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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 8 del 29 gennaio 2016


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2120 del 30 dicembre 2015

Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento aggiorna le disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R n. 19/2002, approvate con DGR n. 359/2004 e DGR n. 3289/2010.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” è stato istituito l’elenco di Organismi di Formazione (di seguito OdF) accreditati, con l’obiettivo di stabilire standard minimi di qualità degli enti che intendano svolgere attività formative finanziate o approvate ai sensi della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”.

In una logica sistemica l’accreditamento, basato sulla richiesta di determinati requisiti oggettivi in capo agli enti accreditati (requisiti strutturali, economici – finanziari, organizzativi e gestionali, di competenza delle risorse umane, di efficacia ed efficienza e di relazioni col territorio), è utilizzato quale leva strategica volta al miglioramento qualitativo dell’offerta formativa, in risposta all’evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale, al fine di garantire ai cittadini i diritti fondamentali all’apprendimento e al lavoro. In un’ottica d’innalzamento continuo della qualità dell’offerta formativa, la Giunta Regionale del Veneto ha previsto che tutti gli OdF che intendano erogare attività formative e/o orientative a finanziamento regionale e/o riconoscimento regionale ai sensi della L.R. n. 10/90 debbano essere iscritti nell’Albo regionale degli Enti accreditati ai sensi della L.R. n. 19/2002 e successive modifiche e integrazioni. Tale obbligo riguarda anche gli Enti pubblici (ad esempio: Scuole, Università, Aziende ULSS, Enti locali, IPAB), che non sono attori tradizionali del mondo dell’Istuzione e Formazione Professionale Veneto (di seguito IeFP) ed oggi rappresentano più di un terzo dell’universo degli OdF accreditati.

Il sistema di accreditamento della Regione del Veneto ha avviato i suoi primi passi alla fine del 1999 quando è stato dato mandato all’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) di avviare una fase di sperimentazione sul territorio regionale di alcuni criteri di valutazione applicati al mondo della Formazione Professionale e dell’Orientamento.

Nel 2001 con l’approvazione del primo modello nazionale di accreditamento ex D.M. n. 166/2001 è stato individuato a livello nazionale un insieme di condizioni minime per ottenere l’accreditamento. Il primo modello regionale di accreditamento approvato nell’agosto 2001 ha contemperato sia la proposta di modello nazionale ex DM n. 166/2001 sia le risultanze della prima ricerca commissionata ad ISFOL. Tale modello base è stato successivamente oggetto di revisione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano che nella seduta del 20 marzo 2008 ha raggiunto un’intesa tra i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, dell’Università e Ricerca, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi di un nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative.

La Legge Regionale del 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, ha disciplinato il processo di accreditamento nella Regione del Veneto, dettando le disposizioni concernenti sia l’istituzione e la tenuta dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, sia il procedimento di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento.

Il modello regionale attualmente vigente, approvato con D.G.R. n. 359/2004, è un bando sempre aperto che ha permesso in più di dieci anni agli enti di formazione di presentare istanze di accreditamento in qualsiasi momento, senza vincoli di scadenza dei termini. Con la D.G.R. n. 4198 del 29 dicembre 2009 sono state successivamente approvate le nuove modalità per la presentazione delle domande di accreditamento tramite uno specifico applicativo on-line.

Il sistema di accreditamento è stato quindi integrato dalla D.G.R. n. 3289/2010 che, sostituendo precedenti provvedimenti, ha unificato le procedure per l’accreditamento e per il mantenimento dello stesso, oltre che le ipotesi di sospensione e revoca dell’accreditamento.

Attualmente sono iscritti nell'elenco regionale degli OdF, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e successive modifiche e integrazioni, n. 460 OdF, per un totale di n. 529 sedi operative accreditate.

Tenuto conto delle profonde trasformazioni che il sistema della formazione professionale ha subito in questi ultimi anni, oltre che di specifiche esigenze emerse dai casi pratici, appare quanto mai opportuno aggiornare le procedure per l’accreditamento e per la verifica dei requisiti per il mantenimento dello stesso.

Le modifiche del sistema di accreditamento che si intendono promuovere sulla base delle esigenze sopra accennate, non comportano una ricostruzione ex novo del sistema, bensì una sua attualizzazione in un’ottica di miglioramento sostanziale della normativa vigente che consenta di recepire le migliori pratiche raccolte a livello regionale e nazionale.

