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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 09 febbraio 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2074 del 30 dicembre 2015

Diniego dell'accreditamento istituzionale richiesto da strutture private ai fini dell'abilitazione al rilascio della diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento e restituzione degli oneri eventualmente versati. Posizioni soggette alla disciplina transitoria ai sensi della DGR n. 2315 del 9/12/2014. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si approva l`elenco delle posizioni per le quali si conclude negativamente il procedimento radicato con domanda di accreditamento istituzionale presentata ai fini dell'abilitazione al rilascio della diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento (di seguito DSA), mancando i presupposti prescritti dalla disciplina transitoria di cui alla DGR n. 2315 del 9 dicembre 2014. Tale disciplina, per le domande già agli atti al momento dell'approvazione della medesima, prevede la restituzione degli oneri in caso di non accoglimento delle domande.

Principali documenti istruttori:
domande di accreditamento pervenute prima della DGR 2315/14 e relativa documentazione istruttoria agli atti;
verbale seduta della Commissione Regionale Investimenti Tecnologie ed Edilizia - C.R.I.T.E. del 16.11.2015 prot. reg. 493052 del 2.12.2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La disciplina nazionale introdotta con la L. 8 ottobre 2010 n. 170, approva "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" ed è volta a garantire a cura del SSN la diagnosi tempestiva dei disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e, all'art. 3, c. 1 stabilisce che "la DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente... Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate".

Successivamente, in attuazione della Legge 170/10 citata, è intervenuto l'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 che reca "indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA", il quale all'art. 1, co. 4 stabilisce che "nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal SSN non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, le Regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono provvedere percorsi specifici per l'accreditamento di ulteriori soggetti privati ai fini dell'applicazione dell'art. 3, c. 1 della Legge n. 170/2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

In tale quadro la Regione del Veneto è intervenuta dapprima con Legge regionale del 4 marzo 2010, n. 16 "Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale" e la DGR n. 860/11 che anticipano alcuni contenuti dell'Accordo Stato Regioni citato e da ultimo con la DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 che recepisce i contenuti dell'Accordo medesimo.

Nelle more dell'approvazione della citata DGR n. 2723/12 e successivamente all'adozione della stessa, sono intervenute ulteriori norme regionali e, in particolare:

  • la Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 che ha abrogato la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 di istituzione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS); di conseguenza, con DGR n. 1145 del 5 luglio 2013 è stata abrogata la disciplina (prevista con DGR n. 2849/2006) del procedimento per il rilascio dell'attestazione di idoneità al sistema di qualità regionale di competenza dell'ARSS;
  • la Legge regionale 7 febbraio 2014 n. 2 che ha aggiornato la procedura per il rilascio degli accreditamenti istituzionali di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

Nel quadro dell'evoluzione del dettato normativo descritto, si è reso necessario aggiornare il contenuto della DGR n. 2723/12, al fine di armonizzare i contenuti con la disciplina vigente e con le necessarie misure di razionalizzazione e semplificazione che consentano l'erogazione tempestiva della diagnosi DSA.

Con DGR n. 2315 del 9 dicembre 2014, nell'ambito delle misure volte al contenimento della spesa pubblica e alla sostenibilità del sistema sanitario, al fine di garantire il governo dell'erogazione della diagnosi DSA e in sintonia con il Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2016, e solo laddove il SSR ne evidenzi il fabbisogno, sono state specificate le strutture private abilitate al rilascio della diagnosi DSA e precisamente le strutture sanitarie che erogano prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale o in regime di assistenza residenziale a ciclo diurno, accreditate secondo le procedure in vigore e classificate come di seguito indicato, nelle quali, in sede di verifica per il rilascio dell'accreditamento, sia stato altresì accertato che operino le equipe multidisciplinari in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012:

  • B5 - Assistenza specialistica in regime ambulatoriale - Ambulatori specialisti accreditati per la branca specialistica n. 32 Neurologia e/o n. 40 Psichiatria con specializzazione medica (spe20) in Neuropsichiatria infantile, dotato dell'equipe multidisciplinare prescritta dall'Accordo Stato Regioni citato;
  • BC4 - Assistenza residenziale a ciclo diurno - Centri e presidi di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali prevalenza parte ambulatoriale, dotati dell'equipe multidisciplinare prescritta dall'Accordo Stato Regioni citato.

