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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 12 gennaio 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1954 del 23 dicembre 2015

Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260). Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267). Progetto di variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto", con contestuale ampliamento delle cave "Ai Santi" e "Golfetto". Comune di localizzazione: Nervesa della Battaglia (TV). Comune interessato: Spresiano (TV). Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999.

Note per la trasparenza

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione alla variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto" site in Comune di Nervesa della Battaglia (TV).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza presentata da Mosole S.p.A. e Superbeton S.p.A. in data 17/12/2008.
parere non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 08/04/2015;
formale comunicazione alle Ditte Mosole S.p.A. e Superbeton S.p.A. in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 27/04/2015;
deposito da parte della Ditte Mosole S.p.A. e Superbeton S.p.A. della documentazione a riscontro dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in data 25/05/2015;
parere favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 01/07/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 17/12/2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260), congiuntamente con la ditta Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e autorizzazione dell'intervento, ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 673088.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Con nota prot. n. 22729 in data 15/01/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato la conclusione dell'istruttoria preliminare condotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1999.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 18/02/2009 sui quotidiani "Il Corriere del Veneto" e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Nervesa della Battaglia (TV), l'Unità Periferica Servizio Forestale regionale di Treviso e Venezia, l'Area Tecnico Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 20/02/2009 presso la sala consiliare del Comune di Nervesa della Battaglia (TV), ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 10/1999, secondo le modalitàconcordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'intervento.

Con nota in data 15/01/2009, prot. n. 22756, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, a seguito della verifica formale della documentazione agli atti, con nota acquisita al prot. n. 140381 in data 26/03/2009, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni. Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a trasmettere quanto richiesto alla Direzione regionale, con nota in data 19/05/2009 - prot. n. 273938.

Con successiva nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A in data 25/06/2009, al prot. n. 341783, la Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni relativa ai contenuti della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente.

Con nota n. 316070 in data 10/09/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione regionale Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive. Parere acquisto in data 13/07/2009, al prot. n. 379572, le cui considerazioni e conclusioni vengono riportate nel capitolo n. 6 "Valutazioni complessive", del presente parere.

Con nota in data 19/01/2009, prot. n. 27433, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982. Parere acquisto in data 18/02/2009 al prot. n. 89916, nel quale veniva indicata la superficie residua del Comune di Nervesa della Battaglia (TV) ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Successivamente con nota acquisita in data 31/08/2010 al prot. n. 460521 e con nota in data 15/12/2014 acquisita al prot. n. 535288, la Sezione Geologia e Georisorse comunicava agli Uffici del Settore V.I.A. ulteriori aggiornamenti della superficie residua del Comune di Nervesa della Battaglia (TV) ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Durante l'iter istruttorio non sono pervenite agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. osservazioni e pareri, di cui artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/1999, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Il progetto è stato presentato una prima volta durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 07/10/2009, la quale è stata sospesa al fine di valutare la necessità di inserire il Comune di Spresiano (TV) nell'elenco dei Comuni interessati dagli impatti ambientali come previsto dalla L.R. n. 10/99, in quanto interessato dal transito dei mezzi pesanti da e verso la cava oggetto dell'intervento di ampliamento, nominando a tal fine il gruppo istruttorio.

Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento e ha disposto la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, ai sensi dell'art. 18, comma 8, L.R. n. 10/1999.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del gionro 11/11/2009, a seguito della verifica condotta dal gruppo istruttorio, è stato ritenuto necessario, vista la documentazione progettuale presentata dalla Ditta proponente, inserire il Comune di Spresiano (TV) nell' elenco dei Comuni interessati dagli impatti ambientali come previsto dalla L.R. n. 10/99.

A seguito di quanto sopra esposto, pertanto, il proponente doveva provvedere a:

1) per quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n. 10/99:

-  inviare il riassunto non tecnico del SIA al Comune di Spresiano (TV);
-  ripubblicare l'annuncio dell'avvenuto deposito su due quotidiani a tiratura regionale;

2) per quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 10/99:

-  ripresentare al pubblico i contenuti del progetto e del SIA secondo modalità concordate dalla Provincia di Treviso con i Comuni direttamente interessati dalla localizzazione dell'intervento, entro 20 gg. dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra.