L’attuazione degli obiettivi sopra accennati viene perseguita attraverso: l’aggiornamento dei requisiti per l’accreditamento, la semplificazione delle procedure ed il loro coordinamento con il sistema di accreditamento ai servizi al lavoro approvato con DGR n. 2238/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 Legge Regionale 13 marzo 2009 n.3)”.

I requisiti di accreditamento, in un’ottica di miglioramento continuo del sistema, sono finalizzati a garantire la trasparenza nei rapporti tra gli OdF, gli allievi e gli operatori e tra gli OdF e la Regione del Veneto, consentendo un innalzamento della qualità dell’offerta formativa.

Con riguardo all’aggiornamento dei requisiti per l’accreditamento, finalizzati a garantire la trasparenza nei rapporti tra gli OdF gli allievi e gli operatori e tra gli OdF e la Regione del Veneto, consentendo un innalzamento della qualità dell’offerta formativa in un’ottica di miglioramento continuo del sistema, si propone di integrare quanto previsto dai requisiti soggettivi e strutturali del modello come di seguito descritto:

  • non concedere o non confermare l’accreditamento in capo ad un ente che abbia in comune con un altro ente accreditato il rappresentante legale;
  • prevedere per gli enti già accreditati e a quelli che fanno istanza di accreditamento il requisito del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Detta previsione consente un maggior controllo pubblico sugli organismi di formazione e l’allineamento con quanto già disposto dal sistema di accreditamento ai servizi al lavoro con DGR n. 2238/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 Legge Regionale 13 marzo 2009 n.3)”;
  • richiedere agli enti già accreditati e a quelli che fanno istanza di accreditamento, l’adozione di un Modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, fatte salve le esclusioni di legge. L’applicazione del Modello di cui al D.Lgs. 231/2001 rappresenta uno strumento di garanzia e di trasparenza dell’operato degli OdF accreditati per migliorarne l’organizzazione e l’efficacia di funzionamento. Tale requisito sarà previsto anche dal modello di accreditamento dei Servizi al lavoro.

Il presente provvedimento intende altresì rispondere al bisogno di semplificazione delle normative e delle procedure al fine di rendere il modello di accreditamento maggiormente in linea con le direttive regionali in materia di semplificazione amministrativa di cui alla DGR n. 2/2012 “Semplificazione amministrativa delle procedure regionali. Ricognizione delle proposte pervenute e prime indicazioni operative”. In tale ottica di semplificazione l’aggiornamento del modello di accreditamento prevede una riduzione dei requisiti, attraverso l’eliminazione o l’accorpamento degli stessi. Viene inoltre formalmente recepita la DGR n. 1368 del 30 luglio 2013 relativa all’approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l’individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell’offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale.

Appare infine necessario armonizzare il sistema dell’accreditamento previsto dalla L.R. n. 19/2002 con il sistema di accreditamento ai servizi al lavoro approvato con DGR n. 2238/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3)”.

Attualmente circa il 35% degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro ex L.R. n. 3/2009 risulta essere accreditato anche alla Formazione Professionale di cui alla L.R. n. 19/2002. Si evidenzia che alcuni dei requisiti previsti dai due modelli di accreditamento sono molto simili, ove non perfettamente coincidenti, sia per quanto attiene i requisiti soggettivi e l'affidabilità economica e finanziaria richiesta agli enti, sia per quanto riguarda i requisiti strutturali. Tali requisiti comuni nel sistema attualmente vigente sono oggetto di verifica da parte di due diverse Sezioni regionali, ovverosia la Sezione Formazione e la Sezione Lavoro, a seconda della rispettiva competenza, e di fatto impongono agli enti interessati ad entrambi gli accreditamenti l’onere di una duplice produzione di documentazione oltre che la sottoposizione ad una duplice istruttoria.

Al fine di evitare tale aggravio dei procedimenti ed al fine di una maggior economicità dell’azione amministrativa ai sensi della L. 241/90, si propone, nel caso di enti accreditati presso la Sezione Formazione ovvero presso la Sezione Lavoro, di adottare una procedura di condivisione reciproca delle risultanze della valutazione dei requisiti già acquisite da una delle due Sezioni, quando tali valutazioni abbiano ad oggetto i medesimi requisiti, enti e sedi, prevedendo le eventuali integrazioni di carattere documentale, laddove necessario in considerazione delle specificità di ciascun modello di accreditamento.

