenze rurali, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centro soggiorno studi), soggette pertanto a riclassificazione in base alla nuova legge regionale n. 11/2013.

Rimane altresì confermato, per omogeneità con la data prorogata alle altre analoghe strutture ricettive nella parte restante del territorio regionale, la data del 25 agosto 2016, prevista dal punto 11 dell'Allegato A della DGR n. 419/2015, per la presentazione delle domande di classificazione delle strutture ricettive complementari (bed & breakfast, foresterie per turisti e unità ammobiliate ad uso turistico) già regolarmente esercitate prima del 24 aprile 2015, ubicate nel territorio del Comune di Venezia.

Appare evidente che la proroga di cui al presente provvedimento interviene in maniera massiva a favore di tutti coloro che non hanno ancora provveduto alla presentazione delle domande di classificazione, ma può essere accordata in quanto la legge regionale n. 11/2013 all'articolo 50 concede questa facoltà; dopo le scadenze sopra indicate nessuna proroga può essere ancora prevista, salvo un intervento legislativo modificativo della attuale normativa.

Si propone quindi di dare atto che decorsi inutilmente i nuovi termini oggetto della proroga concessa con il presente provvedimento, non sono consentite ulteriori proroghe, ed il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura della struttura non classificata.

Il presente provvedimento è adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della citata legge regionale n. 11/2013, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza di svolgere le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle funzioni attribuite agli enti locali dalla citata legge ed è assunta anche ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", a norma della quale la Città Metropolitana e le Province continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 19/2015, ivi comprese le funzioni in materia di classificazione delle strutture ricettive.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE la L.r. n. 11/2013 ed in particolare l'art. 19; la L.r. n. 33/2002; la L.r. n. 6/2015; la L.r. n. 19/2015; la legge n. 241/1990;

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e la deliberazione n. 1443 del 31 luglio 2012;

VISTE le deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014, n. 1000 del 17 giugno 2015 e n. 419 del 31 marzo 2015;

delibera

  1. di prorogare, per le considerazioni e motivazioni indicate nelle premesse, i termini finali per la presentazione delle domande di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari non classificate già regolarmente esercitate, ai sensi dell'articolo 50, commi 6 e 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
  1. di stabilire che si fa riferimento alle date stabilite dalle seguenti deliberazioni per le rispettive tipologie di strutture ricettive in esse indicate:

•  deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014 per le strutture ricettive alberghiere (alberghi, villaggio albergo, residenze turistico alberghiere), da riclassificarsi entro il 13 giugno 2016 con presentazione dell'istanza entro il 14 aprile 2016;

•  deliberazione n. 1000 del 17 giugno 2014 per le strutture ricettive all'aperto (villaggi turistici, campeggi), da riclassificarsi entro il 4 luglio 2016 con presentazione dell'istanza entro il 5 maggio 2016;

•  deliberazione n. 419 del 31 marzo 2015 per le strutture ricettive complementari (alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast), da classificarsi entro il 24 aprile 2016 con presentazione dell'istanza entro il 24 febbraio 2016;

  1. di stabilire, conseguentemente, che i nuovi termini finali per la presentazione delle domande di classificazione in tutto il territorio regionale sono i seguenti:

•  Strutture ricettive alberghiere (alberghi, villaggio albergo, residenze turistico alberghiere): entro il 14 ottobre 2016;

•  Strutture ricettive all'aperto (villaggi turistici e campeggi): entro il 5 novembre 2016;

•  Strutture ricettive complementari (bed & breakfast, foresterie per turisti e unità ammobiliate ad uso turistico): entro il 25 agosto 2016;

  1. di confermare la data del 25 agosto 2016, per la presentazione delle domande di classificazione delle strutture ricettive complementari: bed & breakfast, foresterie per turisti e unità ammobiliate ad uso turistico, già regolarmente esercitate prima del 24 aprile 2015 ed ubicate nel territorio del Comune di Venezia;
  1. di confermare la data del 23 febbraio 2017, per la presentazione delle domande di classificazione delle strutture ricettive complementari già classificate al 24 aprile 2015 nelle tipologie previste dall'articolo 26 della legge regionale n. 33/2002: affittacamere, locande, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture ricettive-residence, attività ricettive in residenze rurali, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centro soggiorno studi, salvo motivata richiesta di proroga di sei mesi ;
  1. di dare atto che decorsi inutilmente i nuovi termini prorogati di cui ai punti 3 e 4 non sono consentiti ulteriori proroghe e il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura della struttura non classificata;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale http://www.regione.veneto.it/web/turismo.

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