Con nota in data 13/01/2010, prot. n. 16258, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato al la Mosole S.p.A. ed a Superbeton S.p.A. la decisione della Commissione regionale V.I.A.

Il proponente ha provveduto nuovamente a pubblicare, in data 10/03/2010 sui quotidiani "Il Corriere del Veneto" e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Nervesa della Battaglia (TV), il Comune di Spresiano (TV), l'Unità Periferica Servizio Forestale regionale di Treviso e Venezia, l'Area Tecnico Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV. Lo stesso ha inoltre provveduto ad una nuova presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 19/03/2010 presso la sala consiliare del Comune di Nervesa della Battaglia (TV), ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 10/1999, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla localizzazione dell'intervento

A seguito della nuova pubblicazione non sono pervenite agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. osservazioni e pareri ai sensi della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Il progetto è stato nuovamente presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 14/07/2010. Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha confermato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento nominato in data 07/10/2009.

Con nota in data 29/10/2010, prot. n. 569011 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in quanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, in data 22/09/2010 era decaduta la Commissione regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A.

Il nuovo gruppo istruttorio, al fine dell'espletamento della procedura valutativa ha svolto, in data 09/12/2014, un incontro tecnico presso la sede regionale di Palazzo Linetti, alla quale sono stati invitati il proponente e la competente Sezione Geologia e Georisorse.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 517 in data 08/04/2015 - Allegato A del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità, ambientale sul progetto in esame, per le seguenti motivazioni:

-          l'istanza presentata congiuntamente dalla Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) e dalla Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), in data 17/12/2008 con prot. n. 673088, risulta non ammissibile poiché in contrasto con quanto previsto all'art. 13 della L.R. n. 44/1982 e la L.R. n. 5/2000.

Nel Comune di Nervesa della Battaglia, infatti, da un lato la superficie destinabile all'attività di cava (4% - per la compresenza di ghiaia, sabbia e argilla - della superficie definita zona omogenea E, ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444) è risultata pari a 1.175.440 mq, dall'altro la superficie già occupata da cave, tenuto conto dell'autorizzazione della cava denominata "Madonnetta" con D.G.R. n. 214 del 26/02/2013, è pari a 1.175.439 mq. Dalla differenza delle superficie il residuo disponibile per l'attività di cava ammonta pertanto a 1 mq.

Il computo è stato effettuato secondo la prassi consolidata di calcolo utilizzata dalla Regione Veneto - Sezione Regionale Urbanistica, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 968/2010, e comunicata dalla Direzione Gestione e Georisorse con nota prot. 577000 del 22/12/2012 e poi ribadita con nota dalla Sezione Geologia e Georisorse con n. 535288 in data 15/012/2014.

Per quanto sopra, in Comune di Nervesa della Battaglia, non è consentito alcun ampliamento di cava in termini di superficie di scavo.

Con nota n. 176051 in data 27/04/2015, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso, alla ditta Mosole S.p.A. e alla ditta Superbeton S.p.A., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda.

Con nota in data 22/05/2015 (acquista al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015), le Ditte proponenti hanno depositato la documentazione a riscontro dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (inviata dal Settore V.I.A. con nota in data 27/04/2015 - protocollo regionale n. 176051), richiedendo che l'istanza sia considerata per il solo primo punto della istanza originaria datata dicembre 2008, ovvero: "(...) Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto" (...)". Le ditte quindi hanno rinunciato all'ampliamento richiesto al punto 2 della richiesta originaria "(...) con contestuale ampliamento delle cave "Ai Santi" e "Golfetto" (...)".

Le Ditte inoltre considerata che l'istanza era stata presentata sia per la compatibilità ambientale che per l'autorizzazione hanno allegato le nuove tavole grafiche attinenti al solo punto n. 1 dell'istanza originaria datata dicembre 2008.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 533 in data 01/07/2015 - Allegato B del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto relativo all'istanza di variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 dell'11/10/2005 della cava Golfetto), presentato dalla Ditta Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) e dalla Ditta Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), con le prescrizioni di cui al citato parere.