Ciò premesso, viene proposto all’approvazione della Giunta Regionale l’aggiornamento del modello di accreditamento, ex DGR n. 359/2004, e delle procedure di accreditamento e mantenimento, ex DGR n. 3289/2010.

Si propone pertanto:

  • l’approvazione dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento “Modello di accreditamento degli Organismi di Formazione della Regione Veneto”, che sostituisce il precedente “Modello” approvato con l’Allegato B alla DGR n. 359/2004;
  • l’approvazione dell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “Linee Guida per il procedimento di accreditamento e mantenimento degli Odf”, che sostituisce le precedenti Linee Guida approvate con DGR 3289/2010.

Le disposizioni del presente provvedimento decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le nuove istanze di accreditamento dovranno pertanto essere conformi al nuovo “Modello di Accreditamento” di cui all’Allegato A al presente provvedimento.

La verifica di mantenimento dei requisiti degli OdF già accreditati alla data del presente provvedimento, accerterà il possesso di tutti requisiti previsti dal “Modello di Accreditamento” di cui all’Allegato A al presente provvedimento, fatta salva la possibilità per gli OdF, di comprovare i requisiti di nuova introduzione od aggiornati dal citato “Modello di accreditamento” entro il termine ultimo del 31/12/2016. Le verifiche di mantenimento svolte dall’entrata in vigore del presente provvedimento al 31/12/2016 daranno conto dell’effettiva presenza di tutti i requisiti previsti dal nuovo “Modello di accreditamento” ovvero della necessità di comprovare eventuali requisiti mancanti, limitatamente a quelli di nuova introduzione o aggiornati , entro il predetto termine ultimo.

Tutti gli OdF non compresi nella pianificazione per il 2016 delle verifiche per il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovranno comunque comprovare, entro il termine ultimo del 31/12/2016 e con modalità che saranno definite con provvedimento del direttore della Sezione Formazione, il rispetto di tutti i requisiti previsti dal “Modello di Accreditamento” di cui all’Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001 "Definizione degli standard minimi nazionali per l'accreditamento delle strutture professionali e di orientamento";

Visto il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

Vista l’intesa tra i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, dell’Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – raggiunta in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008 – per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Vista la Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”;

Viste le Leggi Regionali 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003, istitutivo dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, ed i successivi decreti di modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 359/2004 “Accreditamento degli organismi di formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”;

Vista la D.G.R. n. 4198/2009 “D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004: “Accreditamento degli organismi di formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”.
Nuove modalità di presentazione delle richieste”;

Vista la DGR n. 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;

Vista la D.G.R. n. 2238/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;

Vista la D.G.R. n. 2/2012 “Semplificazione amministrativa delle procedure regionali. Ricognizione delle proposte pervenute e prime indicazioni operative”;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 30 luglio 2013 “DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l’individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell’offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale”;

delibera

1. di adottare la parte di narrativa del presente provvedimento come parte del deliberato;

2. di approvare l’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento “Modello di accreditamento Organismi di Formazione - L.R.19/2002” in sostituzione del modello di accreditamento di cui all’Allegato B alla DGR n. 359/2004;

3. di approvare l’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento “Linee Guida per il procedimento di accreditamento e mantenimento degli Odf”, che sostituisce le precedenti Linee Guida approvate con DGR 3289/2010;

4. di disporre che il presente provvedimento avrà efficacia dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatto salvo quanto previsto in premessa per gli OdF compresi nella pianificazione per il 2016 delle verifiche per il mantenimento dei requisiti di accreditamento e per quelli non compresi in tale pianificazione, che dovranno comunque tutti comprovare, entro il termine ultimo del 31/12/2016, il rispetto dei requisiti previsti dal “Modello di Accreditamento” di cui all’Allegato A al presente provvedimento.

5. di incaricare i Direttori della Sezione Formazione e della Sezione Lavoro di adottare, per i rispettivi ambiti di competenza, i provvedimenti volti alla condivisone reciproca delle procedure di accreditamento e verifica del mantenimento dei requisiti secondo quanto disposto in premessa al presente provvedimento e ogni altro atto necessario alla sua esecuzione;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

(seguono allegati)

2120_AllegatoA_314818.pdf
2120_AllegatoB_314818.pdf

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