Con la medesima DGR 2315/14 è stata data attuazione alla prospettazione del Legislatore nazionale che ha ritenuto preferibile che la diagnosi di DSA sia posta in essere da strutture pubbliche e, solo in via residuale (ove le strutture pubbliche siano impossibilitate a rilasciare la diagnosi nei tempi prescritti dalla disciplina nazionale), sia consentito l'accreditamento di strutture private. Pertanto, da un lato sono state previste le modalità per la presentazione della domanda di accreditamento ai fini dell'abilitazione al rilascio della diagnosi DSA da parte della strutture sanitarie private e dall'altro sono state dettate disposizioni transitorie per normare i procedimenti di accreditamento in corso. Tali ultime previsioni sono state poste per consentire un adeguato e ponderato bilanciamento degli interessi coinvolti con riferimento sia alle posizioni delle strutture private attualmente inserite nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio della diagnosi DSA istituito con DGR n. 2723/12, sia alle posizioni delle strutture private per le quali risulta agli atti la domanda volta all'accreditamento istituzionale ai fini dell'abilitazione al rilascio della diagnosi DSA.

Con riferimento a tale ultima fattispecie, riferita ai procedimenti già radicati a seguito della presentazione di domande antecedenti all'approvazione della DGR 2315/14, si precisa che a seguito della disamina della documentazione istruttoria agli atti è emerso che le posizioni di cui all'elenco (Allegato A) non risultano possedere i presupposti per l'accoglimento della domanda, per le motivazioni di seguito sintetizzate:

  • le strutture non rientrano nella tipologia delle unità d'offerta configurate dalla DGR 2315/2014, in quanto non risultano classificabili né come B5 né come BC4;
  • le strutture non risultano coerenti con la programmazione socio sanitaria locale;
  • le strutture non hanno prodotto la documentazione istruttoria richiesta a pena di improcedibilità.

A tutte le strutture di cui all'Allegato A è stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.; in tale quadro è emerso altresì che le osservazioni presentate da talune strutture non sono risultate utili a modificare le valutazioni programmatorie emerse nel corso dell'istruttoria.

Nell'elenco di cui all'Allegato A emerge anche la ricognizione delle strutture che risultano aver già versato gli oneri prescritti per la domanda di accreditamento e dei quali si ritiene di disporre la restituzione, alla luce della previsione di cui alla disciplina transitoria ai sensi della DGR 2315/14 che prevede "la restituzione degli oneri in caso di non accoglimento delle domande considerato che con il presente provvedimento vengono introdotti elementi innovativi nel procedimento de quo".

Delle risultanze istruttorie sin qui descritte è stata approvata la conclusione nel corso della seduta della Crite del 16 novembre 2015, come da verbale agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di proporre la conclusione negativa e quindi il diniego dell'accreditamento istituzionale richiesto ai fini dell'abilitazione al rilascio della diagnosi DSA per le posizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, mancando i presupposti prescritti dalla disciplina transitoria di cui alla DGR n. 2315 del 9/12/2014; ritenuto inoltre di disporre la relativa restituzione degli oneri eventualmente già versati per le posizioni per le quali sussista il presupposto come ivi indicate.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 8 ottobre 2010 , n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 16 "Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (dsa) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale";

VISTA la Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria";

VISTA la Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 2 "Disposizioni in materia di promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale e modifica della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTAla DGR n. 2849 del 12.09.2006 "Legge Regionale n. 22 del 16.8.2002. Istanze di accreditamento istituzionale relative al settore sanitario. Attestazione di Idoneità al Sistema di Qualità Regionale";

VISTAla DGR n. 2723 del 24.12.2012 "Recepimento Accordo-Stato Regioni del 25 luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento. Istituzione dell'Elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione e la conferma"

VISTAla DGR n. 1145 del 05.07.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS).VISTA la DGR n. 2315 del 9 dicembre 2014 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) aggiornamento della DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 di recepimento dell'Accordi Stato Regioni del 25 luglio 2015".

VISTA la documentazione istruttoria e il verbale della seduta della CRITE del 16 novembre 2015 prot. reg. 493052 del 2.12.2015;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

delibera

  1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e alla luce della disciplina transitoria di cui alla DGR 2315/14, il diniego dell'accreditamento istituzionale richiesto dalle strutture di cui all'Allegato A ai fini dell'abilitazione al rilascio della diagnosi DSA;
  2. di restituire, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi della DGR 2315/14, gli oneri che risultano già versati dalle strutture richiedenti, come indicato nell'Allegato A;
  3. di determinare in euro 23.100,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione, come già previsto con DGR 2315/14, provvederà con propri atti il Dirigente della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi che saranno stanziati sul capitolo di spesa n. 101787 denominato "restituzione a titolo di rimborsi e recuperi di somme varie afferenti la gestione sanitaria (art. 21 del D.L.gs. 23.06.2011 n.118)";
  4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
  5. di disporre la notifica del presente provvedimento alle strutture di cui all'Allegato A;
  6. di incaricare, il Settore Accreditamento area sanitaria, struttura afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

2074_AllegatoA_315039.pdf

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