La medesima Commissione regionale V.I.A, opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime all'unanimità dei presenti, parere favorevole:

a)      all'autorizzazione di Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 di autorizzazione della cava "Ai Santi" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Mosole SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:

a.1) revocare la lettera m) del punto 4 della D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 che così recita: "provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la Cava Golfetto e, fatte salve le condizioni di sicurezza nei confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente previo raccordo lineare con il fondo cava della contigua cava."

a.2) Modificare e integrare la D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 al punto 4 sostituendo alla lettera m) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:

"m) la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 - P5a - P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.

m1) provvedere alla ricomposizione dell'intera cava in conformità alle Tav. P6 e P7 e presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, una relazione del programma di ricomposizione ambientale della cava contenente le opere ricompositive di cui alle citate tavole:

m2) comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 1465 del 21.06.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;

m3) Si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.";

b)      all'autorizzazione di Variante alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che modifica la D.G.R. n. 1016 del 02/04/1998 di autorizzazione della cava "Golfetto" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Superbeton SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:

b.1) revocare la lettera L) del punto 3 della D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che così recita:

" provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la cava "I Santi" e fatte salve le condizioni di sicurezza neri confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente, previo raccordo lineare con il fondo della contigua cava."

b.2) modificare e integrare la D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 al punto 3 sostituendo alla lettera L) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:

"L) la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 - P5a - P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.

L1) provvedere alla ricomposizione ambientale della parte di cava in approfondimento autorizzata con D.G.R. n. 2897 del 11.10.2005 in conformità alle Tav. P6 e P7;

L2) presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la documentazione integrativa costituita da planimetria e sezioni tipo della ricomposizione ambientale sostitutive delle tavole rispettivamente P6 e P7, limitatamente all'area compresa nella linea rossa tratteggiata di cui alla Tav. C/1 datata Luglio 2005 e facente parte del progetto vigente, nonché da relazione del programma di ricomposizione ambientale contenente le opere ricompositive di cui alle citate nuove tavole;

L3) comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 2897 del 11.10.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;

L4) prorogare i termini per la conclusioni dei lavori di coltivazione e sistemazione ambientale di cui al punto 4 lettera t) della DGR 2897 del 11 ottobre 2005 e del successivo Decreto n. 43 del 04 marzo 2009 al 31 dicembre 2017.

L5) si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.".

con le prescrizioni di cui al parere n. 533 in data 01/07/2015 - Allegato B del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 1016/1998;

VISTA la D.G.R. n. 1465/2005;

VISTA la D.G.R. n. 2897/2005;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006;

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTO il D.D.R. n. 196/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 08/04/2015;

VISTO il parere n. 517 del 08/04/2015, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 22/04/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 08/04/2015;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 01/07/2015;

VISTO il parere n. 533 del 01/07/2015, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 15/07/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 01/07/2015;

CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta al progetto di variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 della cava "Golfetto", con contestuale ampliamento delle cave "Ai Santi" e "Golfetto", a favore della Ditta Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) e della Ditta Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), in conformità all'istanza acquisita prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva richiesta di adeguamento in riduzione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che in data 18/08/2015 è entrata in vigore la Legge n. 125 del 06/08/2015 la quale prevede, all'art. 11 bis, che le disposizioni di cui all'art. 29, comma 2 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazione dalla Legge n. 114/2014, continuino ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

PRESO ATTO che la Ditta Mosole S.p.A., risulta essere iscritta all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Treviso, per il trasporto di materiale a discarica conto terzi, per il trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi, per le attività di estrazione, fornitura,e trasporto di terra e materiali inerti, per il confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, nonché per i noli a caldo;

PRESO ATTO che la Ditta Superbeton S.p.A., risulta aver presentato in data 09/10/2015 istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Treviso, per le attività di estrazione, fornitura,e trasporto di terra e materiali inerti, nonché confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, noli a caldo;

delibera

1.      di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.      di prendere atto del parere n. 517 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 08/04/2015, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale,

3.      di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 533 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 01/07/2015, Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione::

3.1   alla Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 di autorizzazione della cava "Ai Santi" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Mosole SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:

3.1.1   revocare la lettera m) del punto 4 della D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 che così recita: "provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la Cava Golfetto e, fatte salve le condizioni di sicurezza nei confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente previo raccordo lineare con il fondo cava della contigua cava."

