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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 125 del 31 dicembre 2015


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2008 del 23 dicembre 2015

Disposizioni in materia di tassa automobilistica. L.R.27 aprile 2015, n.6, art. 3. Esenzione per i veicoli adibiti al trasporto di anziani e disabili di proprietà delle organizzazioni di volontariato.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si individuano le modalità per usufruire delle esenzioni previste dall'art. 3 della L. R. 6/2015 per i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L. R. 40/1993.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La L. R. n. 34 del 24.11.2002 all'art. 5 prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo dei gruppi di protezione civile della regione Veneto.

Allo scopo di recepire le numerose richieste espresse dalle organizzazioni di volontariato che operano in campo sociale già alcuni PDL contemplavano l'ipotesi di estendere l'esenzione ai veicoli utilizzati dalle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale, equiparandoli a quelli delle associazioni di protezione civile.

Numerose organizzazioni di volontariato del territorio bellunese, in assenza di specifiche disposizioni regionali, hanno sollecitato le amministrazioni locali a sostenerle nella richiesta di modifica dell'art. 5 della L. R. 34/2002.

I Comuni di Falcade, Vallada Agordina, S. Tomaso Agordino e la Comunità Montana Agordina, con proprie delibere consiliari dell'anno 2013, a supporto delle organizzazioni di volontariato bellunesi, hanno chiesto alla regione Veneto la modifica dell'art. 5 della L. R. 34/2002.

Nel maggio 2013 anche la Prefettura di Belluno ha segnalato al Presidente della Giunta regionale la problematica rappresentata dalla Comunità Montana Agordina, relativamente all'estensione dell'esenzione della tassa automobilistica ai veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adibiti al trasporto socio-sanitario.

Con L. R. 6 del 27 aprile 2015 il Veneto, al fine di agevolare gli spostamenti di soggetti svantaggiati, ha previsto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli adibiti al trasporto di disabili e anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

Per usufruire dell'esenzione, l'art. 3 prevede che i soggetti interessati comunichino entro il 31 dicembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali, i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto dei disabili e anziani, in conformità alle modalità definite dalla Giunta regionale.

Il comma 3 tuttavia limita l'esenzione ad una sola annualità, dal periodo di imposta fisso successivo alla data di entrata in vigore della legge e cioè dal 28.04.2015 al 27.04.2016.

La Giunta regionale, in seguito alle elezioni amministrative, si è insediata ufficialmente il 29 giugno 2015, con Decreto del Presidente che ha conferito le deleghe ai singoli Assessori.

Tenuto conto dei tempi necessari all'insediamento degli Assessorati e del fatto che le associazioni, nelle more dell'approvazione delle modalità attuative hanno comunque pagato le tasse automobilistiche in scadenza, a garanzia del diritto previsto dalla L.R. 6/2015 e fino al raggiungimento della relativa somma stanziata a bilancio, si ritiene di individuare le seguenti modalità.

Le tasse automobilistiche già pagate dai soggetti legittimati nel periodo dal 28.04.2015 alla data di pubblicazione della presente delibera saranno oggetto di rimborso, quelle scadenti dalla data di pubblicazione al 27.04.2016 saranno oggetto di esenzione.

Il rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato, regolarmente iscritta al registro regionale, dovrà presentare richiesta di esenzione/ rimborso mediante l'apposito modello di cui all'Allegato A) dichiarando specificatamente se il veicolo è destinato al trasporto di anziani o disabili o entrambi, il numero di Kilometri effettuati nell'anno 2014 e dei volontari impiegati, se il veicolo è utilizzato anche nel progetto regionale S.T.ACCO.

Alla dichiarazione dovranno obbligatoriamente essere allegati copia del documento d'identità, della carta di circolazione e del certificato di proprietà e, nel caso di richiesta rimborso, anche copia dei documenti che evidenzino l'avvenuto pagamento della tassa automobilistica.

Nel caso lo stanziamento a bilancio fosse insufficiente a coprire l'intera spesa necessaria, le istanze saranno oggetto di graduatoria con il seguente ordine di priorità:

1) adesione al progetto Stacco

2) n. dei KM percorsi nell'anno 2014

3) n. volontari impiegati nell'anno 2014

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 5 della Legge regionale n. 34 del 24 novembre 2002;

VISTA la Legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di considerare le premesse e l' Allegato A , parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;

2.      di approvare il modello per la richiesta dell'esenzione di cui all'Allegato A;

3.      di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

4.      di incaricare la Sezione Non Autosufficienzadell'esecuzione del presente atto;

5.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

(seguono allegati)

2008_AllegatoA_313880.pdf

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