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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 119 del 22 dicembre 2015


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1748 del 01 dicembre 2015

PI.MAR. S.r.l. - Progetto per la coltivazione e la ricomposizione ambientale per l'ampliamento della cava di marmo "Zona del Perghele". Comune di localizzazione: Roana (VI). Procedura di V.I.A. con contestuale autorizzazione (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011) e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Note per la trasparenza

Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale e di autorizzazione al progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale per l'ampliamento della cava di marmo denominata "Zona del Perghele" in Comune di Roana (VI) e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici, forestali e per il Piano digestione dei rifiuti di estrazione.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza acquisita con prot. n. 96909 del 05/03/2013;
Parere della Commissione regionale V.I.A. n. 481 del 22/10/2014;
Parere espresso dalla Sezione Geologia e Georisorse in data 26/10/2015 di ottemperanza della documentazione trasmessa dalla ditta in data 20/10/2015 alle prescrizioni del Parere n. 481 del 22/10/2014.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 05/03/2013 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta PI.MAR. S.r.l. con sede legale in via Contrà Lupati, 31 - 36062 Conco (VI) (C.F. e P.IVA 01879070249), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione del progetto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), acquisita con prot. n. 96909 del 05/03/2013.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, la Provincia di Vicenza e il Comune di Roana (VI), il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha altresì provveduto a pubblicare, in data 20/03/2013 sul quotidiano "IL GAZZETTINO", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art.15 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii. (DGR n.1539/2011) in data 26/03/2013, presso la Sala Consiliare del Municipio di Roana (VI).

L'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 142938 del 04/04/2013, ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 20/03/2013.

L'Unità Complessa VIA, rilevata l'incompletezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 143590 del 04/04/2013, ha richiesto documentazione integrativa ai sensi dell'art.23 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il proponente, con nota prot. 188130 del 06/05/2013, ha richiesto una proroga ai termini di consegna della documentazione integrativa. A tal proposito, l'Unità Complessa VIA con nota prot. n. 195511 del 09/05/2013, ha accordato una proroga di giorni trenta a decorrere dal 04/05/2013.

Il proponente ha provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa in data 31/05/2013, con nota prot. n. 231191. Conseguentemente, l'Unità Complessa VIA ha comunicato con nota prot. n. 241497 del 06/06/2013 che ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i termini di cui all'art. 26, comma 1 del medesimo decreto, decorrono dal 31/05/2013.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 26/06/2013 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.

In data 11/09/2013 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento dai seguenti soggetti:

  • Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza (consegnata a mano il 12/03/2014 durante la seduta di Commissione Regionale VIA - prot. n. 111123 del 13/03/2014).

Il Presidente della Commissione nella riunione del 23/10/2013 ha disposto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Il proponente ha inoltre trasmesso integrazioni volontariein data 10/02/2014, con nota prot. n. 57677.

Tali integrazioni non hanno comportato modifiche sostanziali al progetto originariamente presentato.

Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, l'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 241523 del 06/06/2013, ha provveduto alla trasmissione all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, la documentazione relativa.

L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota prot. n. 325352 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 01/08/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 174/2013 del 30/07/2013, con la quale prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.

Relativamente alla Relazione Paesaggistica, la Ditta proponente, a seguito di sollecito dell'Unità Complessa VIA con nota prot. n. 261734 del 19/06/2013, ha provveduto con nota prot. n. 430217 del 09/10/2013 a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 442455 del 15/10/2013) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

  • del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
  • del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Il proponente con nota del 10/02/2014, prot. n. 57677, ha presentato una nuova versione della Relazione Paesaggistica.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 03/04/2014 - prot. n. 0005869 CL. 34.19.04/9 (acquisita al protocollo regionale n. 164608 del 15/04/2014), ha espresso parere favorevole con prescrizioni (subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 7901 del 27/03/2014 e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. 14560 del 04/11/2013).

Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Conclusa l'istruttoria tecnica, la Commissione Regionale VIA con parere n. 457 del 12/03/2014 ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e contestuale autorizzazione del progetto in esame. Tale parere teneva conto, tra l'altro delle carenze progettuali e programmatiche emerse in sede di istruttoria tecnica.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici del Settore V.I.A. hanno comunicato alla Ditta PI.MAR. Srl, con nota prot. n. 168407 del 16/04/2014, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'oggetto.

