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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 10 del 05 febbraio 2016


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 30 del 19 gennaio 2016

Stagione venatoria 2016/2017. Determinazione dell'indice di densità venatoria massima (Titolo III, art. 14 del Regolamento del Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 approvato con L.R. 1/2007 e successive modificazioni).

Note per la trasparenza

Nelle more della rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico venatorio regionale approvato con L.R. 1/2007 e s.m.i., viene determinato l'indice massimo di densità venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 2016/2017, che si attesta, come già per le precedenti stagioni venatorie, sul valore 1 cacciatore ogni 6 ettari di territorio agro-silvo pastorale.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'art. 8, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" detta disposizioni in ordine al contenuto del regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio regionale previsto dalla Legge 11 febbraio 1992 n.157.

In particolare la lettera b) di detto comma quinto fa riferimento all'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia, da definirsi tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14 della Legge n. 157/92 ("Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.").

Il Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, al Titolo III, articolo 14, affida alla Giunta regionale il compito di determinare annualmente gli indici di densità venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia, sulla base dei dati censuari, sentite le Province interessate e ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima.

Con nota prot. n. 519358 del 21 dicembre 2015 la Sezione Caccia e Pesca ha invitato le Amministrazioni provinciali interessate ad esprimere le proprie valutazioni a supporto della definizione dell'indice di densità venatoria massima di cui sopra.

Preso atto dei riscontri pervenuti, nonché nelle more della rideterminazione, con apposita legge regionale, del termine di validità del suddetto Piano faunistico venatorio regionale e dell'approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale e correlate disposizioni concernenti gli indici di densità venatoria, con la presente deliberazione si provvede alla definizione per la stagione venatoria 2016/2017 del solo indice di densità venatoria massima, il quale, così come per le passate stagioni venatorie, viene stabilito in 1 cacciatore ogni 6 ettari di territorio agro-silvo-pastorale (corrispondente al valore di densità venatoria più elevato a livello provinciale), e ciò al fine di consentire a tutti i cacciatori veneti l'iscrizione all'Ambito di residenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 14, comma 3°, della Legge n. 157/1992;

VISTO l'art. 8, comma 5°, lettera b) della L.R. n. 50/1993;

VISTO il Titolo III, art. 14 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale, approvato con L.R. n. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 2, c. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,

delibera

1)      di fissare l'indice di densità venatoria massima negli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 2016/2017 in 1 cacciatore ogni 6 ettari di territorio agro-silvo-pastorale, ai sensi e per i fini di cui al Titolo III, articolo 14 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con L.R. n. 1/2007 e successive modifiche;

2)      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

3)      di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

4)      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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