3.1.2   Modificare e integrare la D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 al punto 4 sostituendo alla lettera m) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:

"m)  la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 - P5a - P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.

m1)  provvedere alla ricomposizione dell'intera cava in conformità alle Tav. P6 e P7 e presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, una relazione del programma di ricomposizione ambientale della cava contenente le opere ricompositive di cui alle citate tavole:

m2)  comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 1465 del 21.06.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;

m3)  Si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.";

3.2  alla Variante alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che modifica la D.G.R. n. 1016 del 02/04/1998 di autorizzazione della cava "Golfetto" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Superbeton SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:

3.2.1  revocare la lettera L) del punto 3 della D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che così recita:

"provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la cava "I Santi" e fatte salve le condizioni di sicurezza neri confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente, previo raccordo lineare con il fondo della contigua cava."

3.2.2  modificare e integrare la D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 al punto 3 sostituendo alla lettera L) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:

"L)  la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 - P5a - P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.

L1)  provvedere alla ricomposizione ambientale della parte di cava in approfondimento autorizzata con D.G.R. n. 2897 del 11.10.2005 in conformità alle Tav. P6 e P7;

L2)  presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la documentazione integrativa costituita da planimetria e sezioni tipo della ricomposizione ambientale sostitutive delle tavole rispettivamente P6 e P7, limitatamente all'area compresa nella linea rossa tratteggiata di cui alla Tav. C/1 datata Luglio 2005 e facente parte del progetto vigente, nonché da relazione del programma di ricomposizione ambientale contenente le opere ricompositive di cui alle citate nuove tavole;

L3)  comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 2897 del 11.10.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;

L4)  prorogare i termini per la conclusioni dei lavori di coltivazione e sistemazione ambientale di cui al punto 4 lettera t) della DGR 2897 del 11 ottobre 2005 e del successivo Decreto n. 43 del 04 marzo 2009 al 31 dicembre 2017.

L5)  si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.".

con le prescrizioni di cui al parere n. 533 in data 01/07/2015 - Allegato B del presente provvedimento;

4.      di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva richiesta acquista al protocollo regionale n. 217259 in data 25/05/2015, relativa al progetto di variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 della cava "Ai Santi" e alla D.G.R. n. 2897 dell'11/10/2005 della cava "Golfetto", presentata dalla Ditta Mosole S.p.A. (Sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) e dalla Ditta Superbeton S.p.A. (Sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), con le prescrizioni indicate nel parere n. 533 del 01/07/2015, Allegato B del presente provvedimento;

5.      di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 24 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013):

5.1  la Variante alla D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 di autorizzazione della cava "Ai Santi" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Mosole SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:

5.1.1  revocare la lettera m) del punto 4 della D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 che così recita: "provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la Cava Golfetto e, fatte salve le condizioni di sicurezza nei confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente previo raccordo lineare con il fondo cava della contigua cava."

5.1.2  Modificare e integrare la D.G.R. n. 1465 del 21/06/2005 al punto 4 sostituendo alla lettera m) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:

"m)  la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 - P5a - P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.

m1)  provvedere alla ricomposizione dell'intera cava in conformità alle Tav. P6 e P7 e presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, una relazione del programma di ricomposizione ambientale della cava contenente le opere ricompositive di cui alle citate tavole:

m2)  comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 1465 del 21.06.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;

m3)  Si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.";

5.2  la Variante alla D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che modifica la D.G.R. n. 1016 del 02/04/1998 di autorizzazione della cava "Golfetto" sita in Comune di Nervesa della Battaglia, autorizzata alla Ditta Superbeton SpA, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e in conformità al Punto 1 dell'istanza acquisita al prot. n. 673088 in data 17/12/2008 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 217259 in data 25/05/2015, come di seguito indicato:

4.2.1  revocare la lettera L) del punto 3 della D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 che così recita:

"provvedere allo spostamento o approfondimento delle due condotte di metanodotto nel tratto in comune con la cava "I Santi" e fatte salve le condizioni di sicurezza neri confronti delle opere medesime, alla rimozione del diaframma ghiaioso esistente, previo raccordo lineare con il fondo della contigua cava."

