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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2047 del 23 dicembre 2015
Nomina del Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Venezia. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10).
Con il presente provvedimento si nomina il Commissario straordinario dell’ESU di Venezia in attuazione dei commi 2 bis e 2 ter dell’art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7.
Il relatore riferisce quanto segue.
In esecuzione di quanto previsto dall’art. 10 della L.R. n. 7/2011, la Giunta regionale ha già dato avvio alla ricognizione dell’attività gestionale degli Enti strumentali regionali, tra cui figurano gli ESU-ARDSU (ESU).
Lo stesso articolo 10, ai commi 2 bis e 2 ter, prevede che, nelle more dell’approvazione del disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali ed al fine di ridurre le loro spese di funzionamento, la Giunta regionale nomini dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti, la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine.
E’ stabilito poi che ai Commissari compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell’Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario di cui all’articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni.
Inoltre è previsto che, alla data della nomina dei Commissari, decadono gli organi collegiali e monocratici in carica presso gli Enti.
Il comma 2 quater dell’art. 10 della citata L.R. 7/2011 fa salvi i rapporti di lavoro dei Direttori in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, che continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo contratto.
Infine, il comma 2 quinquies stabilisce che gli organi di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, continuino ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza dei relativi mandati.
Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 10, commi 2 bis e 2 ter della L.R. n. 7/2011, si propone di nominare Commissario straordinario dell’ESU di Venezia il dott. Massimo Marzano Bernardi, nato a Treviso il 29 giugno 1960, dirigente regionale con incarico di direttore della Sezione Istruzione presso il Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro.
Si da atto che il Commissario rimarrà in carica fino al 31 marzo 2016, con incarico rinnovabile ai sensi di legge, e che allo stesso, in quanto dipendente regionale, non spetta un compenso, come previsto dall’art. 10, comma 2 ter, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” s.m.i.
Dato atto che l’efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la L.R. 16/03/1979, n. 15;
Vista la L.R. 30/01/1997, n. 5;
Vista la L.R. 22/07/1997, n. 27;
Vista la L.R. 07/04/1998, n. 8;
Vista la L.R. 18/03/2011, n. 7;
Vista la L.R. 18/09/2015, n. 16;
Visto l’art. 2, comma 2, lett. e), della L.R. 31/12/2012, n. 54;
delibera
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