In data 23/06/2014, la Ditta PI.MAR. Srl ha trasmesso con nota prot. 268506 le proprie osservazioni, con integrazioni e rettifiche, in risposta ai motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

In data 29/08/2014 con nota prot. n. 362633 la Ditta ha presentato richiesta di proroga alla trattazione del progetto nella seduta di Commissione regionale VIA del 03/09/2014 per consentire la presentazione di ulteriori chiarimenti ed approfondimenti progettuali. La Commissione regionale VIA nella seduta del 03/09/2014 ha preso atto della richiesta formulata, concedendo una proroga di ulteriori 30 giorni dalla data di notifica alla ditta avvenuta con nota della Sezione Coordinamento Attività Operative del 05/09/2014 prot. n. 373300.

La Ditta PI.MAR. Srl, con nota prot. n. 412666 del 02/10/2014, ha trasmesso "Integrazioni volontarie e variante migliorativa al progetto di ricomposizione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali N. 0005869 del 03/04/2014".

Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii..

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 481 del 22/10/2014, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto, prendendo atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 22/10/2014, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 1539/2011), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nulla osta, assensi di ulteriori Enti e/o Amministrazioni competenti, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione al "Progetto per la coltivazione e la ricomposizione ambientale inerente all'ampliamento della cava di marmo "Zona del Perghele"" ubicata in Comune di Roana (VI) alla Ditta PI.MAR. S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 481 del 22/10/2014, Allegato A del presente provvedimento, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici, forestali e per il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni.

In ottemperanza alla prescrizione n.12 del parere n. 481 del 22/10/2014, Allegato A del presente provvedimento, secondo cui prima della adozione del provvedimento autorizzativo da parte della Giunta regionale, la ditta deve recepire il contenuto della prescrizione di cui al punto 11 con apposito elaborato da presentare alla Sezione regionale competente per le necessarie verifiche, la Ditta PI.MAR. S.r.l., con nota del 17/10/2015, acquisita al prot. regionale n. 421494 del 20/10/2015, ha trasmesso la documentazione richiesta alla Sezione Geologia e Georisorse e al Settore V.I.A..

La Sezione Geologia e Georisorse, con nota del 26/10/2015, acquisita dagli uffici del Settore V.I.A. in data 27/10/2015 al prot. n. 431597, ha comunicato che gli elaborati presentati dalla Ditta PI.MAR. S.r.l. "recepiscono la prescrizione di cui al punto 11 del parere n.481 del 22/10/2014, fermo restando che il materiale associato deve essere utilizzato prioritariamente per la ricomposizione della cava e che dovranno essere sempre mantenuti nella disponibilità della cava i volumi di materiale associato e di scarto necessari per la ricomposizione morfologica".

Ai fini autorizzativi, la documentazione trasmessa dalla Ditta con nota del 17/10/2015, acquisita al prot. regionale n. 421494 del 20/10/2015, e verificata dalla Sezione Geologia e Georisorse, integra e sostituisce la documentazione progettuale di cui al parere n. 481 del 22/10/2014, Allegato A del presente provvedimento, che risulta quindi costituita da n.20 elaborati di cui al seguente elenco:

n

Titolo Elaborato

Data Consegna

1

Studio di Impatto Ambientale

Gennaio 2013

2

Sintesi Non Tecnica

Febbraio 2014

3

001 Relazione Tecnica

Febbraio 2014

4

T 01 Inquadramento generale

Febbraio 2014

5

T 02 Stato di fatto: planimetria di rilievo e documentazione fotografica

Febbraio 2014

6

T 03 Planimetria di progetto

Febbraio 2014

7

T 04 Fasi di coltivazione

Febbraio 2014

8

T 05 Planimetria stato di ricomposizione

Ottobre 2015

9

T 06A Sezioni triple. Attuale - Coltivazione - Ricomposizione

Ottobre 2015

10

T 06B Sezioni triple. Attuale - Coltivazione - Ricomposizione

Ottobre 2015

11

002 Relazione Geologica

Febbraio 2014

12

003 Relazione Paesaggistica

Febbraio 2014

13

004 Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale

Gennaio 2013

14

005 Relazione agronomica forestale e di Ricomposizione Ambientale

Gennaio 2013

15

006 Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

Gennaio2013

16

007 Quadro economico finanziario

Febbraio 2014

17

Integrazioni allo studio di impatto ambientale conseguenti alle modifiche non sostanziali al progetto

Febbraio 2014

18

Osservazioni con documentazione esplicativa, alle motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza

Giugno 2014

19

Integrazioni volontarie e variante migliorativa al progetto di ricomposizione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole della soprintendenza del ministero dei beni e delle attività culturali n.0005869 del 03/04/2014

Ottobre 2014

20

Adeguamento alle prescrizioni contenute nel parere della commissione VIA n.481 del 22/10/2014

Ottobre 2015

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.1539/2011

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la D.G.R. n. 652/2007

VISTA la D.G.R. n. 2734/1997;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTO il D.M. n.161/2012;

VISTO il D.P.R. 128/1959 ed il D.Lgs. 624/1996;

VISTA la D.G.R. n. 4085 del 22/12/2004

VISTA la Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 22/10/2014;

VISTO il parere n. 481 del 22/10/2014, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta PI.MAR. S.r.l., con nota del 17/10/2015, acquisita al prot. regionale n. 421494 del 20/10/2015, in ottemperanza alla prescrizione n.12 del parere n. 481 del 22/10/2014, Allegato A del presente provvedimento, e verificata dalla Sezione regionale Geologia e Georisorse con nota prot. n. 431597del 26/10/2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

VISTO che il rilascio dell'autorizzazione a favore della società PI.MAR. S.r.l., è subordinato alle verifiche di legge a carico della società medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria emessa in data 14/08/2015 (acquisita al protocollo regionale n. 333419 del 14/08/2015) ai sensi dell'art. 84 e 87, del D.Lgs. n. 159/2011 dalla Prefettura di Vicenza, relativamente alla ditta PI.MAR. s.r.l.;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 481 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 22/10/2014, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento denominato: " Progetto per la coltivazione e la ricomposizione ambientale per l'ampliamento della cava di marmo "Zona del Perghele"", presentato dalla società PI.MAR. S.r.l. con sede legale in via Contrà Lupati, 31 - 36062 Conco (VI) (C.F. e P.IVA 01879070249) con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici, forestali e per il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;
  3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 481 del 22/10/2014, Allegato A del presente provvedimento;
  4. di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla DGRV n. 3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 174/2013 del 30/07/2013, rilasciata dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);
  5. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art.24 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011), l'intervento in oggetto, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel sopracitato parere n. 481 del 22/10/2014 (Allegato A al presente provvedimento) in conformità alla documentazione agli atti, ulteriormente integrata con la documentazione trasmessa dalla Ditta PI.MAR. S.r.l., con nota del 17/10/2015, acquisita al prot. regionale n. 421494 del 20/10/2015, in ottemperanza alla prescrizione n.12 del parere n. 481 del 22/10/2014, Allegato A del presente provvedimento, e verificata dalla Sezione regionale Geologia e Georisorse con nota prot. n. 431597del 26/10/2015, costituita dall'istanza più n. 20 elaborati, come indicato in premessa. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;
  6. di dare atto che il presente atto assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni e da ultimo la D.G.R. n. 4085 del 22/12/2004 e correlati elaborati progettuali dando atto che il progetto autorizzato ricomprende l'ambito della medesima;
  7. di dare atto che, la ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 7 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima della decorrenza del termine;
  8. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle caratteristiche progettuali e delle prescrizioni di cui al parere, Allegato A al presente provvedimento, l'intervento dovrà essere realizzato entro sette anni dalla pubblicazione del presente atto. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
  9. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.L.gs. n. 42/2004, contenuta nel titolo unico ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/1982, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 481 del 22/10/2014, Allegato A al presente provvedimento. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni secondo quanto previsto dal citato art.146, comma 4 del D.Lgs n.42/2004;
  10. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato;
  11. di stabilire che, la Ditta dovrà stipulare con il Comune di Roana (VI) la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione e trasmetterlo al Comune e alla Regione stessa.
  12. Fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla Ditta di avviare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
  13. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
  14. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
  15. di aver provveduto ad acquisire la comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., dalla Prefettura di Vicenza;
  16. di stabilire che, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;
  17. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta PI.MAR. S.r.l. con sede legale in via Contrà Lupati, 31 - 36062 Conco (VI) (C.F. e P.IVA 01879070249, PEC: pi.mar@legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Vicenza, al Comune di Roana (VI), alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), al Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza - Genio Civile e Forestale, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il Veneto, alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Archeologia del Veneto;
  18. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  19. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
  20. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  21. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  22. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1748_AllegatoA_312458.pdf

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