5.2.2  modificare e integrare la D.G.R. n. 2897 del 11/10/2005 al punto 3 sostituendo alla lettera L) revocata come da precedente punto 1, quanto di seguito riportato:

"L)  la Ditta dovrà mantenere il diaframma esistente posto a tutela del sedime dei due metanodotti come evidenziato dagli elaborati Tav. P4 - P5a - P5b presentati al prot. n. 217259 in data 25 maggio 2015. Tali elaborati, per quanto attiene strettamente al solo citato diaframma, prevalgono sugli altri elaborati di progetto.

L1)  provvedere alla ricomposizione ambientale della parte di cava in approfondimento autorizzata con D.G.R. n. 2897 del 11.10.2005 in conformità alle Tav. P6 e P7;

L2)  presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la documentazione integrativa costituita da planimetria e sezioni tipo della ricomposizione ambientale sostitutive delle tavole rispettivamente P6 e P7, limitatamente all'area compresa nella linea rossa tratteggiata di cui alla Tav. C/1 datata Luglio 2005 e facente parte del progetto vigente, nonché da relazione del programma di ricomposizione ambientale contenente le opere ricompositive di cui alle citate nuove tavole;

L3)  comunicare, prima del rilascio dell'autorizzazione, il volume di materiale utile in riduzione rispetto a quanto autorizzato con D.G.R. 2897 del 11.10.2005 e il conseguente volume di materiale utile complessivo dell'intera cava;

L4)  prorogare i termini per la conclusioni dei lavori di coltivazione e sistemazione ambientale di cui al punto 4 lettera t) della DGR 2897 del 11 ottobre 2005 e del successivo Decreto n. 43 del 04 marzo 2009 al 31 dicembre 2017.

L5)  si richiamano e si intendono qui riportate le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.";

con le prescrizioni indicate nel parere n. 533 del 01/07/2015, Allegato B del presente provvedimento. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi, visti ed autorizzazioni di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

6.      di dare atto che, le Ditta sono tenute a concludere i lavori di cui alla presente autorizzazioni entro il 31/12/2017. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima della decorrenza del termine;

7.      di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per le motivazioni e prescrizioni espresse nel parere n. 533 del 01/07/2015, Allegato B del presente provvedimento

8.      di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

9.      di trasmettere la presente deliberazione alla Mosole S.p.A., con sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260) (PEC: mosolespa@pec.it), alla Superbeton S.p.A., con sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267 (PEC: superbeton@legalmail.gruppogrigolin.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Treviso, al Comune di Nervesa della Battaglia (TV), al Comune di Spresiano (TV) alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;

10.  di prendere atto che la Ditta Mosole S.p.A. (con sede legale in Via Molinetto, 47 - 31030 Breda di Piave (TV) - C.F. e P.IVA. 02015040260), risulta essere iscritta all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Treviso, per il trasporto di materiale a discarica conto terzi, per il trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi, per le attività di estrazione, fornitura,e trasporto di terra e materiali inerti, per il confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, nonché per i noli a caldo;

11.  di prendere atto che la Ditta Superbeton S.p.A. (con sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula, Susegana (TV) - P.IVA.01848280267), risulta aver presentato in data 09/10/2015 istanza di iscrizione all'elenco (c.d. "white list"), di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Treviso, per le attività di estrazione, fornitura,e trasporto di terra e materiali inerti, nonché confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, noli a caldo;

12.  di stabilire che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;

13.  di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

14.  di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

15.  di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

16.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

17.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

18.  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1954_AllegatoA_314257.pdf
1954_AllegatoB_314257.pdf

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